I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle ZES

 

Foto di Tom Fisk da PexelsPer aiutare le imprese ad ottenere il bonus ZES, l’Agenzia delle Entrate pubblica numerosi chiarimenti che rispondono ai dubbi esposti dalle aziende. Questo articolo contiene una rassegna delle principali risposte rilasciate dal Fisco.

Tutte le novità sui Contratti di sviluppo ZES

Visto che l’agevolazione principale delle ZES è rappresentata dal credito d’imposta, al pari di altri bonus fiscali, anche in questo caso il Fisco risponde alle richieste di chiarimenti arrivati dalle imprese. L’ultimo, in ordine di tempo, è il chiarimento del 3 maggio 2023 relativo agli immobili situati nelle ZES.

Come funziona il credito d’imposta ZES?

Nate nel 2017 con il decreto Mezzogiorno (DL 91-2017) e modificate a più riprese negli anni successivi, le Zone economiche speciali sono state varate con l'obiettivo di farsi volano di sviluppo per il Sud d’Italia.

Attraverso la messa in campo di agevolazioni economiche e semplificazioni a favore degli investimenti infrastrutturali, infatti, le ZES sostengono le imprese che decidono di andare ad operare in quelle aree. 

Lo strumento principale per far ciò è rappresentato dal credito d’imposta sugli investimenti realizzati dalle imprese localizzate nelle ZES.

Come accennato, le ZES si trovano solo nelle otto regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In tutti i casi si tratta di aree geograficamente delimitate che comprendono almeno un'area portuale, ma che possono essere costituite anche da territori non adiacenti (purchè però in presenza di un nesso economico funzionale).

Cumulabilità con il bonus Mezzogiorno e via libera all'acquisto di terreni

A seguito degli aggiornamenti della normativa sugli investimenti nelle ZES adottati a giugno 2022, con la risposta n. 332 del 21 giugno 2022, il Fisco ha risposto a tre quesiti di un'azienda, illustrando vari aspetti dell’agevolazione.

Il primo chiarimento conferma l’applicabilità del credito d’imposta per i soli investimenti in beni strumentali laddove effettuati entro il 30 aprile, mentre il tax credit si applica sia all'acquisto di terreni che all'acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali in caso di investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022.

Il secondo quesito verte invece sulla possibilità o meno “per un’azienda di beneficiare del credito d’imposta ZES quando l’immobile è ceduto da un’azienda a un'altra impresa nella quale partecipano gli stessi soci persone fisiche”. In questo caso il Fisco ha chiarito che la tassazione agevolata è “preclusa nel caso in cui l’immobile sia acquistato da una società appartenente allo stesso gruppo”.

Infine, il terzo chiarimento interviene in materia di cumulabilità del tax credit ZES con il bonus Mezzogiorno per l’acquisto di beni strumentali e, nel caso specifico, di celle frigorifere. Su questo fronte, l’Agenzia ha confermato che i due bonus (ZES e Sud) possono essere riconosciuti entrambi sullo stesso investimento, “a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento”.

Ok al bonus ZES anche per i lavori iniziati prima di maggio 2022

Un ulteriore chiarimento è contenuto nella risposta n. 519-2022 e riguarda l’estensione del tax credit ZES all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, prevista dall’articolo 37 del DL 36-2022 (il c.d. Decreto PNRR bis) Con il decreto in questione, infatti, il governo ha incluso tali interventi tra le spese ammissibili, fissando però come termine di decorrenza il 1 maggio 2022.

Alla luce di ciò, l’azienda chiede di poter accedere al bonus ZES per le spese sostenute dal 1 maggio 2022, anche se i lavori sono cominciati a febbraio. Analizzata la normativa, il Fisco dà risposta positiva scrivendo che: “si ritiene che, in relazione alla fattispecie oggetto di interpello, siano agevolabili i lavori di realizzazione dell'immobile eseguiti successivamente al 1° maggio 2022, ancorché la data "generale" di inizio dei lavori complessivi sia il 21 febbraio 2022”.

L'Agenzia è inoltre intervenuta sul “sale and lease-back” (“vendita con patto di locazione", in italiano), cioè quella tipologia di finanziamento che prevede la vendita di un bene ad una istituzione finanziaria che contestualmente lo affitta (in leasing finanziario) al cedente (che a questo punto si trasforma da proprietario ad utilizzatore).

Visto che non si può beneficiare del tax credit ZES se si è ceduto il bene, nell'interpello l’azienda chiede conferma che un’operazione di “sale and lease-back” sia trattata distintamente nella disciplina del credito d'imposta e che pertanto sia possibile accedere al bonus ZES. Anche in questo caso la risposta del Fisco è positiva.

Niente tax credit ZES per beni già utilizzati, inclusi gli immobili

Con la risposta n. 310 del 3 maggio 2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce che, nel caso di interventi di ampliamento su beni immobili non dotati del requisito della novità, il credito d’imposta si applica limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.

Il caso in esame è quello di un’impresa che ha acquistato un compendio industriale relativo all'attività esercitata da un’altra società e che, dopo l'acquisto, l’impresa ha ristrutturato. In tale contesto, l’impresa chiede, quindi, se può fruire del credito d'imposta ZES in relazione al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i lavori edili effettuati, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della ''novità''.

Dato che il credito di imposta ZES si applica solo agli investimenti in beni strumentali ''nuovi'', l'Agenzia ritiene che il requisito della novità debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati al fine di beneficiare del tax credit ZES. Di conseguenza, il costo sostenuto per l'acquisto del compendio immobiliare in questione non è agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità. Il beneficio fiscale spetta invece per le spese sostenute per l’ampliamento dell’immobile, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia considera come ''interventi di nuova costruzione'', anche l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.

Foto di Tom Fisk da Pexels

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