Il testo del decreto attuativo del credito di imposta formazione 4.0

 

Formazione 4.0Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del credito di imposta per la formazione 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2018.

Legge bilancio 2018 - pronto decreto per credito imposta formazione 4.0

Dopo la firma a inizio maggio, arriva in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale relativo al credito di imposta per la formazione 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2018.

Il decreto stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Legge di Bilancio 2018 - credito d'imposta per formazione 4.0

Chi può accedere al credito d'imposta

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2 punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014.

Attività di formazione

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.

In particolare sono ammissibili le attività di formazione che riguardano:

  • a) big data e analisi dei dati;
  • b) cloud e fog computing;
  • c) cyber security;
  • d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • e) prototipazione rapida;
  • f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • g) robotica avanzata e collaborativa;
  • h) interfaccia uomo macchina;
  • i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • l) internet delle cose e delle macchine;
  • m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Spese ammissibili

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

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Intensità del credito d'imposta

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300mila euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5mila euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300mila euro.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime previste dal regolamento UE n. 651/2014.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo, pena lo scarto del modello F24. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

> Disposizioni applicative del credito d'imposta per formazione 4.0 - Decreto del 4 maggio 2018, Gazzetta ufficiale Serie Generale n.143 del 22 giugno 2018

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