Partite IVA - Agenzia Entrate, chiarimenti su regime forfettario 2016

 

Nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 tutte le novità sul regime forfettario per lavoratori autonomi e professionisti

Professionisti

> Il regime forfettario 2016 per partite Iva previsto dalla legge di stabilità

> Legge Stabilita' 2016 - misure per professionisti, autonomi e piccole imprese

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il funzionamento del regime forfetario per piccoli imprenditori e professionisti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e rinnovato dalla legge di Stabilità 2016.

> Il testo della Legge di Stabilita' in Gazzetta ufficiale e tutti gli approfondimenti

Il nuovo regime forfettario per le Partite Iva

Il regime prevede un’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, con un’unica aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Tale aliquota scende al 5% per i primi cinque anni di attività nel caso delle startup.

La disciplina di favore non prevede limiti di età per l'accesso, né limiti temporali di permanenza, ma si applica alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, a condizione che:

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti diversificati in base al codice ATECO, indicati dalla legge n. 190 del 2014 e poi aggiornati dalla legge di Stabilità 2016;
  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5mila euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
  • il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20mila euro.

Sono invece esclusi:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito,
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi,
  • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR,
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro.

Modalità di accesso al regime

I contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione accedono al regime forfetario senza dover effettuare alcuna comunicazione, preventiva o successiva, ma si richiede l'invio della comunicazione telematica all’INPS, entro il 28 febbraio di ciascun anno, in caso di interesse a fruire del regime contributivo agevolato.

Per quanto riguarda i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime forfetario, possono accedere direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva, ma devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. L’eventuale omissione del riferimento all'applicazione del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività è punibile con la sanzione amministrativa.

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Agevolazioni e semplificazioni

I contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972. Inoltre, sono esonerati dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list e dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Tali professionisti sono anche esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle.

Permangono, tuttavia, alcuni adempimenti:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696;
  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Inoltre, le cessioni nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro Stato membro dell’Unione europea continuano a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, quindi i contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. Come nel precedente regime fiscale di vantaggio, tali operazioni vengono assimilate a quelle interne, per le quali l’Iva non viene evidenziata in fattura. Nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario il cedente deve però indicare che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.

Per gli acquisti di beni intracomunitari, invece:

  • se di ammontare inferiore ai 10mila euro, l’Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia,
  • se di ammontare superiore ai 10mila euro, l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere agli obblighi di iscrizione al VIES, di integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa, e di compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

> Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 sul regime forfettario 2016

Author: Davo_ / photo on flickr

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