Coronavirus: Chiarimenti sui cantieri che restano aperti dopo il Dpcm 22 marzo

 

Coronavirus conseguenze per edilizia, cantieri e appalti: Photocredit: Thanks for your Like da PixabayDopo la pubblicazione del Dpcm del 22 marzo che restringe ulteriormente la lista delle attività che possono restare aperte, toccando da vicino anche il mondo delle costruzioni e delle infrastrutture, dal Governo e dall’ANCE arrivano maggiori chiarimenti su quali cantieri possono restare aperti. 

> Cosa prevede il decreto Cura Italia

Tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus c’è anche l’edilizia che, con tutta la filiera, vale il 20% del Pil. 

Di giorno in giorno aumentano le norme che, per contenere l’epidemia, incidono sempre di più anche sul mondo dei cantieri. Gli ultimi in ordine di tempo sono il Dpcm del 22 marzo con cui il Governo ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali ”non essenziali”.

Dpcm 22 marzo: quali attivita’ produttive chiudono e quali no

Il Dpcm del 22 marzo 2020: Quali cantieri restano aperti

Arrivano maggiori chiarimenti sulle conseguenze del Dpcm del 22 marzo che, come si sa, ha ristretto ulteriormente l’elenco delle attività produttive che restano aperte, dividendo sostanzialmente in due il mondo dei cantieri.

Nell’elenco dei Codici Ateco che possono continuare ad operare - lo ricordiamo - figurano infatti solo le attività identificate dai Codici Ateco 42 (ingegneria civile) e 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione). Ciò significa che, nel rispetto di tutte le altre disposizioni per bloccare il contagio, restano aperti i cantieri che interessano i lavori pubblici. Il Codice Ateco 42, infatti, include le seguenti sottocategorie: 

  • Costruzione di strade e ferrovie (42.1); 
  • Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2);
  • Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9). 

Stop invece a tutti i cantieri che, in buona sostanza, riguardano l’edilizia privata. Nell’elenco delle attività che restano aperte, infatti, non c’è il Codice Ateco 41 che interessa la "Costruzione di edifici" e, di conseguenza, le sue sottocategorie.

Rispetto al testo della norma e all’allegato con i Codici Ateco ammessi, l’ANCE in una nota esplicativa dà maggiori delucidazioni su come debbano essere interpretate le disposizioni del Dpcm.

Anzitutto i Codici Ateco indicati nel testo, non sono da riferire all’impresa (che potrebbe essere operativa su più Codici Ateco), bensì alle attività consentite da un punto di vista oggettivo. Secondo i costruttori, quindi, un’impresa iscritta con un Codice Ateco 41 (Costruzione di edifici) che è sospeso, ma che ha un cantiere per un intervento che ricade nel Codice Ateco 42 (Ingegneria civile), può continuare ad operare.

In secondo luogo, poi, l’Associazione si focalizza sulla “filiera produttiva” che sta dietro ai Codici Ateco ammessi e che il Decreto prevede possa continuare a lavorare, “fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura”. Di conseguenza, scrive l’ANCE, “queste attività sono consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa”. Per facilitare le imprese, l’Associazione ha redatto un modello di autodichiarazione da inviare al Prefetto, in cui bisognerà indicare l’attività ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. 

Per quanto riguarda l'edilizia privata, invece, il Dpcm ne prevede un sostanziale stop, con alcune eccezioni

Il Decreto, infatti, non blocca i lavori di ristrutturazione degli immobili privati, se gli interventi rientrano nel campo dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento. Pertanto le ristrutturazioni di appartamenti privati che prevedono l'installazione o la manutenzione di queste tipologie di impianto, possono continuare a lavorare. La specifica è riportata dal Sole24Ore che anticipa un chiarimento in arrivo dal Governo sulla corretta applicazione del Dpcm del 22 marzo.

Nell’attesa di ulteriori delucidazioni, intanto resta fermo il tempo concesso alle attività sospese per adeguarsi alle disposizioni. Le imprese, infatti, hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

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Che succede ai cantieri per la ricostruzione delle aree terremotate?

Ma le disposizioni per arginare l'epidemia, vanno ad incidere anche su un'altra emergenza, quella della ricostruzione delle aree terremotate. Il neo Commissario al sisma ha, infatti, pubblicato una direttiva per l’attuazione delle disposizioni varate dal Governo con il decreto Cura Italia e per quelle previste dal Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri.

La Direttiva si applica ai circa 3 mila cantieri aperti nel cratere sismico del Centro Italia e contiene disposizioni per garantire un indirizzo uniforme anzitutto in materia di sicurezza anti contagio, in linea con il Protocollo del MIT.

La Direttiva interviene, poi, sul fronte della sospensione dei lavori. In base all’articolo 91 del decreto Cura Italia, viene esclusa la responsabilità contrattuale per inadempimento quando il debitore dimostri che questo sia stato causato da situazioni sostanzialmente di forza maggiore tra cui:

  • L’impossibilità di applicare le regole di sicurezza sanitaria sul luogo di lavoro, negli spazi comuni come le mense, o negli alloggi adibiti al pernottamento, e la mancanza di possibili alternative;
  • L’indisponibilità di materiali, attrezzature e maestranze;
  • La necessità di porre in quarantena i lavoratori nel caso si accertasse la presenza, tra di loro, di qualcuno affetto dal virus.

Inoltre la Direttiva interviene anche in materia di sospensione e rinvio dei termini dei procedimenti amministrativi. Su questo fronte, infatti, è stato deciso che alla ricostruzione si applicano tutte le disposizioni dell’articolo 103 del decreto relative ai termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio, o iniziati dopo questa data, presso gli Usr, i Comuni, gli altri soggetti attuatori e la struttura commissariale, che vengono sospesi fino al 15 aprile.

Allo stesso tempo la Direttiva richiama l’attenzione dei soggetti attuatori ad imprimere un’accelerazione ai pagamenti dei SAL delle imprese e dei compensi dei professionisti, per favorire un’iniezione di liquidità nel sistema economico e sociale del cratere.

E proprio sui pagamenti degli anticipi alle imprese, interviene anche l'Ordinanza n. 94 pubblicata nei giorni scorsi. L’Ordinanza, infatti, ha previsto il pagamento del 50% degli onorari ai tecnici e ai professionisti incaricati della predisposizione dei progetti al momento della loro presentazione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, dando priorità alle domande già presentate.

Assieme alla n. 95, è stata infine pubblicata anche l’Ordinanza n. 95 “omnibus” che interviene su ben otto ordinanze pubblicate in precedenza, per adattarle agli aggiornamenti normativi intanto intervenuti.

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Alla luce dell'emergenza Coronavirus, la normativa per arginare l'epidemia è in continua evoluzione. Una situazione di emeregenza anziuttto sanitaria a cui ora va data la priorità. Ma per i prossimi provvedimenti l’ANCE chiede misure ad hoc per l’edilizia.

Il Coronavirus, infatti, sta andando ad impattare su un settore che versava già in uno stato malconcio, con le imprese che si stavano iniziando a riprendere ora dalla  crisi economica di 10 anni fa.

Per questo secondo l’ANCE, i provvedimenti che il Governo Italiano e l’Unione europea adotteranno in questo periodo, saranno fondamentali per assicurare un’adeguata ripresa del settore. E su questo punto l’Associazione costruttori è chiara. I soldi sono fondamentali, ma da soli non bastano. Bisogna semplificare gli aspetti burocratici a monte della gara, perchè se no il rischio è quello di ritrovarsi con ingenti risorse stanziate ma tempi e modalità di utilizzo eccessivamente lunghi e complicate.

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Cosa prevede il decreto Cura Italia per i cantieri

Intanto, in attesa di vedere cosa farà il Governo nelle prossime settimana, il Decreto Cura Itala offre già importanti, prime risposte che interessano anche le imprese edili.

Oltre a quelle che parlano a tutte le aziende di ogni comparto, come le misure sugli ammortizzatori sociali, gli interventi a sostegno della liquidità, le misure di natura fiscale e quelle a sostegno dei genitori che lavorano, alcuni articoli del Decreto riguardano più da vicino il mondo dell’edilizia, dei cantieri e degli appalti.

Le norme che toccano in modo diretto i cantieri sono:

  • L’Art. 63 che prevede un premio per i lavoratori dipendenti che continuano a recarsi sul posto di lavoro. La misura interessa solo i lavoratori con un reddito fino ai 40mila euro, che riceveranno un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede. Il premio non concorre al reddito imponibile del lavoratore ed è riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro (che la recupera attraverso la compensazione con imposte e contributi da versare con F24);
  • L’Art. 64 che concede un credito d'imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e fino ad un massimo di 20mila euro. Per la misura sono stati stanziati in tutto 50 milioni di euro. Una volta esauriti, quindi, non saranno accettate ulteriori domande. Le disposizioni attuative della misura saranno indicate in un successivo decreto del MISE (da adottarsi entro il 15 aprile);
  • L’Art. 16 che indica ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori. La norma prevede che i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a rispettare la distanza di un metro, devono indossare mascherine chirurgiche;
  • L’Art. 43 che concede contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari. La norma prevede che entro il prossimo 30 aprile, l’Inail trasferisca a Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

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Per quanto riguarda invece il Codice Appalti, l’Art. 91 del Decreto Cura Italia si porta dietro una serie di modifiche e deroghe alla disciplina sui contratti pubblici. In particolare:

Viene sancito il principio secondo cui il rispetto delle misure di contenimento del virus è sempre valutata ai fini dell'esclusione (ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c.) della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Nel commentare la norma, l’ANCE afferma che la misura tenderebbe ad escludere la responsabilità dell’appaltatore. “Naturalmente - aggiunge l’ANCE - poiché il contratto di appalto è “a prestazioni corrispettive” e la norma in esame riguarda genericamente la responsabilità del “debitore”, la stessa si potrebbe riferire anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante”.

Viene modificato l’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d’urgenza. Lo scopo della disposizione è infatti quello di assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata dei lavori.

Un’ulteriore deroga al Codice degli Appalti che potrebbe interessare anche il settore dell'edilizia è quella contenuta all’Art. 72,  dove si prevede la possibilità di aggiudicare alcune specifiche iniziative di promozione e sostegno del made in Italy attraverso contratti di forniture, lavori e servizi affidati con procedura negoziata senza bando, ed invito a 5 operatori.

Il Decreto Cura Italia stabilisce, inoltre, misure sulle gare (in corso o future). In particolare:

  • L’Art. 86, nel contemplare misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2020 per gli interventi urgenti di ristrutturazione e di ripristino della funzionalità delle carceri danneggiate dopo gli scontri della scorsa settimana. Per far tornare velocemente funzionali le strutture, sono autorizzate le procedure di somma urgenza (Art. 163 del Codice degli appalti) anche in deroga ai limiti di spesa e ai termini per la presentazione della perizia previsti;
  • L’Art. 4 che, contemplando la possibilità di attivare aree sanitarie anche temporanee, prevede che le eventuali opere edilizie necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza dei malati, possano essere eseguite in deroga alle norme del TUE edilizia, alle leggi regionali, alle previsioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi;
  • L’Art. 97, invece, prevede un aumento dal 10% al 20% delle anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate ai singoli interventi se questi, nel caso di interventi infrastrutturali, siano dotati di progetto esecutivo approvato (ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento). La disposizione, però, non si applica alle opere di Anas e RFI;
  • L’Art. 125, infine, dispone la proroga di sei mesi dei termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro i quali il MISE ripartisce le risorse e avvia i lavori per le opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (quelli con massimo mille abitanti), previste dal Decreto Crescita.

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Le Linee guida per la sicurezza sui cantieri del MIT

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del Decreto Cura Italia, il MIT ha pubblicato le “Linee guida per la sicurezza nei cantieri” con cui si danno indicazioni operative per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia. 

Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 con le parti sociali.

Il documento illustra in modo dettagliato tutto quello che occorre fare per garantire la sicurezza in un cantiere, incluse: 

  • Le modalità di comportamento da tenere; 
  • Le modalità di accesso dei fornitori esterni; 
  • La pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale;
  • La gestione degli spazi comuni;
  • L’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni);
  • La gestione di una persona sintomatica e la sorveglianza sanitaria. 

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> Consulta le Linee guida

L’ANAC sospende termini e adempimenti

Anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) prende atto della situazione emergenziale causata dal Coronavirus con una serie di atti tra cui l’ultimo, in ordine di tempo, è quello adottato ieri che prevede la sospensione dei termini per i procedimenti in corso. Pertanto:

  • Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio;
  • Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso;
  • In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020;
  • In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione;
  • Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.
  • I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta;
  • Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni;
  • Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni;
  • Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

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