Il decreto anticrisi (DL 185-2008) e' convertito in legge

 
Il Senato ha dato il via libera definitivo al ddl 1315 con 158 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, per la conversione del decreto-legge recante "misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Il Governo aveva posto la fiducia per rispettare la scadenza e per evitare la discussione dei molti emendamenti presentati.

Molti le misure adottate per fronteggiare la crisi economico-finanziaria. Le principali:

Bonus sociale (articolo 1). Differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti con nucleo familiare a basso reddito.
 
Fondo per il credito ai nuovi nati (articolo 4). Aumenta di 10 milioni per il 2009 la dotazione del "Fondo di credito per i nuovi nati" da destinare in favore delle famiglie di nuovi nati o di bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare. 

Commissione di massimo scoperto (articolo 2-bis). Nulle le clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, se il saldo a debito del cliente si protragga continuativamente oltre 30 giorni, o in caso di utilizzi in assenza di fido. 
 
Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori scientifici residenti all'estero (articolo 17). L'incentivo, che consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori che operano all'estero nella misura del 10% dell'imponibile ed esclusione ai fini Irap, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. 
 
Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18). Le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) sono assegnate, oltre che al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo infrastrutture, come già previsto dalla norma, anche al Fondo per la competitività delle imprese, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.
 
Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 19-bis). Innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati, viene istituito un unico Fondo in luogo dei tre attualmente previsti ed eliminata ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi; modificata anche la procedura per l'adozione della normativa di attuazione.
 
Procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale (articolo 20). Il decreto del Presidente del Consiglio per l'individuazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per l'occupazione con particolare riferimento agli interventi programmati nel Quadro Strategico Nazionale, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, sarà emanato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico. Per gli interventi di competenza regionale si può provvedere oltre che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche con decreto dei presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Crediti d'imposta per nuove assunzioni e nuovi investimenti (articolo 29). L'Agenzia delle entrate effettua nel 2009 una ricognizione delle risorse non utilizzate. Prevista una riduzione delle risorse finanziarie.

Credito d'imposta per spese di attività di ricerca (articolo 29). Modifica alle procedure per la concessione del credito di imposta per spese per attività di ricerca. L'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati e l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi al posto della data di entrata in vigore del decreto.
 
Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29). Per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.  Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.
 
 

 

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