Cantiere Ambiente: al via l'esame del Ddl contro il dissesto idrogeologico

 

DDL Cantiere Ambiente: Photocredit: Greg Reese da PixabayLa commissione Ambiente del Senato avvia l'esame del disegno di legge Cantiere Ambiente. Ecco le nuove misure contro il dissesto idrogeologico.

Dissesto idrogeologico - cosa prevede il ddl Cantiere ambiente

Razionalizzazione, semplificazione e riordino delle norme in materia di salvaguardia del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico sono gli obiettivi del Disegno di legge n. 1422 del 2019 (Ddl Cantiere Ambiente), incardinato in commissione Ambiente al Senato, con l'obiettivo di arrivare in tempi brevi alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L’avvio dell’iter di esame della norma in commissione è stato salutato dal ministro Sergio Costa come “un’ottima notizia per l’Italia, per i territori italiani così belli ma così fragili che hanno bisogno di una costante prevenzione e messa in sicurezza”. Cantiere Ambiente rappresenta infatti, secondo Costa, “la risposta corposa e strutturata a uno dei problemi che affligge periodicamente il nostro Paese. Mi appello ai parlamentari affinché questo provvedimento abbia un iter celere. L’Italia ne ha forte bisogno”, ha concluso il mnistro.

Dissesto idrogeologico - CdM, ok al ddl Cantiere Ambiente

I quattro obiettivi di Cantiere Ambiente

La proposta normativa - si legge nella relazione che accompagna il Ddl - interviene in materia di dissesto idrogeologico, ponendosi quattro obiettivi: 

  • a) introdurre una disciplina quadro e organica laddove, oggi, vi è un insieme di provvedimenti, spesso conflittuali e forieri di sovrapposizioni di competenze fra organi; 
  • b) mettere mano alla governance del sistema, ridisegnando le competenze, riassegnando le funzioni e creando istituzioni di supporto e coordinamento all’apice dell’intero sistema; 
  • c) ripensare le azioni sotto un diverso profilo che tenda a privilegiare la programmazione a monte degli interventi con il coinvolgimento delle autorità preposte, attraverso modalità semplificate e con tempi dimezzati; 
  • d) individuare le risorse e stabilirne le migliori modalità di erogazione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Nonostante con Cantiere Ambiente si sia ancora lontani da una legge quadro di sistema, capace di disciplinare tutti gli aspetti relativi al contrasto del dissesto idrogeologico, il Ddl 1422-2019 - si legge sempre nella relazione - "garantisce per la prima volta, sia agli operatori del diritto che ai diretti destinatari delle norme, un contesto unitario di riferimento".

Programmi triennali, interventi realizzabili e risorse a disposizione

Il disegno di legge prevede l’elaborazione di Programmi triennali di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico che, nel quinquennio 2019-2023, potranno contare su risorse pari a oltre 1,45 miliardi di euro, al netto delle risorse Fondo Sviluppo e Coesione.

Il Ddl stabilisce che la predisposizione del Programma triennale, specifico per ciascun territorio, spetti ad ogni Presidente di Regione in qualità di Commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico. 

In particolare ciascun Programma triennale dovrà:

  • essere articolato per piani annuali;
  • individuare gli in­terventi puntuali da realizzare, specificando i comuni e i territori coinvolti;
  • contenere la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi;
  • contenere le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi inter­venti - compresi quelli a valere sui fondi europei e sul bilancio regionale - e il fabbisogno residuo per il finanzia­mento degli interventi previsti.

Rischio idrogeologico - risorse in arrivo per le Regioni

La norma individua anche le tipologie di interventi che potranno essere inserite nel Programma:

  • a) Le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti; 
  • b) La moderazione delle piene per la difesa dalle inonda­zioni e dagli allagamenti; 
  • c) La difesa e il consolidamento dei ver­santi, dei costoni rocciosi e delle aree insta­bili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto; 
  • d) La protezione delle coste e degli abi­tati dall’ingressione e dall’erosione delle ac­que marine e il rifacimento degli arenili, an­che mediante opere di ricostituzione dei cor­doni dunali e della linea di costa; 
  • e) La gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzio­nali ad abbattere il danno atteso;
  •  f) La demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno; 
  • g) Gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette “infrastrutture verdi”.

La norma affida, infine, a successivi decreti attuativi la definizione delle modalità di trasmissione del Programma e dei criteri di indivi­duazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento con le relative risorse.

Come vengono trasferite le risorse alle Regioni

Il trasferimento delle risorse avviene per successive anticipa­zioni:

  • La prima è pari al 30% dell’importo assegnato per il pro­gramma di interventi e viene assegnata quando gli inter­venti sono stati ca­ricati nei sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella banca dati unitaria del MEF;
  • Le due successive anticipazioni sono pari, ciascuna, al 30% dell’importo assegnato;
  • L’ultima è pari al 10% e viene erogata su certificazione della spesa sostenuta quando è stato raggiunto il 75% del valore della quota precedente (e il 100% di quelle che precedono quest’ultima sulla base della richiesta formulata dal Commissario).

Assistenza tecnica e monitoraggio

Data la complessità della materia trattata e l'accavallarsi di competenze in capo ad autorità diverse, il Ddl prevede anche l'istituzione di una serie di figure per favorire la realizzazione degli interventi. Si tratta in particolare di:

  • Nuclei Operativi Specializzati (NOS), una struttura composta da tecnici e che sarà istituita presso ogni Regione;
  • Segreteria tecnica, istituita presso la DG salvaguardia del territorio (STA) del Ministero dell’Ambiente, composta da 7 esperti;
  • Green Manager, una figura che dovrà essere presente in tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, per monitorare l’attuazione del Programma di interventi.

Dissesto idrogeologico – 11 miliardi per il piano Proteggi Italia

> Consulta il Ddl 1422-2019

Photocredit: Greg Reese da Pixabay

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