Finanziamenti Startup – tutte le agevolazioni disponibili

 

Startup Dalla costituzione gratuita con firma digitale agli incentivi per chi investe. Una panoramica delle agevolazioni per le startup innovative.

Legge Stabilità 2017 – cosa cambia per startup e PMI innovative

Tutti i finanziamenti per avviare una startup: venture capital, banche, incubatori

E' il 2012 quando il concetto di startup innovativa far capolino nella normativa italiana. Lo fa con il decreto legge 179/2012, meglio noto anche come dl Crescita 2.0, recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e convertito dal Parlamento con Legge n. 221 del 18 dicembre 2012.

In favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto – senza operare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all’età dell’imprenditore – un corpus normativo (artt. 25-32) che prevede una serie di strumenti e misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alla fasi di espansione e maturità.

Da allora, la policy sulle startup innovative è stata interessata da diversi interventi di potenziamento: provvedimenti quali l'Investment Compact e la legge di bilancio 2017 hanno affinato e ampliato l’offerta di strumenti agevolativi previsti dal dl Crescita 2.0. Inoltre, ulteriori misure, non riconducibili al nucleo originario della policy sulle startup innovative, sono intervenute ad arricchire il quadro complessivo delle policy per l’imprenditorialità innovativa, si pensi al piano nazionale Industria 4.0.

L'evoluzione normativa è andata di pari passo a un ampliamento degli strumenti e degli interventi agevolativi a favore delle startup innovative. 

Le agevolazioni per le startup

Costituzione digitale e gratuita. Prevista dall'Investment Compact e introdotta con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016, la misura prevede la possibilità per le startup innovative e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. Con decreto del 28 ottobre 2016 tale procedura è stata estesa anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo.

La nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi: in primis, è gratuita (non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, implicando un significativo risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico). Inoltre, il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale.

L’atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme, in formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e capacità di personalizzazione.

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo. A startup innovative e incubatori non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria. Le startup innovative costituite in forma di srl possono:

  • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
  • effettuare operazioni sulle proprie quote;
  • emettere strumenti finanziari partecipativi;
  • offrire al pubblico quote di capitale.

Proroga del termine per la copertura delle perdite. In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

Incentivi startup

Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica. Nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei confronti delle startup le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA. La normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15mila euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale. Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50mila euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità.

Disciplina del lavoro su misura. Le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Jobs Act. Tale impresa può quindi assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi; all’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi. Trascorso questo periodo il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile. Si lascia alle parti la possibilità di stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile: la parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale. Startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative. L’agevolazione, stabilizzata e significativamente potenziata con la Legge di Bilancio 2017, prevede per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro, e per le persone giuridiche una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Fino al 2016, le aliquote dell’incentivo ammontavano al 19% per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20% per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico, per cui dal 2017 si applica l’aliquota unica al 30%. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

A partire dal 2017 la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni (in precedenza, due anni).

Equity crowdfunding. L’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi, nel 2013, di un regolamento dedicato alla 'Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese startup innovative tramite portali on-line'.

All'inizio del 2015 l'Investment Compact ha rafforzato lo strumento introducendo tre importanti novità:

  • anche le PMI innovative possono effettuare campagne di equity crowdfunding;
  • così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, evoluzione, questa, che permette la diversificazione di portafoglio e la riduzione del rischio per l’investitore retail;
  • in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario.

Con delibera del 24 febbraio 2016 la Consob ha aggiornato il regolamento sull’equity crowdfunding assorbendo tali evoluzioni e apportando ulteriori semplificazioni:

  • le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura;
  • nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel.

Infine, la Legge di Bilancio 2017 ha avviato il percorso di estensione dell’applicabilità dello strumento a tutte le PMI.

Fondo di Garanzia per le PMI. Si tratta di un fondo pubblico, che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, e l’istruttoria beneficia di un canale prioritario. PMI innovative e startup possono infatti accedere al Fondo gratuitamente e attraverso una procedura semplificata.

Agenzia ICE. L’Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi Startup” all’indirizzo urp@ice.it. Inoltre, l'agenzia prevede servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup e facilita la partecipazione ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione.

Fail-fast. In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, le startup sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.

Le startup sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”, così da permettere loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale.  

Relazione 2016 sullo stato di attuazione e sull’impatto della policy a sostegno delle startup e delle PMI innovative

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