DL 162/2008: ritorno della revisione prezzi per i lavori pubblici?

 
Con l’art. 1 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 - Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, attualmente in fase di conversione in legge (il d.d.l. della legge di conversione è all’esame del Senato con il n. 1152), il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia dell’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione nell’ambito dei lavori pubblici, derogando, per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2008, alla disciplina ordinaria contenuta nell’art. 133 commi 4, 5, 6 e 6-bis del D.Lgs. 163/2006.

Per comprendere il reale impatto delle norme derogatorie occorrerà attendere l’emanazione del decreto Ministeriale  di attuazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui emanazione non potrà però avvenire prima del 31 gennaio 2009, termine assegnato al Ministero per completare il rilevamento dei prezzi.

Perplessità sul provvedimento, sia per il contenuto, sia per l'inadeguatezza delle risorse finanziarie, sono già state sollevate, con un comunicato stampa congiunto (Comunicato Stampa ANCE 17/10/2008 n. 1991), dalle Organizzazioni nazionali rappresentative del settore delle costruzioni (Ance, Agi, Oice, Ancpl e Confindustria).

Con l’articolo 1 del Decreto legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, si registra - a distanza di 4 anni dalle misure introdotte con la L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e poi recepite prima nella L. 109/94 e poi nel D.Lgs. 163/2006 - un nuovo intervento legislativo in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.

La genericità dell’intervento normativo, che non specifica immediatamente quali saranno i materiali soggetti ad adeguamento del prezzo, ed il rinvio ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia dell’accertamento dell’entità degli aumenti dei prezzi, sia dei materiali da costruzione più significativi soggetti a monitoraggio, impedisce di comprendere se si assista, in effetti, ad un ritorno della revisione prezzi, oppure se si tratti di un intervento di portata più limitata come quello a suo tempo introdotto nella Legge finanziaria 2005 ed attualmente recepito nell’art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

In effetti, confrontando il contenuto delle due discipline (quella "a regime" presente nell’art. 133 commi 4, 5, 6 e 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e quella derogatoria contenuta nell’art. 1 D.L. 162/2008) le differenze appaiono davvero minime e non del tutto a favore delle imprese. 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

D.L. 23 ottobre 2008, n. 162

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

 
 

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

 

5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.

 

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

 

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.

 

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.


Rilevato che la deroga avrà effetti solo per i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, le principali differenze tra la disciplina derogatoria e quella a regime in effetti sono:

  1. La riduzione di due punti percentuali (dal 10% all’8%) dello scostamento rilevante.
  2. La data di rilevazione degli aumenti: a regime entro il 31 marzo, in deroga entro il 31 gennaio.
  3. La riduzione del termine decadenziale per richiedere l’adeguamento: dai 60 giorni (recentemente introdotti dal c.d. terzo correttivo del codice) ai 30 giorni previsti dal decreto legge.
  4. La previsione nella disciplina derogatoria della sterilizzazione degli aumenti "qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore".

Resta immutato, in forza del rinvio alla disciplina ordinaria, il modo di reperire le risorse per far fronte all’adeguamento dei prezzi, mentre più di una perplessità suscita il meccanismo di finanziamento straordinario previsto dall’undicesimo comma della disciplina derogatoria e ciò sia per la ritenuta esiguità dell’importo, sia per l’incertezza dei criteri di assegnazione.
(Stefano Sorrentino)

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