Gli incentivi per la produzione di energia elettrica fotovoltaica

 
Grazie al decreto dei ministri dell'economia e dell'ambiente del 19.02.2007, dopo il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica previsto per la fine di aprile 2007, sarà possibile usufruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, che richiedevano - per ottenere le agevolazioni - di entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal Gse (ex Grtn) sulla base della data di presentazione della domanda.

La novità principale riguarda la fissazione di un tetto massimo annuo di domande accoglibili molto alto e la certezza di poter comunque usufruire dell'agevolazione purché l'impianto entri in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore Gse sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200 MW. Il decreto prevede in sintesi quanto segue.

Agevolazioni
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al suddetto decreto, ha diritto ad una tariffa incentivante in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto che va da 0,36 euro/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 euro/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici. Tale tariffa è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Sono previsti dei premi aggiuntivi per particolari soggetti e se viene fatto un uso efficiente dell'energia.

Beneficiari
Possono beneficiare delle tariffe:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Requisiti degli impianti
La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.
Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento.
Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al premio di cui all’articolo 7 del decreto.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 del decreto e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3) del decreto.
Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia, sempreché realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali.

Procedura
1. Inoltrare al gestore di rete Gse il progetto preliminare dell'impianto e la richiesta di connessione alla rete elettrica. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità con le quali tali condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti.
3. Il soggetto che ha realizzato l’impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

Cumulabilita'
Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 del decreto non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono cumulabili con i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.

Per il dettaglio delle norme, raccomandiamo di consultare il testo del decreto ed i relativi allegati: link  

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