Legge Bilancio 2019 – Entrate, le novita' fiscali per cittadini e imprese

 

Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 che fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi degli operatori.

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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate spaziano dalla nuova disciplina dell’iper ammortamento e del bonus ricerca e sviluppo agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica, dalle novità in materia di sport bonus al credito d'imposta per la formazione 4.0.

Su alcune misure contenute nella legge di Bilancio 2019, anticipa comunque l'Agenzia, sono già previsti ulteriori approfondimenti con la pubblicazione di successivi documenti di prassi tematici.

Novità fiscali per i cittadini

La circolare passa in rassegna le novità per le deduzioni e le detrazioni fiscali delle persone fisiche previste dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, vengono sciolti i dubbi relativi alla proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per il bonus verde, destinato alla sistemazione di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti.

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Chiarimenti anche sul regime fiscale sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: dal 1° gennaio 2019 è possibile applicare un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 15%.

Quanto al trattamento dei redditi da pensione di fonte estera per chi trasferisce la propria residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20mila abitanti, è prevista un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo, con l’aliquota del 21%, viene esteso anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 – Negozi e botteghe – e le relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – Magazzini e locali di deposito – C/6 – Stalle, scuderie e rimesse – e C/7 – Tettoie chiuse e aperte – se congiuntamente locate. 

Infine, l’Agenzia fornisce delucidazioni sulle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, il cosiddetto “sport bonus”, che in base alla nuova disciplina spetta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Incentivi per investimenti e sviluppo delle imprese

Numerosi anche i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0.

Si parte dall’aliquota agevolata del 15% per i soggetti IRES che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, per poi concentrarsi sulle novità in tema di iper ammortamento, che viene esteso agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ma con un’intensità variabile, nella misura del:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’allegato B della legge 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento.

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Quanto al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, l'Agenzia spiega che la legge di Bilancio 2019 ha reintrodotto la differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili, per cui la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.

Questo conduce all’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, che opera sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25%.

Inoltre, la manovra riduce da 20 a 10 milioni di euro l’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta ed estende l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio, in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni.

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Novità anche per il credito d'imposta per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0, che viene attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute (in luogo della precedente misura del 40%), confermato al 40% per le medie imprese e ridotto al 30% per le grandi imprese, per cui tra l'altro il limite massimo annuale scende da 300mila a 200mila euro.

Veicoli elettrici e registratori di cassa

La circolare si concentra poi sull'incentivo all’acquisto e all’immatricolazione di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2, un contributo che viene corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo, e che successivamente le imprese costruttrici o importatrici rimborsano al venditore e recuperano in forma di credito d’imposta.

Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% su una spesa massima di 3mila euro.

Chiarimenti anche sul credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo 1° luglio per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro e per tutti dal 1° gennaio 2020.

Il credito d'imposta, pari al 50% della spesa sostenuta per ciascuno strumento, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

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> Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019

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