Spending Review: pubblicata la legge 135-2012, conversione del dl 95-2012

EuroIn Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 135-2012 del Decreto-legge 6 luglio maggio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Il testo della cosiddetta Spending review, in vigore dal 15 agosto, presenta alcune modifiche rispetto a quello del Dl.

LEGGE 7 agosto 2012 , n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, recante disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157) 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini, e' convertito in  legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87,  non  convertite
in legge. 
  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Giarda, Ministro per i  rapporti  con
                                il Parlamento 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 3396): 
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro dell'economia  e  finanze  (Monti)  e  dal  Ministro  per  i
rapporti con il Parlamento (Giarda) il 6 luglio 2012. 
    Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 9
luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,  8ª,
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 10
luglio 2012. 
    Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 12, 19, 23,
24, 25, 26, 27, e 30 luglio 2012. 
    Esaminato in Aula il 18, 26, 27 e 30 luglio 2012 ed approvato  il
31 luglio 2012. 
Camera dei deputati (atto n. 5389): 
    Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
in sede referente, il 1º agosto 2012 con pareri del Comitato  per  la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII,  VIII,  IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla V Commissione, in sede referente,  il  1º  agosto
2012. 
    Esaminato in aula il 2, 3 e 6  agosto  2012  ed  approvato  il  7
agosto 2012. 

        
      
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  6
                         LUGLIO 2012, N. 95 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, primo periodo, alle parole: «I  contratti  stipulati»
sono premesse le seguenti: «Successivamente alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,»  e  l'ultimo
periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  centrali  di   acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita'  e  di  prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  Consip  S.p.A.,
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma  3,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'articolo 2,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  "I
criteri di  partecipazione  alle  gare  devono  essere  tali  da  non
escludere le piccole e medie imprese"»; 
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole:
"Nel caso di lavori,"; 
    b) all'articolo 41, comma 2, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "Sono illegittimi  i  criteri  che  fissano,  senza  congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"; 
    c) all'articolo 75, comma 1, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e'  fissato  nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento  del  prezzo
base"; 
    d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito
il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al  periodo  successivo
nel caso di procedure  di  gara  realizzate  in  forma  aggregata  da
centrali di committenza, l'importo  della  garanzia  e'  fissato  nel
bando  o  nell'invito  nella  misura  massima  del   10   per   cento
dell'importo contrattuale"»; 
    al comma 4, le parole: «488 e ed» sono sostituite dalle seguenti:
«488, e»; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  all'articolo  2,  comma
574,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  quale  misura   di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche  e
le societa' inserite nel conto economico consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta  o  indiretta,
relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche:   energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,  utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione sul mercato  elettronico  e  sul
sistema dinamico di acquisizione messi a  disposizione  dai  soggetti
sopra  indicati.  La  presente  disposizione  non  si  applica   alle
procedure di gara il cui bando sia stato  pubblicato  precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E'  fatta  salva
la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche,  anche  al  di  fuori  delle  predette  modalita',   a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti  da  altre
centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti  dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'
per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi  nel  caso
di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle  centrali
di  committenza  regionali  che  prevedano  condizioni   di   maggior
vantaggio economico. La mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
presente comma rileva ai fini della  responsabilita'  disciplinare  e
per danno erariale»; 
    ai commi 10 e 11, le parole: «articolo 1» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 2» e dopo  le  parole:  «n.  52  del  2012»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
94 del 2012»; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    «14. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  26,  comma  3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali  di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  caso  di  esercizio  del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente  durata  fino  al  30  giugno  2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al  terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che  siano
offerte condizioni economiche migliorative  tali  da  determinare  il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo  attribuito   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura»; 
    il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
    «15. Con riferimento alle  convenzioni  di  cui  all'articolo  26
della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  alle  quali,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sia possibile ricorrere, le  quantita'  ovvero  gli  importi  massimi
complessivi ivi  previsti  sono  incrementati  in  misura  pari  alla
quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere  dalla  data  di
esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del
31  dicembre  2012   e   fatta   salva   la   facolta'   di   recesso
dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    al  comma  16,  le  parole   da:   «ferma   restando»   fino   a:
«contrattuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dalla
data di esaurimento della convenzione originaria e  solo  se  a  tale
data non sia gia' intervenuta da parte  della  medesima  centrale  di
committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la  stipula
di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi»; 
    dopo il comma 16, e' inserito il seguente: 
    «16-bis. Al comma 1 dell'articolo  26  della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi  di
particolare interesse per l'amministrazione, le  convenzioni  possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni  contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente"»; 
    al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
per le ulteriori attivita' che la medesima  svolge  in  favore  delle
pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi,  stipula
apposite intese con le amministrazioni che  intendano  avvalersi  del
sistema  informatico  di  e-procurement  di  cui  al  comma  17,  per
l'effettuazione delle procedure per  le  quali  viene  utilizzata  la
Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza»; 
    al comma 19, le parole: «13 novembre 2002» sono sostituite  dalle
seguenti: «4 settembre 2002»; 
    al comma 21, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Le
amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno
2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni  e  servizi.  Una
quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo  conto  delle  analisi
della  spesa  effettuate  dal  commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge n.  52  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 94 del  2012,  agli  eccessi  di  costo
registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore
mediano dei costi per acquisti di beni e servizi  del  complesso  dei
Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti,  desumibile
dai dati  del  sistema  di  contabilita'  economica  analitica  delle
amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione  delle
spese  di  ciascun  Ministero  e'  determinata  secondo  gli  importi
indicati nell'allegato 1 del presente decreto»; 
    al comma 23, le parole: «dai commi 5 e 24» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal comma 24»; 
    al comma 26, le parole: «ad 20  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 25 milioni», le parole: «ed euro 40» dalle seguenti:  «e
a euro 40 milioni», le  parole:  «35  milioni»  dalle  seguenti:  «30
milioni», le parole: «ed euro 70 milioni» dalle seguenti: «e  a  euro
70 milioni» e le parole: «ed euro 10 milioni» dalle  seguenti:  «e  a
euro 10 milioni»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «26-bis.  Al  fine  di  concorrere  alla  riduzione  degli  oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del  10  per  cento  per  il  triennio  2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior  favore  praticate  dagli  stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello  stesso
periodo  i  costi  unitari  per  l'acquisizione  di   componenti   ed
apparecchiature hardware, le cui  caratteristiche  tecniche  dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011,  nonche'  per
la manutenzione di beni e servizi da effettuare  prioritariamente  da
imprese locali ove possibile, e di prodotti  software,  sono  ridotti
almeno del 5 per cento. 
    26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto e fino al  31  dicembre  2015  e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli  35  e  37
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni». 
    All'articolo 2: 
    al comma 2, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
cui alle lettere a) e b) del comma 1  si  applicano  all'esito  della
procedura di soppressione e razionalizzazione delle province  di  cui
all'articolo 17, e comunque entro il 30  aprile  2013,  nel  rispetto
delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica  quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo»; 
    al comma 3, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «In
attuazione di quanto previsto dal  presente  comma,  con  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  anche  in  deroga  alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  effetto  a  decorrere  dal  1º
gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali  di
ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto  il
numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri,  il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e
il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo  regolamento  sono
previste  disposizioni  transitorie  per   realizzare   la   graduale
riduzione dei volumi organici  entro  il  1º  gennaio  2016,  nonche'
disposizioni   per   l'esplicita   estensione    dell'istituto    del
collocamento in aspettativa per  riduzione  di  quadri  al  personale
militare non dirigente»; 
    al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per  il
personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del
personale dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in  servizio
all'estero alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al  comma  1,
nelle  percentuali  ivi   previste,   all'esito   del   processo   di
riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre  il
31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6  del
presente articolo»; 
    al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 165 del 2001» sono inserite le seguenti:  «avviate  alla  predetta
data»; 
    al comma 7, secondo periodo, le parole da:  «riduzione  disposta»
a:  «27  giugno  2012,  n.  148,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,»; 
    dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
    «10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al  comma  1  e
all'articolo  23-quinquies,  il  numero  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato  se
non con disposizione legislativa di rango primario. 
    10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il  riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti  di  organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze.  I  decreti  previsti  dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di  legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente  del
Consiglio dei Ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per  il  Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 
    10-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  10  a  16  del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies»; 
    dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
    «15-bis. All'articolo 23, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le   parole:   "per   le   ipotesi   di
responsabilita' dirigenziale"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui  si  verifica
la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale  criterio
di precedenza ai fini del transito, della  data  di  maturazione  del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione,  della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale"»; 
    al comma 17, le parole: «fatte  salve  la  sola  informazione  ai
sindacati per le  determinazioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti
di lavoro, ove previste» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi
la sola informazione ai  sindacati  per  le  determinazioni  relative
all'organizzazione degli uffici  ovvero,  limitatamente  alle  misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti»; 
    al comma 18, lettera a), dopo le  parole:  «previa  consultazione
delle organizzazioni  sindacali  rappresentative»  sono  inserite  le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 9» e le  parole:  «,  preventiva  o
successiva,» sono soppresse; 
    il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
    «20. Ai fini dell'attuazione della riduzione  del  20  per  cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali  di  prima  e  seconda
fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
provvede alla  immediata  riorganizzazione  delle  proprie  strutture
sulla  base  di  criteri   di   contenimento   della   spesa   e   di
ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque
non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in  corso
a  quella  data,  di  prima  e  seconda  fascia  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o
rinnovati incarichi di cui alla citata normativa»; 
    dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti: 
    «20-bis.  Al  fine  di  accelerare  il  riordino  previsto  dagli
articoli 23-quater e 23-quinquies, fino  al  31  dicembre  2012  alle
Agenzie fiscali non  si  applica  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel  caso  in   cui
conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi  del
comma 6 del citato articolo 19 a  soggetti  gia'  titolari  di  altro
incarico  presso  le  predette  Agenzie  o  presso  l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
    20-ter. I collegi dei revisori dei conti  delle  Agenzie  fiscali
che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati  entro  quindici
giorni dalla data dell'incorporazione. 
    20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo la parola: "controllante"  sono  inserite  le
seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis"; 
    b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
    "5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
comma, del codice  civile,  dai  consigli  di  amministrazione  delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a  quello
previsto al periodo precedente. 
    5-ter.  Il  trattamento  economico  annuo   onnicomprensivo   dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non  puo'
comunque  essere  superiore  al  trattamento  economico   del   primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso  fatte  salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono  limiti  ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente"; 
      c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Compensi  per  gli
amministratori e per i dipendenti delle  societa'  controllate  dalle
pubbliche amministrazioni". 
    20-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater  si
applicano  a  decorrere   dal   primo   rinnovo   dei   consigli   di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati  e  agli
atti emanati successivamente alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 3: 
    al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente: 
    "b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli  studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre  1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito  di  beni
immobili  di  proprieta'  dello  Stato  per  le   proprie   finalita'
istituzionali"»; 
    dopo la lettera c) del comma 2, le parole:  «All'articolo  1»sono
sostituite dalle seguenti: «2-bis. All'articolo 1» e le  parole:  «n.
267, concedono» dalle seguenti: «n. 267, possono concedere»; 
    al comma 4, alinea, le parole: «1º gennaio 2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2015», dopo il primo periodo e'  inserito
il seguente: «A decorrere dalla data  dell'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto  la  riduzione  di  cui  al
periodo precedente si applica  comunque  ai  contratti  di  locazione
scaduti o rinnovati dopo tale data» e, al terzo periodo,  le  parole:
«alla data di entrata in vigore  delle  presenti  disposizioni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto»; 
    al comma 4, lettera b), le parole: «delle Stato» sono  sostituite
dalle seguenti: «dello Stato», le parole: «ai sensi» e: «ai piani  di
razionalizzazione» sono soppresse  e  le  parole:  «in  quelli»  sono
sostituite dalle seguenti: «di quelli»; 
    al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «presente  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4»; 
    al comma 7, le parole: «del presente comma» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi da 4 a 6»; 
    al comma 9, capoverso 622-bis, al  secondo  periodo,  le  parole:
«del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «della
presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e'
sostituita dalla seguente: «destinata»; 
    dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
    «11-bis.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni  del
mercato immobiliare e della difficolta' di  accesso  al  credito,  al
fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da  parte
degli enti previdenziali inseriti  nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il
termine per l'esercizio  da  parte  dei  conduttori  del  diritto  di
prelazione  sull'acquisto  di  abitazioni  oggetto   delle   predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni  a  decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non  ancora  scaduti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine  di  agevolare  l'acquisto  della  proprieta'   da   parte   dei
conduttori, l'eventuale  sconto  offerto  dagli  enti  proprietari  a
condizione che il conduttore conferisca mandato  irrevocabile  e  che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da  altri  conduttori  di
immobili siti  nel  medesimo  complesso  immobiliare,  raggiunga  una
determinata percentuale dei  soggetti  legittimati  alla  prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in  assenza  del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si  applica  anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto  quando  non  sia  gia'  scaduto  il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione»; 
    al comma 12: 
    alla lettera a), ultimo periodo, le parole: «decreto-legge n.  98
del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
    alla  lettera  b),  la  parola:  «restano»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Restano»; 
    al comma 13, primo periodo, le parole: «comma 3» sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 4»; 
    al comma 17, ultimo periodo, le parole: «presente  provvedimento»
sono sostituite dalle seguenti: «presente disposizione»; 
    dopo il comma 19, e' aggiunto il seguente: 
    «19-bis. Il compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al
comune, che ne assicura  l'inalienabilita',  l'indivisibilita'  e  la
valorizzazione  attraverso  l'affidamento  della  gestione  e   dello
sviluppo alla Societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai
sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme  ricavate  per  effetto  dell'utilizzo   del   compendio   sono
esclusivamente impiegate per la  gestione  e  per  la  valorizzazione
dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e'  sottoposto
agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio,  d'intesa
con  il  Ministero  della  difesa,  procede  alla  perimetrazione   e
delimitazione  del  compendio  e  alla  consegna  dello  stesso  alla
societa'  Arsenale  di  Venezia  S.p.A..  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del
trasferimento,  la  riduzione  delle  risorse  a   qualsiasi   titolo
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguenti al trasferimento». 
    Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati
per la ricostruzione). - 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  destinati  ad
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili  di
edilizia abitativa e ad uso  produttivo,  nei  limiti  stabiliti  dai
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto  con  i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente  concessi,  su
apposita domanda del  soggetto  interessato,  con  le  modalita'  del
finanziamento  agevolato.  A  tal  fine,   i   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articolo
1  del  citato  decreto-legge  n.  74  del  2012  possono   contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione con l'Associazione  bancaria  italiana,  assistiti  dalla
garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti  danneggiati  dagli
eventi sismici.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' concessa la  garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente
articolo e sono definiti i criteri e  le  modalita'  di  operativita'
della stessa, nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio  ai  fini  del
rispetto dell'importo  massimo  di  cui  al  periodo  precedente.  La
garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente   comma   e'   elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
    2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti. Le  modalita'  di  fruizione  del  credito  di  imposta  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,  nell'ipotesi  di
risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto   di   finanziamento
agevolato. 
    3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. 
    4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. 
    5.  Con  apposito  protocollo   di   intesa   tra   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  i   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita'  attuativi  del  presente  articolo,  anche  al   fine   di
assicurare uniformita' di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo   delle   risorse.   I   Presidenti    delle    regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto   definiscono,   con   propri
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto-legge e con il suddetto  protocollo  di  intesa,
tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza,  anche  al
fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di
cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
    6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'  autorizzata
la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. 
    7. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
    "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente  al
fine di consentire la cessione di cui  al  primo  periodo  del  comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti  stabiliti  dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214". 
    8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con  contratti  di
lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti
dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge.  Nei
limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni,
non operano i  vincoli  assunzionali  di  cui  ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  di  cui  al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle  unioni
di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per  le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente  decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il
rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle  medesime
graduatorie.  L'assegnazione  delle  risorse   finanziarie   per   le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto fra i comuni interessati  avviene  previa  intesa  tra  le
unioni ed i commissari delegati. I comuni non  ricompresi  in  unioni
possono stipulare  apposite  convenzioni  con  le  unioni  per  poter
attivare la presente disposizione. 
    9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000
per l'anno 2012 e di euro 9.000.000  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante  utilizzo  delle  risorse  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1: 
    all'alinea, dopo le parole:  «90  per  cento»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'intero fatturato»; 
    alla lettera a), e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «.
Gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  delle  pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa'  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,  fatta  salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,  e  assoggettati  in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali»; 
    alla lettera b), dopo le parole: «cinque anni» sono  inserite  le
seguenti: «, non rinnovabili,» e sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Il bando di gara considera, tra gli elementi  rilevanti  di
valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  dei
livelli  di  occupazione.  L'alienazione  deve  riguardare   l'intera
partecipazione della pubblica amministrazione controllante»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente  articolo  non
si  applicano  alle  societa'  che  svolgono  servizi  di   interesse
generale,  anche  aventi  rilevanza  economica,  alle  societa'   che
svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai  sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e  8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie  partecipate  dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati  strategiche  per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari,  individuate,  in
relazione  alle  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  e   della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza  di  assicurare  l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli  aiuti  comunitari  del  settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
adottare su proposta del Ministro o dei  Ministri  aventi  poteri  di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri.  Le
medesime disposizioni non si  applicano  qualora,  per  le  peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non  sia  possibile  per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e  utile  ricorso
al mercato. In  tal  caso,  l'amministrazione,  in  tempo  utile  per
rispettare i termini di cui al comma  1,  predispone  un'analisi  del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  per
l'acquisizione del  parere  vincolante,  da  rendere  entro  sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere  dell'Autorita'  e'
comunicato  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri.   Le
disposizioni del presente articolo non  si  applicano  altresi'  alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  agosto  2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100»; 
    dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato  ai  sensi
del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  414,  e  successivi
provvedimenti di attuazione,  nonche'  le  attivita'  di  sviluppo  e
gestione dei sistemi  informatici  delle  amministrazioni  pubbliche,
svolte attualmente dalla  Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di
statuto, sono trasferite,  mediante  operazione  di  scissione,  alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso  una  specifica
divisione interna garantendo per due esercizi la  prosecuzione  delle
attivita'  secondo  il  precedente  modello  di  relazione   con   il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta  operazione  di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A.  le
attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono  riferite  a  Sogei
S.p.A. 
    3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte  di  Consip  S.p.A.
delle attivita' ad essa  affidate  con  provvedimenti  normativi,  le
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte  dalla  Consip  S.p.A.  La  medesima  societa'  svolge,
inoltre,  le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante  i  relativi
rapporti nonche' i  tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di  centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
    3-quater. Per la realizzazione di quanto  previsto  dall'articolo
20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  Consip  S.p.A.  svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative  alle  Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema  pubblico  di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005,  n.  82,  e  alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della  legge
30 dicembre 2004, n.  311.  A  tal  fine  Consip  S.p.A.  applica  il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del  decreto  legislativo
1º dicembre 2009, n. 177. 
    3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri  di  congruita'  tecnico-economica  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con  Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. 
    3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi  piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle  societa'  controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.
94,   e   prevedono   l'individuazione   delle   attivita'   connesse
esclusivamente  all'esercizio  di  funzioni  amministrative  di   cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che  rispondono  ai  requisiti  della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I  termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di  ristrutturazione  e  razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  su  proposta
del Commissario straordinario per la  razionalizzazione  della  spesa
per acquisto di beni e servizi»; 
    al comma 4, al terzo periodo, dopo  le  parole:  «titolare  della
partecipazione» sono inserite le seguenti: «o di poteri di  indirizzo
e  vigilanza,  ferme  le   disposizioni   vigenti   in   materia   di
onnicomprensivita' del trattamento  economico,»  e  dopo  le  parole:
«all'amministrazione»   sono   inserite   le   seguenti:    «,    ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni,  al  fondo  per  il
finanziamento del trattamento economico accessorio,»; 
    al comma 6, al primo e al secondo periodo, le  parole:  «articoli
da 11 a 42» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a  42»  e
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  gli  enti  e  le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26  febbraio
1987, n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
1991, n.  381,  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui
all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  le
associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli
enti territoriali e locali»; 
    dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Le disposizioni  del  comma  6  e  del  comma  8  non  si
applicano all'associazione di cui al decreto legislativo  25  gennaio
2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  il  relativo  consiglio  di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal  Capo  del
dipartimento della funzione  pubblica,  da  tre  membri  di  cui  uno
designato  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   la
semplificazione  e  due  designati  dall'assemblea  tra  esperti   di
qualificata  professionalita'  nel   settore   della   formazione   e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.  Ai  membri  del
consiglio  di  amministrazione  non  spetta  alcun   compenso   quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle  spese
documentate.  L'associazione  di  cui  al  presente  comma  non  puo'
detenere il controllo in societa'  o  in  altri  enti  privati  e  le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31  dicembre
2012»; 
    al comma 7, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «E'
ammessa l'acquisizione in via  diretta  di  beni  e  servizi  tramite
convenzioni realizzate  ai  sensi  dell'articolo  30  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n.
266, dell'articolo 90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.  381.  Sono  altresi'
ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non  governative
per le acquisizioni di beni e  servizi  realizzate  negli  ambiti  di
attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e  relativi
regolamenti di attuazione»; 
    al comma 8, al secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Sono altresi' fatte salve le acquisizioni
in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o
inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni  di  promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  degli  enti  di
volontariato di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo  90  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non  governative
di cui alla legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  delle  cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»; 
    dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
    «8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano  alle  procedure  previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381»; 
    al comma 13 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
medesime disposizioni non si applicano alle  societa'  per  azioni  a
totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio  di
gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione  interessata  di
cui al comma 1 continua ad avvalersi  degli  organismi  di  cui  agli
articoli 1, 2 e 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di  societa'  a
totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano  nel  senso
che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe  espresse,
si applica comunque la disciplina del codice  civile  in  materia  di
societa' di capitali»; 
    al comma 14, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti:
«e regionali». 
    All'articolo 5: 
    al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «utilizzate»  sono
inserite le seguenti: «dall'Ispettorato centrale della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» e dopo le
parole: «sicurezza pubblica» sono inserite  le  seguenti:  «,  per  i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli  essenziali
di assistenza,»; 
    al comma 8, primo periodo, le parole: «nonche' le autorita'» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' delle autorita'»; 
    al comma 9, le parole: «nonche'  le  autorita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nonche' alle autorita'»; 
    al comma 10, lettera a), le parole: «decreto di  cui  al  periodo
successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto  di  cui  al  quinto  periodo  del  presente
comma»; 
    al comma 10, lettera b), capoverso  9-bis,  le  parole  da:  «del
decreto-legge» fino a: «n. 111,» sono soppresse; 
    al comma 10, lettera b), capoverso 9-ter,  dopo  le  parole:  «n.
52,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94,»; 
    al comma 10, lettera b), dopo il capoverso 9-ter, e' aggiunto  il
seguente: 
    «9-quater.  Ove  non  si  ricorra   alle   convenzioni   di   cui
all'articolo 1, comma 449, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e
i contratti posti in essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui
parametri di prezzo e qualita'  sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale»; 
    dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
    «10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10,  lettera
b), capoverso  9-quater,  le  procedure  di  approvvigionamento  gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19  ottobre  1999,
n. 370, e' sostituito dal seguente: 
    "5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega  di
pari  anzianita'.  In  nessun  caso  il  professore   o   ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita'  puo'  conservare
il trattamento economico complessivo goduto nel servizio  o  incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente  o  istituzione  in  cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di  assegni  ad  personam  in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei  confronti  di  chi
delibera l'erogazione"»; 
    il comma 11 e' sostituito dai seguenti: 
    «11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6
del  decreto  legislativo  1º  agosto  2011,  n.  141,  e  in  attesa
dell'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  le  amministrazioni,  ai  fini
dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio   collegato   alla
performance individuale sulla  base  di  criteri  di  selettivita'  e
riconoscimento del merito,  valutano  la  performance  del  personale
dirigenziale in relazione: 
    a) al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  e  relativi
all'unita'  organizzativa  di  diretta  responsabilita',  nonche'  al
contributo     assicurato      alla      performance      complessiva
dell'amministrazione.  Gli  obiettivi,  predeterminati  all'atto  del
conferimento dell'incarico  dirigenziale,  devono  essere  specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili  e  collegati  a
precise scadenze temporali; 
    b)  ai  comportamenti  organizzativi  posti  in  essere  e   alla
capacita' di  valutazione  differenziata  dei  propri  collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi. 
    11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione  e
valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione: 
    a)  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   gruppo   o
individuali; 
    b)  al  contributo  assicurato   alla   performance   dell'unita'
organizzativa  di  appartenenza  e  ai  comportamenti   organizzativi
dimostrati. 
    11-ter. Nella valutazione della performance individuale non  sono
considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di  paternita'  e
parentale. 
    11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con  il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto  della
valutazione in termini di miglioramento della performance e  sviluppo
del personale, al fine di  migliorare  i  sistemi  di  misurazione  e
valutazione in uso. 
    11-quinquies. Ai dirigenti e al personale  non  dirigenziale  che
risultano piu'  meritevoli  in  esito  alla  valutazione  effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i  criteri  di  cui  ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio  maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011,  n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al  trattamento  accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti  alle  stesse  categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si  applica  ai  dirigenti  con  riferimento  alla  retribuzione   di
risultato. 
    11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita'  del  premio
mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
e pubblicano sui propri  siti  istituzionali  i  dati  relativi  alla
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine
di  dare  conto  del  livello  di   selettivita'   utilizzato   nella
distribuzione dei premi e degli incentivi»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio  ordinamento,
tiene conto dei principi  di  riduzione  della  spesa  contenuti  nel
presente decreto». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «Unione  europea»  e'  inserita  la
seguente: «e»; 
    al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» le parole da:  «con
apposito decreto» fino alla fine del comma sono soppresse; 
    al comma 5, le parole: «al  presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi da 5 a 9»; 
    al comma 14, le parole: «previsti dal piano finanziario di cui al
comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «, nel  corrente  esercizio
finanziario e in quello successivo, anche  nelle  more  dell'adozione
del piano finanziario di cui al comma 10,»; 
    al comma 15, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Delle
operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita
evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione»; 
    dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
    «15-bis. Dal calcolo per  le  riduzioni  delle  spettanze  per  i
comuni effettuate, in applicazione dell'articolo  14,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  sono  esclusi  i  contributi  in
conto  capitale  assegnati  dalla  legge   direttamente   al   comune
beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti  ministeriali
di attuazione»; 
    al comma 16, dopo le parole: «In via sperimentale» sono  inserite
le seguenti: «per gli esercizi 2013, 2014 e 2015» e dopo  le  parole:
«bilancio pluriennale,» sono  inserite  le  seguenti:  «assicurandone
apposita evidenza,»; 
    al comma 19, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
sentite le regioni interessate»; 
    al comma 20, lettera  b),  capoverso  616-bis,  dopo  la  parola:
«nonche'» e' inserita la seguente: «a». 
    All'articolo 7: 
    al comma 3, lettera  c),  le  parole:  «di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  dicembre  2011»   sono
soppresse; 
    al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 3»; 
    al comma 11, le parole: «30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per  l'anno
2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»; 
    al comma  17,  le  parole:  «relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica» sono soppresse e dopo  le  parole:
«94 milioni di euro per l'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «e di
10 milioni di euro per l'anno 2013»; 
    al comma 21, le parole: «1 miliardo di euro  per  ciascuno  degli
anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «550  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014»; 
    dopo il comma 21, e' inserito il seguente: 
    «21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.   74,   relativi   all'attivita'   delle   diverse   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti  con
domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1,  comma
1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi  dello
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente  l'efficacia
temporale delle norme tributarie»; 
    dopo il comma 26, e' inserito il seguente: 
    «26-bis. Il commissario  straordinario  dell'Aero  Club  d'Italia
adegua lo statuto  ai  principi  in  materia  sportiva  previsti  dal
decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  come  modificato  dal
decreto legislativo 8  gennaio  2004,  n.  15,  nonche'  ai  principi
desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte  dal
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico  di
commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria,  fino  alla  data  di  insediamento  degli
organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo  non  superiore
ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto»; 
    al comma 32, le parole: «del presente articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei commi da 27 a 31»; 
    al comma 34, i primi due periodi sono  sostituiti  dal  seguente:
«Alla  data  del  12  novembre  2012  i  cassieri  delle  istituzioni
scolastiche ed  educative  statali  provvedono  a  versare  tutte  le
disponibilita' liquide esigibili depositate presso  i  conti  bancari
sulle  rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  infruttifero,
aperte presso la tesoreria statale»; 
    il comma 35 e' sostituito dal seguente: 
    «35. Fermi restando  gli  ordinari  rimedi  previsti  dal  codice
civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi,  i
contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di  cui
al comma 33 in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto possono essere  rinegoziati  in  via  diretta  tra  le  parti
originarie,  ferma  restando  la  durata  inizialmente  prevista  dei
contratti stessi»; 
    al comma 37: 
    alla lettera a), le parole: «all'articolo  1,  comma  634,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
comma 634 del presente articolo,  salvo  quanto  disposto  dal  comma
875»; 
    la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono  inserite  le
seguenti: "nonche'  per  la  determinazione  delle  misure  nazionali
relative al sistema pubblico di istruzione e formazione"»; 
    dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti: 
    «37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
    37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "le  risorse  annualmente  stanziate  a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo  iscritto
nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti:
"quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte pari a
euro 14 milioni del  Fondo  per  l'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti  dagli  istituti  tecnici
superiori"»; 
    il comma 42 e' sostituito dal seguente: 
    «42. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica
25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma  1,
non vengono computati gli  importi  della  contribuzione  studentesca
disposti, ai sensi del presente comma e  del  comma  1-ter,  per  gli
studenti iscritti oltre la durata normale  dei  rispettivi  corsi  di
studio di primo e secondo  livello.  I  relativi  incrementi  possono
essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo  i
criteri  individuati  con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il  31  marzo  di
ogni anno, sulla base  dei  principi  di  equita',  progressivita'  e
redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo  rispetto  alla
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito  familiare
ISEE, del numero degli  studenti  appartenenti  al  nucleo  familiare
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli  studenti
lavoratori. 
    1-ter. In ogni caso, i limiti disposti  dal  decreto  di  cui  al
comma 1-bis non possono superare: 
    a) il 25 per cento della  corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata  dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    b) il 50 per cento della  corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia  di  euro  150.000,
come individuata dall'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 138 del 2011; 
    c) il 100 per cento della corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la  durata  normale
dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE  familiare  sia  superiore
alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. 
    1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti
ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'articolo 18  del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e per la parte  residua  ad  altri  interventi  di
sostegno al  diritto  allo  studio,  con  particolare  riferimento  a
servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e
tutorato,  attivita'  a   tempo   parziale,   trasporti,   assistenza
sanitaria,  accesso  alla   cultura,   servizi   per   la   mobilita'
internazionale e materiale didattico. 
    1-quinquies. Per i  prossimi  tre  anni  accademici  a  decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione  per
gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello  il  cui  ISEE  familiare  sia  non
superiore a euro 40.000 non  puo'  essere  superiore  all'indice  dei
prezzi al consumo dell'intera collettivita'"»; 
    dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti: 
    «42-bis. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  promuove  un   processo   di   accorpamento   dei   consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la
spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di
un unico soggetto a livello nazionale con il  compito  di  assicurare
l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di  servizi,
alle esigenze del Ministero, del sistema universitario,  del  settore
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo
ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso  che,  ai  fini  della
decorrenza della proroga  del  mandato  dei  rettori  in  carica,  il
momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione  definitiva
all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «n.  78  del  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»; 
    al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita' in
convenzione con i  centri  di  assistenza  fiscale,  nell'ambito  dei
processi di razionalizzazione e riduzione della spesa,  validata  dal
Ministero vigilante, al  fine  di  indirizzare  tali  attivita'  alla
realizzazione degli  obiettivi  definiti  dallo  stesso  Ministero  e
contenuti  nel  piano  di  sviluppo  dell'Istituto  e  di  conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei
costi sostenuti nel 2011»; 
    al comma 3, primo periodo, le parole: «nonche' le autorita'» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' alle autorita'»; 
    dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Alla legge 12 giugno 1990,  n.  146,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire  5.000.000  e  non
superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a  euro
5.000 e non superiore a euro 50.000"; 
    b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire 5.000.000 a  lire
50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da  euro  5.000  a  euro
50.000"; 
    c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un minimo di  lire
5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000"; 
    d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da lire 400.000  a
lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400  a  euro
1.000"; 
    e) all'articolo 9, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "da  un
minimo  di  lire  500.000  a  un  massimo  di  lire  1.000.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo  di
euro 1.000"; 
    f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: "da  lire
5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
5.000 a euro 50.000"»; 
    dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis.  Per  gli  enti  di  ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  a   eccezione
dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa
per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione
del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   204,   e   successive
modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013. 
    4-ter.  Nel  rispetto  dei   principi   di   autonomia   previsti
dall'articolo 2 del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,
l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della   professione
infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese
a coordinare il regime della propria gestione separata  previdenziale
con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando  conformemente  la
struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore
e  committente,  nonche'  l'entita'  della  medesima  applicando,   a
decorrere dal 1º gennaio 2012, aliquote non inferiori  a  quelle  dei
collaboratori  iscritti  alla  predetta  gestione   separata,   fermi
restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente  previsti  dalla
vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata». 
    All'articolo 9: 
    al comma 1, le parole: «,  riducendone  in  tal  caso  gli»  sono
sostituite dalle seguenti: «o, in ogni caso, assicurano la  riduzione
dei relativi»; 
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  alle
aziende speciali,  agli  enti  ed  alle  istituzioni  che  gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali»; 
    dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. All'articolo 15, comma  5,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la  Corte  dei  conti"  sono
inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale  dell'economia  e
del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono
inserite le seguenti:  ",  del  Presidente  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro". 
    7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936,  dopo  le  parole:  "le  funzioni  previste"  sono  inserite  le
seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o  che  gli  sono  attribuite
dall'ufficio di presidenza" sono soppresse. 
    7-quater. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica». 
    All'articolo 10: 
    al  comma   1,   le   parole:   «assume   la   denominazione   di
Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato e» sono soppresse e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le funzioni di rappresentanza
unitaria di cui  al  primo  periodo  sono  assicurate,  tra  l'altro,
mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i  cittadini
e lo Stato.  Al  fine  del  conseguimento  dei  livelli  ottimali  di
efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli
uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un
unico ufficio che ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva»; 
    al comma 2, alinea, le parole: «Uffici territoriali dello  Stato»
sono sostituite dalle seguenti: «Uffici territoriali del  Governo»  e
le parole: «territoriale dello Stato» dalle  seguenti:  «territoriale
del Governo»; 
    al comma 2, lettera b), le  parole:  «territoriali  dello  Stato»
sono sostituite dalle seguenti: «territoriali del Governo»; 
    al comma 2, lettera c), dopo le parole: «uffici periferici  dello
Stato» sono aggiunte le seguenti: «e costituzione di un ufficio unico
di garanzia  dei  rapporti  tra  i  cittadini  e  lo  Stato  in  ogni
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che  esercita  i  propri
compiti esclusivamente mediante utilizzo di  beni  e  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili»; 
    al comma 2, lettera d), le parole: «10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «20 per cento»; 
    al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita il seguente: 
    «d-bis)  attribuzione  delle  singole   funzioni   logistiche   e
strumentali di tutte le  strutture  periferiche  dell'amministrazione
dello Stato, di cui alla lettera d), ad  un  unico  ufficio,  che  ne
assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;». 
    All'articolo 11, comma 1: 
    all'alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti  e
dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente». 
    All'articolo 12: 
    al comma 13,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «il  collegio  dei
revisori dei conti» sono aggiunte le seguenti:  «,  composto  da  tre
membri effettivi e due supplenti nominati con  decreto  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Il  presidente,
scelto tra i dirigenti  di  livello  dirigenziale  non  generale,  e'
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e'  collocato
fuori ruolo»; 
    al comma 14, dopo le  parole:  «e  forestali»  sono  inserite  le
seguenti: «,  previa  trasmissione  della  proposta  di  nomina  alle
Commissioni parlamentari per il  parere  di  competenza,  che  dovra'
essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti  delle  due
Camere»; 
    al comma 17, le parole: «il presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i commi da 1 a 16 del presente articolo»; 
    al comma 18, le parole: «disposizione del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni dei commi da 1 a 17»; 
    dopo il comma 18, e' inserito il seguente: 
    «18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in  liquidazione,  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  e'
soppressa. Al fine di  razionalizzare  l'attuazione  delle  politiche
promozionali di competenza  nazionale  nell'ambito  della  promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane  e  rendere  piu'
efficaci   ed   efficienti   gli   interventi    a    favore    della
internazionalizzazione delle  imprese  agricole,  le  funzioni,  gia'
svolte  da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,   sono   attribuite
all'Agenzia per la promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane di cui all'articolo  14  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   e'   disposto   il
trasferimento delle funzioni e  delle  risorse  umane  di  Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al  presente
comma. Con ulteriore decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di  liquidazione,  e'
disposto il  trasferimento  delle  eventuali  risorse  strumentali  e
finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.
I dipendenti a tempo indeterminato in  servizio  presso  la  predetta
societa'  al  31  dicembre  2011,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita',  sono  inquadrati
nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella
di corrispondenza approvata con il  predetto  decreto.  I  dipendenti
traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  il  trattamento
economico predetto risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto
per il  personale  dell'Agenzia  i  dipendenti  percepiscono  per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo  17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato»; 
    al comma 19,  al  primo  periodo,  le  parole:  «articolo  1  del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 del 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo  2  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,  n.  94»  e
l'ultimo periodo e' soppresso; 
    al comma 20, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali
di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e
all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,  l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103,
nonche' il Comitato nazionale di parita' e la  Rete  nazionale  delle
consigliere e dei consiglieri di  parita'  di  cui,  rispettivamente,
all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto,  ai  componenti  dei  suddetti
organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'»; 
    i commi 21 e 22 sono soppressi; 
    al comma 23, primo periodo, le parole: «articolo 4, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 5»; 
    al comma 24, sono premesse le seguenti parole:  «Dal  1º  gennaio
2014»; 
    ai commi  26  e  27,  le  parole:  «31  dicembre  2013»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
    al comma 28, le parole: «al presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi da 24 a 27»; 
    i commi da 31 a 38 e da 41 a 48 sono soppressi; 
    al comma 54, primo periodo, le parole: «l'ente nazionale  per  il
microcredito» sono sostituite dalle seguenti:  «l'associazione  Luigi
Luzzatti»; 
    al comma 56, le parole: «soppressione dell'ente» sono  sostituite
dalle seguenti: «soppressione dell'associazione»; 
    al comma 59, sono premesse le seguenti parole: «A  decorrere  dal
1º gennaio 2014»; 
    al comma 60, al primo periodo, le parole  da:  «,  nominato  con»
fino a: «codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «al  momento
della soppressione di cui al comma 59»  e  le  parole:  «31  dicembre
2012» dalle seguenti: «30 giugno 2014» e, al secondo periodo, dopo le
parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «dalla data  di  cui
al comma 59»; 
    al comma 61, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; 
    al  comma  62,  dopo  la  parola:  «provvede»  sono  inserite  le
seguenti: «dalla data di cui al comma 59»; 
    al comma 63,  dopo  le  parole:  «in  essere»  sono  inserite  le
seguenti: «alla data di cui al comma 59»; 
    al comma 64, al secondo periodo, le parole: «di entrata in vigore
del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
al comma 59» e, all'ultimo periodo, le parole: «di entrata in  vigore
del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
comma 59»; 
    al comma 65, le parole:  «dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 59»; 
    al comma 68, le  parole:  «all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui  al  comma
59»; 
    al comma 70, le  parole:  «di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma  59»;  dopo
le parole: «sono abrogati» le parole: «il comma 61 nella parte in cui
dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione  di  azioni  a
sostegno di una campagna  promozionale  straordinaria  a  favore  del
"made in Italy"» sono soppresse; 
    i commi da 72 a 74 sono sostituiti dai seguenti: 
    «72. Per gli effetti di cui  al  comma  71,  sono  trasferiti  da
Promuovi Italia alla societa'  conferitaria  i  beni  strumentali  e,
previo subentro nei relativi contratti  di  lavoro,  il  personale  a
tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle  attivita';  la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo
e  per   prestazioni   professionali   in   essere   alla   data   di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
    73. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  Invitalia  stipula  con
Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della  societa'
conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale  oggetto  di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita'  e  i  criteri
per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo  schema  del
predetto accordo  e'  sottoposto  alla  preventiva  approvazione,  da
esercitarsi d'intesa con il Ministro per  gli  affari  regionali,  il
turismo  e  lo  sport,  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo  1,  comma
460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attivita' produttive"  e:
"Il  Ministro   delle   attivita'   produttive",   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri" e  "Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri".  Per  i
soggetti di cui al medesimo comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto»; 
    al comma 77, primo periodo, le parole: «di cui al comma 71»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 76»; 
    al comma 80, lettera c), capoverso 15, la parola:  «sanzioni»  e'
sostituita dalla seguente: «violazioni», le parole:  «irrogate  dagli
organi del Comando generale della Guardia di finanza  e  dell'Agenzia
delle entrate» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «constatate  dalla
Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate» e  dopo  le  parole:
«effettuati presso le imprese» sono aggiunte  le  seguenti:  «per  la
successiva applicazione  delle  sanzioni  ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689»; 
    al comma 84, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 83»; 
    al comma 89, le  parole:  «ministeriale  30  gennaio  2007»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  Ministro  del  lavoro   e   della
previdenza  sociale  30  gennaio  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007,»; 
    dopo il comma 90, e' aggiunto il seguente: 
    «90-bis. Per il personale alle  dipendenze  dell'ente  CONI  alla
data del 7 luglio  2002,  transitato  alla  CONI  Servizi  S.p.A.  in
attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  si
applica, non oltre il 31 dicembre 2013,  l'articolo  30  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni  destinatarie
del personale in mobilita' sono  trasferite  le  risorse  finanziarie
occorrenti  per  la  corresponsione  del  trattamento  economico   al
personale medesimo, nei cui confronti  trova  applicazione  anche  il
comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001». 
    All'articolo 13: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu'  stretto
collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale
in Roma, l'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS).
Resta, in ogni caso, ferma la disciplina  in  materia  di  poteri  di
vigilanza  regolamentare,  informativa,  ispettiva   e   sanzionatori
esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati  e  sulle  imprese  di
assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e
relativa disciplina regolamentare di attuazione»; 
    al comma 2, e ovunque ricorra nell'articolo, la  parola:  «IVARP»
e' sostituita dalla seguente: «IVASS»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  L'Istituto  opera  sulla  base  di  principi  di   autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza  annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 (Codice delle assicurazione private)»; 
    al comma 4,  le  parole:  «,  al  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali» sono soppresse; 
    al comma 6, sono premesse le  seguenti  parole:  «Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32,  comma  2,  e
190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»; 
    i commi 7, 8 e 9 sono soppressi; 
    al comma 13, le parole: «o previdenziale» e le parole: «e con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse; 
    al comma 14, le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali» sono soppresse; 
    al comma 17 e al comma 18,  le  parole:  «e  previdenziale»  sono
soppresse; 
    al comma 24, le parole:  «di  concerto  con  il  Ministero»  sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e le parole:
«e con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»  sono
soppresse; 
    i commi 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti: 
    «28. Alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  gli
organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume
le  funzioni  di  Commissario   per   l'ordinaria   e   straordinaria
amministrazione  dell'ente,  mantenendo  il   trattamento   economico
connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del  10  per
cento. 
    29. Il Commissario straordinario  riferisce  con  cadenza  almeno
quindicinale al direttore generale della  Banca  d'Italia  in  ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP,
per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato»; 
    al comma 31, le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono
sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»; 
    il comma 32 e' sostituito dal seguente: 
    «32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in
tutte le funzioni, le competenze, i poteri  e  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie  e
strumentali dell'ente soppresso. Il  personale  del  soppresso  ISVAP
passa  alle  dipendenze  dell'IVASS   conservando   di   diritto   il
trattamento giuridico, economico e previdenziale di  provenienza.  La
dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari
alle unita' di personale di ruolo a tempo  indeterminato  trasferite,
in servizio presso l'ente soppresso»; 
    il comma 33 e' sostituito dal seguente: 
    «33. Entro centoventi giorni dalla data  di  subentro  dell'IVASS
nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite  le
organizzazioni  sindacali,  definisce   il   trattamento   giuridico,
economico e previdenziale del personale  dell'IVASS,  fermo  restando
che lo stesso  non  potra',  in  nessun  caso,  comportare  oneri  di
bilancio  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nel   precedente
ordinamento dell'ISVAP»; 
    il comma 34 e' sostituito dal seguente: 
    «34. Entro centoventi giorni dalla data  di  subentro  dell'IVASS
nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di  riassetto
organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo  statuto  ai
sensi del comma 25 del presente articolo.  In  ogni  caso,  il  piano
dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di  funzionamento
dell'ente soppresso»; 
    al comma 37, le  parole:  «di  cui  al  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 35 e 36»; 
    il comma 39 e' sostituito dal seguente: 
    «39. La contabilita'  dell'IVASS  viene  verificata  da  revisori
esterni  cosi'  come  stabilito  per  la  Banca  d'Italia  ai   sensi
dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea (SEBC),  fermi  restando  i  controlli
gia' esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo
4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come  modificato  dall'articolo
351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; 
    il comma 40 e' sostituito dal seguente: 
    «40. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  dello  statuto
dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11,  12,  13,  14  e  17
della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13,  comma  2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi'  abrogate  tutte  le
disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi»; 
    il comma 41 e' soppresso; 
    al comma 42, le parole: «o alla COVIP» sono soppresse; 
    il comma 43 e' sostituito dal seguente: 
    «43. Le disposizioni  adottate  dall'ISVAP  nell'esercizio  delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS  restano  in  vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo,  di  nuove
disposizioni nelle materie regolate»; 
    la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Istituzione
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni». 
    All'articolo 14: 
    al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, le parole: «di cui
al periodo precedente» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  ai
periodi precedenti»; 
    dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    «4-bis. In relazione all'esigenza  di  ottimizzare  l'allocazione
del personale presso le amministrazioni soggette agli  interventi  di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di  concorso  una  piu'  rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  13  del  medesimo  articolo,  che   non
dispongano di graduatorie in corso di validita',  possono  effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso  altre  amministrazioni.  Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma sono effettuate nei  limiti  delle  facolta'  e  delle
procedure  assunzionali  vigenti  e  nell'ambito  dei  posti  vacanti
all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di  cui  al  primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale  rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto  all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente  comma,  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  le  parole:  "31
luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"»; 
    dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
    «5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali  create  dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio  dal  comma  22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile»; 
    al comma 6, le parole: «di cui l'articolo» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo» e le  parole:  «all'80  per  cento  a
quelle» dalle seguenti: «all'80 per cento di quelle»; 
    il comma 10 e' soppresso; 
    il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
    «13. Il personale  docente  dichiarato  permanentemente  inidoneo
alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri
compiti, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  direttore  generale  dell'ufficio
scolastico regionale competente  transita  nei  ruoli  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica  di  assistente
amministrativo o tecnico. Il personale  viene  immesso  in  ruolo  su
tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di  appartenenza,
tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su  posti  di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene  il  maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare  presso
amministrazioni  pubbliche  in  cui  possono   essere   proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal  predetto  personale,  a
valere sulle facolta' assunzionali e  nel  rispetto  delle  procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per  motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla  data
di notifica del verbale della commissione medica operante  presso  le
aziende sanitarie locali e'  utilizzato,  su  posti  anche  di  fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia»; 
    al comma 14, le parole:  «della  classi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle classi»; 
    al comma 18, dopo le parole: «c), d)  ed  e)»  sono  inserite  le
seguenti: «del comma 17»; 
    al comma 19, le parole: «ai  sensi  del  comma  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 17 e  18»  e  dopo  le
parole: «alla lettera e)» sono inserite le seguenti: «del comma 17»; 
    dopo il comma 20, e' inserito il seguente: 
    «20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per
l'anno scolastico 2013-2014  non  sia  proficuamente  utilizzabile  a
seguito dell'espletamento delle  operazioni  ai  sensi  del  medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere  collocato  in  quiescenza
dal 1º settembre  2013  nel  caso  in  cui  maturi  i  requisiti  per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il  31  agosto  2012  in
base  alla  disciplina   vigente   prima   dell'entrata   in   vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto  comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto». 
    All'articolo 15: 
    al comma 1, le parole: «risorse destinante» sono sostituite dalle
seguenti: «risorse destinate»; 
    al comma 2, al primo periodo, le parole:  «dalla  farmacie»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle farmacie»,  le  parole:  «3,65  per
cento» dalle seguenti: «2,25 per cento», al secondo periodo, dopo  le
parole: «del presente decreto»  e'  inserita  la  seguente:  «e»,  le
parole: «6,5 per cento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «4,1  per
cento» e sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «In  caso  di
sforamento  di  tale  tetto  continuano  ad  applicarsi  le   vigenti
disposizioni  in  materia  di  ripiano  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.  A  decorrere  dal  1º  gennaio
2013, l'attuale sistema di remunerazione della  filiera  distributiva
del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,  definito  con  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli
aspetti di  competenza  della  medesima  Agenzia,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, secondo  i  criteri  stabiliti  dal
comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente,
si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti. Solo  con  l'entrata  in  vigore  del  nuovo
metodo di  remunerazione,  cessano  di  avere  efficacia  le  vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti  e  trattenute  su
quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime  di  Servizio
sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi  di  finanza
pubblica»; 
    al comma 3, primo periodo,  le  parole:  «11,5  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «11,35 per cento»; 
    al comma 4, le parole: «3,2  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3,5 per cento»; 
    al comma 8, lettera a), le parole: «e di quelle restituite»  sono
sostituite dalle seguenti: «e quelle restituite»; 
    al  comma  8,  lettera  d),  le  parole:  «dalla  regioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «dalle regioni»  e  le  parole:  «Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n.  2»  dalle
seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005»; 
    al  comma  8,  lettera  e),  dopo  le   parole:   «al   Ministero
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  alle
regioni»; 
    al comma 8, lettera  i),  dopo  le  parole:  «n.  141/2000»  sono
inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999,» e  le  parole:  «il  50  per  cento  della  quota  di
superamento  riconducibile  a  tali  medicinali  e'  ripartito»  sono
sostituite dalle seguenti: «la quota di superamento  riconducibile  a
tali farmaci e' ripartita»; 
    al comma 10, dopo le parole: «ed  il  tavolo»  sono  inserite  le
seguenti: «di verifica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I  registri  dei  farmaci  di  cui  al  presente  comma  sono  parte
integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»; 
    al comma 11, dopo le parole: «La  disciplina»  sono  inserite  le
seguenti: «dei commi da 4 a 10» e le parole: «al presente  articolo"»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da  4  a  10  del  presente
articolo»; 
    dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
    «11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta,  per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali
equivalenti,  e'  tenuto  ad  indicare  nella  ricetta  del  Servizio
sanitario  nazionale  la  sola  denominazione  del  principio  attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi'  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo; tale indicazione e' vincolante  per  il  farmacista
ove  in  essa  sia  inserita,  corredata  obbligatoriamente  di   una
sintetica motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
farmacista comunque si  attiene  a  quanto  previsto  dal  menzionato
articolo 11, comma 12»; 
    al comma 12, le parole: «entro il 31 luglio 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 novembre 2012»; 
    al comma 13, lettera b), le parole:  «sono  aggiunti  i  seguenti
periodi» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  quarto  e  il  quinto
periodo sono sostituiti dai seguenti» e sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Sulla base dei risultati della prima  applicazione
della presente disposizione, a  decorrere  dal  1º  gennaio  2013  la
individuazione dei dispositivi medici per le finalita' della presente
disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,  sulla  base  di
criteri fissati con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  relativamente  a
parametri di qualita', di standard tecnologico,  di  sicurezza  e  di
efficacia. Nelle  more  della  predetta  individuazione  resta  ferma
l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia' operata  da
parte  della  citata  Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che   abbiano
proceduto   alla    rescissione    del    contratto,    nelle    more
dell'espletamento  delle  gare  indette  in  sede   centralizzata   o
aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la  disponibilita'
dei  beni  e  servizi  indispensabili   per   garantire   l'attivita'
gestionale e assistenziale, stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a
convenzioni-quadro, anche di altre  regioni,  o  tramite  affidamento
diretto a condizioni piu' convenienti  in  ampliamento  di  contratto
stipulato da altre aziende  sanitarie  mediante  gare  di  appalto  o
forniture»; 
    al comma 13, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
    «b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  e'
abrogato»; 
    al comma 13, lettera c), al primo periodo, le parole: «le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro  il  30
novembre 2012,» sono sostituite dalle seguenti:  «sulla  base  e  nel
rispetto  degli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della
mobilita' interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi
distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24  ore
su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro  il  31
dicembre 2012,», al secondo periodo, le parole: «per  una  quota  non
inferiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  una
quota non inferiore al 50 per  cento»,  al  terzo  periodo,  dopo  le
parole: «singole regioni» sono  inserite  le  seguenti:  «e  province
autonome» e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    al comma 13, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
    «c-bis) e'  favorita  la  sperimentazione  di  nuovi  modelli  di
assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita,
che  realizzino  effettive  finalita'  di  contenimento  della  spesa
sanitaria,  anche  attraverso  specifiche  sinergie   tra   strutture
pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere»; 
    al comma 13, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
    «f-bis) all'articolo 3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il  penultimo
periodo e' inserito il seguente: "Nelle  aziende  ospedaliere,  nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  pubblici,  costituiti  da  un  unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di  cui  al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge"»; 
    al comma 14, le parole: «ultimo periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo periodo»; 
    al comma 15, le parole: «1992 e  successive  modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «1992, n. 502,», le parole:  «con  proprio
decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15
settembre 2012» e le parole: «le determinazione» dalle seguenti:  «la
determinazione»; 
    al comma 16, le parole: «valide  per  gli  anni  2012-2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «valide dalla data di  entrata  in  vigore
del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma  15,  fino  alla
data del 31 dicembre 2014»; 
    al comma 17, le parole: «al presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 15»; 
    al comma 19, le parole:  «dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,»; 
    al comma 21, capoverso 3-bis, terzo periodo, le  parole  da:  «ed
abbia altresi'» fino alla fine del periodo sono soppresse; 
    al comma 22, le  parole:  «2.000  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «2.000  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2015»; 
    al comma 25, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
disciplina  prevista  dall'articolo  9,  commi  3-bis  e  3-ter,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  in  materia  di
certificazione dei crediti, e  dall'articolo  31,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di  compensazione  dei
crediti, e i relativi decreti  attuativi,  trovano  applicazione  nei
confronti degli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  secondo  le
modalita' e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «25-bis. Ai fini della attivazione  dei  programmi  nazionali  di
valutazione  sull'applicazione  delle  norme  di  cui   al   presente
articolo,  il  Ministero  della  salute  provvede  alla  modifica  ed
integrazione di tutti i sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche quando  gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso  delle  informazioni  e
dei dati individuali  cosi'  ottenuti  e'  reso  disponibile  per  le
attivita' di valutazione esclusivamente in  forma  anonima  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118.  Il
Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e
delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte  le  fasi  della  loro
gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima. 
    25-ter.  In  relazione  alla  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal
decreto legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  il  Governo  provvede
all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro  il  31
ottobre 2012, nonche' a  ridefinire  i  tempi  per  l'attuazione  del
medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni  standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012». 
    All'articolo 16: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a
statuto ordinario sono  rideterminati  in  modo  tale  da  assicurare
l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1.000  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto  anche  delle  analisi
della  spesa  effettuate  dal  commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso  di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  comunque
emanato  entro  il  15  ottobre  2012,  ripartendo  la  riduzione  in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo  dovute  dallo  Stato  alle
regioni a  statuto  ordinario,  incluse  le  risorse  destinate  alla
programmazione regionale del Fondo per le  aree  sottoutilizzate,  ed
escluse quelle  destinate  al  finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli  importi
stabiliti ai sensi del primo, del secondo e  del  terzo  periodo.  La
predetta  riduzione  e'  effettuata  prioritariamente  sulle  risorse
diverse da quelle destinate alla programmazione regionale  del  Fondo
per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle  predette
risorse le regioni sono tenute a  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato le somme residue»; 
    al comma 3,  le  parole:  «1.500  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «1.500  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2015»; 
    al comma 4, capoverso 12-bis, alla lettera b), sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «,  come  rideterminato  dall'articolo  35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e  dall'articolo  4,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e la lettera c)  e'
soppressa; 
    al comma 6,  le  parole:  «2.000  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «2.000  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015»; 
    ai commi 6 e 7, le parole: «articolo 1 del  decreto-legge  n.  52
del  2012»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «articolo   2   del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»; 
    al comma 7,  le  parole:  «1.000  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «1.000  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015»; 
    al comma 12: 
    alla lettera a), le parole: «10 settembre» sono sostituite  dalle
seguenti: «20 settembre»; 
    dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
    «b-bis) al comma 3, le  parole:  "500  milioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "200 milioni"»; 
    alla  lettera  c),  le  parole:  «entro  il  30  settembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»; 
    dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto  ordinario,  alla
Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono  beneficiari  di
risorse erariali, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un
importo complessivo di 800 milioni di euro in misura  pari  all'83,33
per cento degli  spazi  finanziari,  validi  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi  indicati
per ciascuna regione nella tabella allegata al presente  decreto.  Il
contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito. 
    12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione  nella  tabella
allegata al presente decreto possono essere modificati, a  invarianza
di contributo complessivo, mediante accordo da sancire,  entro  il  6
agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
    12-quater. La cessione  di  spazi  finanziari  di  cui  al  comma
12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni,  avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna
regione vengono ripartiti  tra  i  comuni,  al  fine  di  favorire  i
pagamenti dei  residui  passivi  in  conto  capitale  in  favore  dei
creditori. 
    12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre  2012,
le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun comune beneficiario, gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
    12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri  derivanti  dai
commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro  per  l'anno  2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
    12-septies. Le regioni sottoposte  al  piano  di  stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge,  l'anticipo
all'anno  2013  della  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base
prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
    12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  attribuito  al  Commissario
straordinario del Governo  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro
dall'indebitamento   pregresso,   previsto   dall'articolo   78   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario  straordinario  del
Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di  servizio  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in data 5  dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per  i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri  del  piano  di
rientro». 
    Dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: 
    «Art. 16-bis (Patto Governo-regioni  per  il  trasporto  pubblico
locale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro  il  31  ottobre
2012, sono definiti i criteri e le  modalita'  con  cui  ripartire  e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del  fondo  di
cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e 30, comma 3,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I
criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e
gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione  e
la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale,  anche
ferroviario, mediante: 
    a)  un'offerta  di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
    b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico
e costi operativi; 
    c) la progressiva riduzione dei servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
    d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
    e) la  previsione  di  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di
verifica. 
    2. Le risorse del fondo di cui agli articoli  21,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 98  del  2011  e  30,  comma  3,  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  e  le  risorse  derivanti   dalla
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio  prevista  dagli
articoli 1, commi da 295 a 297, della legge  n.  244  del  2007,  una
volta definiti i criteri di  cui  al  comma  1,  non  possono  essere
destinate  a  finalita'  diverse  da  quelle  del  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario». 
    All'articolo 17: 
    al comma 1, le parole: «le province sono soppresse  o  accorpate»
sono sostituite dalle seguenti: «tutte le province  delle  regioni  a
statuto ordinario esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono oggetto di riordino»; 
    al  comma  2,  le  parole:  «i  criteri  per   la   riduzione   e
l'accorpamento delle province» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il
riordino delle province sulla base di requisiti minimi»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra  regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale  della  deliberazione  di  cui  al  comma  2,  nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva  una
ipotesi di riordino relativa alle  province  ubicate  nel  territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione  medesima  entro  il
giorno successivo. Entro venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione
dell'ipotesi  di  riordino  o,  comunque,  anche  in  mancanza  della
trasmissione,  trascorsi  novantadue  giorni  dalla  citata  data  di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di  cui
al comma 4, una proposta  di  riordino  delle  province  ubicate  nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di  riordino  tengono  conto  delle
eventuali iniziative comunali volte a  modificare  le  circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione  della  deliberazione  di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino  deve  essere  effettuato
nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  cui  al  citato  comma  2,
determinati sulla base dei  dati  di  dimensione  territoriali  e  di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con  atto  legislativo  di
iniziativa governativa le province sono riordinate sulla  base  delle
proposte regionali di cui al comma 3, con  contestuale  ridefinizione
dell'ambito  delle  citta'  metropolitane  di  cui  all'articolo  18,
conseguente  alle  eventuali   iniziative   dei   comuni   ai   sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del  comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo  una
o piu' proposte di riordino  delle  regioni  non  sono  pervenute  al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo  periodo
e'  assunto  previo  parere  della  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  che  si  esprime   entro   dieci   giorni
esclusivamente in ordine  al  riordino  delle  province  ubicate  nei
territori delle regioni medesime»; 
    dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    «4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume  il  ruolo
di comune capoluogo delle singole province il comune  gia'  capoluogo
di provincia con maggior popolazione  residente,  salvo  il  caso  di
diverso accordo tra i comuni gia'  capoluogo  di  ciascuna  provincia
oggetto di riordino»; 
    dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il  parere
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  e
successive modificazioni»; 
    al comma 10, alinea,  la  parola:  «accorpamento»  e'  sostituita
dalla seguente: «riordino» e, dopo la  lettera  b),  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «b-bis)  programmazione  provinciale  della  rete  scolastica   e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie  di
secondo grado»; 
    dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 
    «13-bis. Per l'anno 2012 alle province di  cui  all'articolo  16,
comma 7, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un  importo
complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e'  conteggiato
fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno  ed  e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma 7. 
    13-ter. Alla copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti  dal
comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  una
corrispondente quota delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riordino delle province
e loro funzioni». 
    All'articolo 18: 
    al comma 2, le parole: «il potere di iniziativa dei comuni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «il  potere  dei  comuni  interessati  di
deliberare,  con  atto  del   consiglio,   l'adesione   alla   citta'
metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa»; 
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere,  su
proposta del comune capoluogo deliberata  dal  consiglio  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  una  articolazione  del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da  esprimere  entro  novanta  giorni,  e'  indetto  un
referendum tra  tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana  da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il  referendum  e'  senza  quorum  di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in  mancanza  di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum  di  validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito  del  referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni,  e  in  conformita'
con il suo esito,  le  regioni  provvedono  con  proprie  leggi  alla
revisione delle circoscrizioni  territoriali  dei  comuni  che  fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al  presente  comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione»; 
    dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e' istituita,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui  al  comma  2  nonche'  il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e  deliberare
lo statuto della citta' metropolitana  entro  il  novantesimo  giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della  provincia
o del commissario,  ove  anteriore  al  2014,  ovvero,  nel  caso  di
scadenza del mandato del presidente successiva al  1º  gennaio  2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della  Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune  capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9. 
    3-ter. In caso di mancata approvazione  dello  statuto  entro  il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana  nel  caso  in  cui  lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui  al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla  data  di  cessazione
del suo mandato. 
    3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa  di  esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1º novembre 2013»; 
    al comma 4, alinea, le parole da: «articolo 51»  fino  alla  fine
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, commi 2 e 3, del citato
testo unico, lo statuto della citta' metropolitana di  cui  al  comma
3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che
il sindaco metropolitano:»; 
    al comma 4, lettera c), sono premesse le  seguenti  parole:  «nel
caso in cui lo  statuto  contenga  la  previsione  di  cui  al  comma
2-bis,»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. I componenti del consiglio metropolitano sono  eletti  tra  i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da  un  collegio  formato  dai  medesimi.
L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al  comma  4,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  stabilite  per   l'elezione   del   consiglio
provinciale e, nei casi di cui  al  medesimo  comma  4,  lettera  c),
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto.  L'elezione  del  consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento»; 
    dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
    «7-bis.  Restano  ferme  le  funzioni  di  programmazione  e   di
coordinamento delle regioni, loro  spettanti  nelle  materie  di  cui
all'articolo 117, commi terzo e  quarto,  della  Costituzione,  e  le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione»; 
    al comma 9, l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:  «Lo  statuto
definitivo della  citta'  metropolitana  e'  adottato  dal  consiglio
metropolitano a maggioranza  assoluta  entro  sei  mesi  dalla  prima
convocazione, previo parere dei comuni da esprimere  entro  tre  mesi
dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma  3-bis  nonche'
lo statuto definitivo della citta' metropolitana:»; 
    al comma 9, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' conferire  ai  comuni  ricompresi  nel  suo
territorio  o  alle  loro   forme   associative,   anche   in   forma
differenziata per determinate aree  territoriali,  proprie  funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento»; 
    al comma 9, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) prevede le modalita' con le  quali  i  comuni  facenti  parte
della citta'  metropolitana  e  le  loro  forme  associative  possono
conferire  proprie  funzioni  alla  medesima   con   il   contestuale
trasferimento  delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
necessarie per il loro svolgimento»; 
    al comma 11, dopo le parole: «le disposizioni» sono  inserite  le
seguenti: «relative ai comuni»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «11-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni,  ciascuno  per  le   proprie
competenze,   attribuiscono   ulteriori    funzioni    alle    citta'
metropolitane  in  attuazione   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui al  primo  comma  dell'articolo
118 della Costituzione». 
    All'articolo 19: 
    al comma 1, lettera a), capoverso 27, lettera h), dopo le parole:
«edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «per  la  parte  non
attribuita alla competenza delle province»; 
    al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 31-ter, e' aggiunto  il
seguente: 
    «31-quater. In caso di  decorso  dei  termini  di  cui  al  comma
31-ter,  il  prefetto  assegna  agli  enti  inadempienti  un  termine
perentorio entro  il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto
termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131»; 
    al comma 2, capoverso 2,  dopo  le  parole:  «Sono  affidate»  e'
inserita la seguente: «inoltre». 
    All'articolo 20, al comma 4, dopo le parole: «1º settembre  2000»
sono inserite le seguenti: «n. 318,». 
    All'articolo 21, al comma 2, dopo le parole: «n.  52  del  2012,»
sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 94 del 2012»  e  dopo  le  parole:  «n.  111  del  2011»  le
seguenti: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo». 
    All'articolo 22: 
    al comma 1, alinea, la parola: «presupposi» e'  sostituita  dalla
seguente: «presupposti»; 
    al comma 1, lettera a), le parole: «in materia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in materia di»; 
    al comma 1, lettere c) e d), dopo le  parole:  «decreto-legge  n.
201  del  2011»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,». 
    al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto-legge n. 216 del
2011» sono inserite le seguenti: «,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 14 del 2012». 
    All'articolo 23: 
    al comma 2, secondo periodo, le parole: «da 2010 a 2011, da  2011
a 2012, da 2012 a 2013 e  da  2013  a  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011  a  2014»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 16 della  legge
6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti  o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli  eventuali  avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti  ai  contributi  erariali
ricevuti,  come  certificati   all'esito   dei   controlli   previsti
dall'articolo 9, possono  essere  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"»; 
    al comma 8,  le  parole:  «700  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «658 milioni» e le parole: «nonche' per interventi in  tema
di sclerosi  laterale  amiotrofica  e  di  altre  malattie  altamente
invalidanti, per ricerca e  assistenza  domiciliare  dei  malati,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296» sono sostituite dalle seguenti: «nonche', in via prevalente, per
l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
1264,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   finalizzato   al
finanziamento  dell'assistenza   domiciliare   prioritariamente   nei
confronti delle persone gravemente  non  autosufficienti,  inclusi  i
malati di sclerosi laterale amiotrofica»; 
    dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79,  una  ulteriore  quota  non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del  Fondo  di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,   n.   10,   resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con  le  procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo»; 
    al comma 11,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «territorio
nazionale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese  le  operazioni
per la salvaguardia della vita umana in mare,» dopo le parole:  «Nord
Africa» la parola: «umanitaria» e'  soppressa,  dopo  le  parole:  «6
ottobre 2011,» sono inserite le seguenti: «pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n.  235  dell'8
ottobre 2011» e  le  parole:  «500  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «495 milioni»; 
    al comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine
di assicurare la prosecuzione degli interventi a  favore  dei  minori
stranieri non accompagnati  connessi  al  superamento  dell'emergenza
umanitaria   e   consentire   nel   2012   una   gestione   ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale  per  l'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati, la  cui  dotazione  e'  costituita  da  5
milioni di euro per l'anno 2012.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  con  proprio  decreto,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
provvede annualmente e nei limiti delle  risorse  di  cui  al  citato
Fondo alla copertura  dei  costi  sostenuti  dagli  enti  locali  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati»; 
    al comma 12, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 11»; 
    dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "A far
data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo  precedente,  sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
    12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato  decreto-legge  n.
201 del 2011 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini  della  semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in  merito  alla  compilazione  della
dichiarazione sostitutiva unica di cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione". 
    12-quater. All'articolo 33, comma  1,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, al primo periodo,  la  parola:  "1.143"  e'  sostituita
dalla seguente: "1.113", al secondo periodo, le parole: "100 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni" e, al terzo periodo,  le
parole: "50 milioni" dalle seguenti: "90 milioni". 
    12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di  cui  all'articolo
1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  incrementato
di 30 milioni di euro. 
    12-sexies. Le somme non  utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
nonche'  le  residue  disponibilita'   finanziarie   della   gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e  seguenti,  del  decreto-legge  1º  ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a  seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il  completamento  delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione. 
    12-septies. Al fine di concorrere ad  assicurare  nel  comune  di
L'Aquila e negli altri comuni del  cratere  di  cui  ai  decreti  del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11  del  17  luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche  per  garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio  2012,
sulla base dei  maggiori  costi  sostenuti  o  delle  minori  entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale,  nel  limite  di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000  per  gli  altri
comuni  e  5.000.000  per   la   provincia   di   L'Aquila   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    12-octies. In considerazione del permanere dello stato  di  crisi
nell'isola di Lampedusa,  la  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti dei  tributi,  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie  professionali,  prevista  dall'articolo  23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1º
dicembre 2012. 
    12-novies. I criteri  della  riduzione  dei  contributi  ordinari
delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la  copertura  del
fondo finanziario di mobilita' dei segretari comunali e  provinciali,
di cui al decreto previsto  dall'articolo  7,  comma  31-sexies,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  ed  i  relativi  provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano  applicazione  a  far
data dal 1º  gennaio  2013.  Fino  alla  predetta  data  continua  ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a  carico  degli  enti
locali. 
    12-decies.  Nella  massa  passiva  di   cui   al   documento   di
accertamento  del  debito  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con  l'articolo  2,
comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui  i
relativi  contratti  siano  sostituiti  con  successive   e   diverse
operazioni di finanziamento. 
    12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di  settore  del
trasporto pubblico regionale e locale con  i  principi  e  i  criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, ed in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende  esercenti  i
servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo  il
criterio dei costi standard che dovra' essere  osservato  dagli  enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi  da  porre  a  base
d'asta previsti nel bando di gara o nella  lettera  di  invito  delle
procedure concorsuali di cui al  successivo  articolo  18,  comma  2,
lettera a)". 
    12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "Per gli  anni  2004-2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". E' ulteriormente  prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2012  dall'articolo  11,
comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14.
Al  terzo   periodo   dell'articolo   2,   comma   12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
"2012", ovunque ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  "2013".  Al
fine di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    12-terdecies. Sono ulteriormente  ripristinati  i  fondi  di  cui
all'articolo 2, comma 244, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione  al  completamento  della
Piattaforma  per  la  gestione  della   rete   logistica   nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le  attivita'  dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci  pericolose,  nell'ambito
del  progetto  UIRNet  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi  dell'articolo  61-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA. 
    12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle  applicazioni  e
dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela  ambientale,  di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica,  tutti
i dati e  le  informazioni,  acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
piattaforme  satellitari  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con
risorse pubbliche, sono  resi  disponibili  per  tutti  i  potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da  ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione  e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali  generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse  pubbliche  e'  curata  da
ISPRA,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente.  Con  decreto  del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra  Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le  modalita'  per  la  gestione  della  piattaforma  e  per
l'accesso, l'interoperativita' e  la  condivisione,  anche  in  tempo
reale, dei dati e  delle  informazioni  in  essa  conservati,  e  gli
obblighi di comunicazione e  disponibilita'  dei  dati  acquisiti  da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche  parziale.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
    12-quinquiesdecies.  L'importo  massimo  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206,  in  materia  di  pratiche  commerciali  scorrette,  la
competenza ad accertare  e  sanzionare  le  quali  e'  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente  il  caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano  poste  in  essere  in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del  consumatore,  affidata  ad  altra  autorita'
munita di  poteri  inibitori  e  sanzionatori  e  limitatamente  agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro. 
    12-sexiesdecies.  A  seguito  della  soppressione  del   Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  verifica,
altresi',  per   ogni   arma   da   sparo   prodotta,   importata   o
commercializzata in Italia, la qualita'  di  arma  comune  da  sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo  ai  sensi  della  vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui  alla  normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso  di  tale
qualita'   resa   dallo   stesso   interessato,   comprensiva   della
documentazione tecnica ovvero,  in  assenza,  prodotta  dal  medesimo
Banco.  Il  Banco  nazionale  rende  accessibili  i   dati   relativi
all'attivita' istituzionale e di  verifica  svolta,  anche  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi  e  trasparenti  le
modalita'  di  espletamento  delle  procedure  relative  al  concorso
straordinario per l'apertura  di  nuove  sedi  farmaceutiche  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di
assicurare  l'interscambio   e   la   tempestiva   diffusione   delle
informazioni, il Ministero della salute,  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  realizza  una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni  e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000  euro,  e'  a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi  fara'  fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d)  dell'articolo  1,
comma 409, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Alla  predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per iniziative
che favoriscano il completamento e il  miglioramento  della  rete  di
assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali". 
    12-duodevicies. All'articolo  11  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Agli
effetti  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  per  farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base  al  criterio
topografico o della distanza ai sensi  dell'articolo  104  del  testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27  luglio  1934,
n.  1265,  e  successive  modificazioni,   sia   anteriormente,   sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991,  n.
362, che non risultino riassorbite nella  determinazione  del  numero
complessivo delle farmacie  stabilito  in  base  al  parametro  della
popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo"; 
      b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori  universitari  nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia  farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per  i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni"; 
      c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "A seguito dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i  vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza  del  termine  previsto  per
l'accettazione, le sedi non accettate  sono  offerte  ad  altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la  procedura  indicata
nei periodi precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi  messe  a
concorso o  all'interpello  di  tutti  i  candidati  in  graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il  criterio  dello
scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche  eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte  effettuate  dai  vincitori  di
concorso, con  le  modalita'  indicate  nei  precedenti  periodi  del
presente comma"; 
      d) al comma 7,  primo  periodo,  le  parole:  ",  di  eta'  non
superiore ai 40 anni," sono soppresse; 
      e) al comma 17,  alle  parole:  "La  direzione  della  farmacia
privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio  2015
e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,". 
    12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo  l'articolo
1-bis e' inserito il seguente: 
    "Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis
sono considerate, agli effetti della  normativa  vigente,  come  sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel  comune  in
cui sono istituite"». 
    Dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente titolo: 
    «Titolo V-bis. - EFFICIENTAMENTO,  VALORIZZAZIONE  E  DISMISSIONE
DEL   PATRIMONIO   PUBBLICO,   E    MISURE    DI    RAZIONALIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE   ECONOMICO-FINANZIARIA   NONCHE'   MISURE    DI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO 
    Art. 23-bis. (Dismissione e razionalizzazione  di  partecipazioni
societarie dello Stato). - 1. Ai fini della razionalizzazione  e  del
riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo
Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio  2007,
e' attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Societa'  per  azioni  (CDP
S.p.A.) il diritto di opzione  per  l'acquisto  delle  partecipazioni
azionarie detenute dallo Stato in  Fintecna  S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e
Simest S.p.A. I diritti di opzione possono  essere  esercitati  anche
disgiuntamente entro centoventi giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
    2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione,  CDP
S.p.A. provvede al  pagamento  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore
del  patrimonio  netto  contabile  come  risultante   dal   bilancio,
consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per
la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1.  Conseguentemente
si provvede ai relativi adempimenti connessi al  trasferimento  delle
partecipazioni. 
    3. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di  esercizio  dell'opzione
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e'  determinato
il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A. 
    4. I  corrispettivi  provvisorio  e  definitivo  derivanti  dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello  Stato  di  cui  al
presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  o  destinati  al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i  corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo  speciale  per  reiscrizione  dei
residui perenti delle spese correnti  e  al  Fondo  speciale  per  la
reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,  ovvero  possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito  dall'articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. 
    5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A.  e  Simest  S.p.A.  continuano  a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di  provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  del
presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione  degli  interventi
di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione   del   sistema
produttivo, continua ad osservare le  convenzioni  con  il  Ministero
dello  sviluppo  economico   gia'   sottoscritte   o   che   verranno
sottoscritte in base alla normativa di riferimento. 
    6. Alla data  di  trasferimento  della  partecipazione  azionaria
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.  Alla  data  di
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato  in
Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7,  e  l'articolo
3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100. 
    7. All'articolo 5, comma 3,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente  periodo:  "I  decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al  controllo
preventivo  della  Corte  dei  conti  e  trasmessi  alle   competenti
Commissioni parlamentari". 
    8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto
dal comma 1, entro  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   Italiana   della   presente
disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie
preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta  o  comunque
per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti  o
altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini
per  il  rilascio  dei  relativi  pareri  e  nulla-osta  ovvero   per
l'emissione dei relativi atti  da  parte  delle  Autorita'  pubbliche
competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza. 
    Art.  23-ter.   (Valorizzazione   e   dismissione   di   immobili
pubblici). - 1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1: 
        1) al primo periodo, fra  le  parole:  "dell'economia  e"  e:
"finanze" e' inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale
sociale  pari"  le  parole:  "a  2  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ad  almeno  un  milione  e  comunque  non  superiore  a  2
milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite
le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma  consorziata"
sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi"
le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse; 
    2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono  inserite
le seguenti: "della societa' di gestione  del  risparmio  di  cui  al
primo periodo del presente comma" e dopo le  parole:  "dal  Ministero
dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le  seguenti:  ",  fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis"; 
        3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" e' inserita
la seguente: "anche"; 
      b) al comma 2: 
        1) al primo periodo, dopo le parole:  "immobiliare  promossi"
sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma
consorziata" sono  inserite  le  seguenti:  "o  associata";  dopo  le
parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo
le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le  seguenti:  "ovvero
trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite  le  seguenti:
"reali immobiliari,"; 
        2) al secondo periodo dopo le  parole:  "Tali  apporti"  sono
inserite le seguenti: "o trasferimenti"; 
        3) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati  secondo
le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; 
      c) al comma 3: 
        1) al primo periodo, le parole: "nel fondo di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater" e le parole: "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti: "al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209"; 
        2) al secondo periodo, la parola: "suddetti" e'  soppressa  e
dopo la parola: "fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui  al  comma
1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente  periodo
e' destinato, per gli anni 2012, 2013  e  2014,  alla  sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater"; 
        3)  all'ultimo  periodo,  le  parole:  "al  comma   1"   sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater"; 
      d) al comma 4: 
        1) al primo periodo,  dopo  la  parola:  "conferimento"  sono
inserite le seguenti: "o trasferimento" e le parole: "di cui al comma
2" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui  ai  commi  2,  8-ter  e
8-quater"; 
        2) al secondo periodo, le parole: "di cui al  comma  2"  sono
soppresse; 
        3) al quarto periodo, dopo la parola: "apporto" sono inserite
le seguenti: "o il trasferimento"; le parole: "di  cui  al  comma  2"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  ai  commi  2,  8-ter  e
8-quater";  le  parole:  "all'espletamento"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "al completamento" e tra le parole:  "delle  procedure"  e:
"di valorizzazione e di regolarizzazione" e'  inserita  la  seguente:
"amministrative"; 
        4) al quinto periodo, dopo le parole: "non  sia  completata,"
sono inserite le seguenti: "secondo le valutazioni  effettuate  dalla
relativa societa' di gestione del risparmio," e dopo  le  parole:  "i
soggetti apportanti" le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse; 
        5) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "A  seguito
dell'apporto ai fondi di cui al  comma  8-ter  da  parte  degli  Enti
territoriali  e'  riconosciuto,  in  favore  di  questi  ultimi,   un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei  beni
in  quote  del   fondo;   compatibilmente   con   la   pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di  gestione
del risparmio di cui al comma 1, la  restante  parte  del  valore  e'
corrisposta in denaro"; 
      e) al comma 7, dopo le parole: "Agli apporti" sono inserite  le
seguenti: "e ai trasferimenti"; 
      f) al comma 8-bis: 
        1) al primo periodo, dopo le parole: "gestione del risparmio"
la parola: "del" e' sostituita dalle seguenti: "costituita dal"; 
        2) al secondo periodo e' soppressa la  parola:  "predetta"  e
dopo le parole: "societa' di gestione del risparmio" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1"; 
        3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con apposita
convenzione, a titolo  oneroso,  sono  regolati  i  rapporti  fra  la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del  demanio.  Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'Agenzia  del
demanio, quest'ultima utilizza  parte  delle  risorse  appostate  sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  all'ultimo  periodo
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,
sono utilizzate  dall'Agenzia  del  demanio  per  l'individuazione  o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del  risparmio  o
delle societa', per il collocamento delle quote  del  fondo  o  delle
azioni  della  societa',  nonche'  per  tutte  le  attivita',   anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo"; 
      g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: 
    "8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le  modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
la  costituzione  di  uno  o   piu'   fondi   comuni   d'investimento
immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione  delle
quote del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento  dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione  dei  residui  perenti
delle spese correnti e al Fondo  speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono  essere  utilizzati
per incrementare  l'importo  stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione  delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente  comma.
Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili  di  proprieta'.  Possono  altresi'  essere   trasferiti   o
conferiti ai medesimi fondi i  beni  valorizzabili,  suscettibili  di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  individuati  dall'Agenzia
del demanio e a seguito di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei
competenti  organi  degli  Enti  interessati,   della   volonta'   di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  all'articolo  4  del
citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,   disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le  competenti  strutture
tecniche dei diversi livelli  di  governo  territoriale  interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei  fondi,
nel  rispetto  della  ripartizione  e  per  le   finalita'   previste
dall'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,
limitatamente ai beni di cui all'articolo  5,  comma  1  lettera  e),
sopra  richiamato,  derivanti  dal  conferimento  ai  predetti  fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni
anche i soggetti di cui al comma 2 con  le  modalita'  ivi  previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo  le  procedure  di
cui all'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera  deve  indicare
espressamente le destinazioni urbanistiche  non  compatibili  con  le
strategie  di  trasformazione  urbana.  La  totalita'  delle  risorse
rivenienti dalla valorizzazione  ed  alienazione  degli  immobili  di
proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai  fondi  di
cui al  presente  comma,  e'  destinata  alla  riduzione  del  debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
    8-quater. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  8-ter,  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con  le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare  a  cui
sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4,  gli  immobili  di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da  emanarsi  il  primo  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle  presenti  disposizioni,
sono individuati tutti i beni  di  proprieta'  statale  assegnati  al
medesimo Dicastero  e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti  decreti  ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei
citati  decreti,  l'Agenzia  del  demanio  avvia  le   procedure   di
regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente  articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai  beni  suscettibili  di
valorizzazione. Al predetto  Dicastero  sono  attribuite  le  risorse
rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con
prioritaria   destinazione   alla   razionalizzazione   del   settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di  natura  ricorrente.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  su  indicazione
dell'Agenzia del demanio, sono assegnate  una  parte  delle  restanti
quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e
minima  del  10  per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
interessati dalle procedure di cui  al  presente  comma;  le  risorse
rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla  riduzione
del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di  investimento.  Le  risorse
derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo  fine  i
corrispettivi  possono  essere  riassegnati  al  Fondo  speciale  per
reiscrizione dei residui perenti delle  spese  correnti  e  al  Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in  conto  capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli  immobili,  individuati  con  i  decreti  del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente  comma,
non suscettibili di  valorizzazione  rientrano  nella  disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione  secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di  custodia  degli  immobili  individuati  con  i  predetti
decreti, fino al conferimento o  al  trasferimento  degli  stessi  ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta  riconsegna  e'  da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a  far
data  dal  centoventesimo  giorno  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi. 
    8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con  provvedimenti
dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio,  laddove  necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento  o
la regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'  dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A
seguito dell'emanazione dei  predetti  provvedimenti,  la  competente
Agenzia fiscale procede  alle  conseguenti  attivita'  di  iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta'  dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere  eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di  trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le  attivita'  rese  in  favore  delle
Amministrazioni  dall'Agenzia  del  demanio  ai  sensi  del  presente
articolo  e  del  successivo  articolo   33-bis,   sono   svolte   da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base  di  specifiche  convenzioni
con le parti interessate". 
    1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    "a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo  trascorso  fra
la data di stipulazione della  convenzione  che  ha  accompagnato  la
concessione del diritto di superficie o  la  cessione  in  proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione". 
    2. Sono abrogati: 
      a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter,  e
l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
      b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti  salvi
gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da  predisporre  ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  e  degli  enti
pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 
      c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      d) i periodi dal  secondo  al  quinto  dell'articolo  2,  comma
196-bis, della legge n. 191 del 2009. 
    Art. 23-quater. (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di  Stato  e  dell'Agenzia  del  territorio  e  soppressione
dell'Agenzia   per   lo   sviluppo   del   settore   ippico). -    1.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia  del
territorio  sono  incorporate,  rispettivamente,  nell'Agenzia  delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a  decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono,  fatti  salvi  gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012  il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 
    2. Le funzioni attribuite agli enti  di  cui  al  comma  1  dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate,  con  le  inerenti
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  compresi  i   relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,  neppure   giudiziale,
rispettivamente,   dall'Agenzia   delle   dogane,   che   assume   la
denominazione di "Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli",  e  dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di  cui  al  precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da  assegnare  alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
    3.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre  2012,
sono trasferite le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  degli
enti incorporati e sono adottate le misure  eventualmente  occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato
dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di   ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
    4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di  chiusura  degli  enti
incorporati sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di
cessazione dell'ente, corredati della relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione  dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia  e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al  comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti  comunque  denominati  ad
essi spettanti sono corrisposti fino  alla  data  di  adozione  della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre  novanta
giorni dalla data di incorporazione. I  comitati  di  gestione  delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni  decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al  fine  di  tenere  conto  del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 
    5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche  delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un  numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei  ruoli  delle
Agenzie   incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  ed  il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
    6. Per i restanti rapporti  di  lavoro  le  Agenzie  incorporanti
subentrano  nella  titolarita'  del  rapporto  fino   alla   naturale
scadenza. 
    7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le  funzioni
facenti   capo   agli   enti   incorporati   con   le   articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di  dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  prima
fascia,   l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Agenzia  del  territorio;
l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  istituisce  due  posti  di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula  apposite  convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti  continua  ad  essere  esercitata  dalle  articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  si
intendono riferite, rispettivamente,  all'Agenzia  delle  entrate  ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
    8. Le risorse finanziarie disponibili, a  qualsiasi  titolo,  sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del  presente  articolo  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e  sono  riassegnate,  a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei  rapporti  avviati
dagli  enti  incorporati,  la  gestione   contabile   delle   risorse
finanziarie   per   l'anno   in    corso,    gia'    di    competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 
    9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. In relazione  agli  adempimenti  di
cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare  sono  adottati,
nello stesso termine di cui al predetto  comma,  dal  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono  ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad  ASSI
dalla  normativa  vigente,  nonche'  le   relative   risorse   umane,
finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti  giuridici
attivi  e  passivi,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
liquidazione di  ASSI,  neppure  giudiziale.  Fino  all'adozione  dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in
capo  all'ente  soppresso,  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria   amministrazione,   ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione  i
commi da 4 a 8, intendendosi  per  Amministrazione  incorporante,  ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata  la  tabella  di
corrispondenza per l'inquadramento del  personale  trasferito.  Resta
comunque  ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate  le  dotazioni
organiche  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, con l'istituzione di un posto  di  dirigente  generale  di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle
risorse trasferite ai sensi del terzo  periodo  del  presente  comma,
ferma  in  ogni   caso   l'assegnazione   delle   residue   posizioni
dirigenziali  generali  di  ASSI  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del  predetto
Ministero  in  conseguenza  dell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma. 
    9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere  le
funzioni esercitate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di trasferimento  delle  quote  sociali  della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma  3,  del
presente decreto. 
    10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto  legislativo  n.
300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  57,  comma  1,  le  parole:  ",  l'agenzia  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli"; 
    b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64"; 
    c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le  parole:
"delle dogane" sono inserite  le  seguenti:  "e  dei  monopoli";  nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza  dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato"; 
    d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) nella  rubrica,  le  parole:  "Agenzia  del  territorio"  sono
sostituite dalle seguenti:  "Ulteriori  funzioni  dell'agenzia  delle
entrate"; 
    2) al comma 1, le parole: "del  territorio  e'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre"; 
    3)  ai  commi  3-bis  e  4,  sono  soppresse  le   parole:   "del
territorio". 
    11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 23-quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino
delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze  e  delle
Agenzie fiscali). - 1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
all'esito  della  riduzione  degli  assetti  organizzativi   prevista
dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  le
Agenzie  fiscali  provvedono,  anche  con   le   modalita'   indicate
nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14: 
      a)  ad  apportare,  entro  il  31  ottobre  2012,  un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di  livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura: 
        1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di  quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto  articolo  1  del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
        2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale
dirigenziale di livello non generale e personale  non  dirigente  sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli.   Per   assicurare   la
funzionalita'  dell'assetto  operativo  conseguente  alla   riduzione
dell'organico dirigenziale  delle  Agenzie  fiscali,  possono  essere
previste posizioni organizzative  di  livello  non  dirigenziale,  in
numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
ed effettivamente soppressi, e in ogni  caso  non  oltre  380  unita'
complessive, nei limiti  del  risparmio  di  spesa  conseguente  alla
riduzione  delle  posizioni  dirigenziali,  detratta  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non  superiore  a
13,8 milioni di euro, da affidare a personale della  terza  area  che
abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di  esperienza   professionale
nell'area  stessa;  l'attribuzione  di  tali  posizioni  e'  disposta
secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito  sulla
base di apposite procedure selettive; al personale che  ricopre  tali
posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di  posizione,   graduata
secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e  un'indennita'  di
risultato, in misura complessivamente non superiore al 50  per  cento
del trattamento economico attualmente  corrisposto  al  dirigente  di
seconda fascia di livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione
della  retribuzione  di   risultato;   l'indennita'   di   risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale  positiva  dell'incarico
svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento  della
indennita' di posizione attribuita; in relazione alla  corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu'  erogati  i  compensi  per
lavoro straordinario, nonche' tutte le  altre  voci  del  trattamento
economico accessorio a carico  del  fondo,  esclusa  l'indennita'  di
agenzia;  il  fondo  per  il  trattamento  accessorio  del  personale
dirigente e' corrispondentemente  ridotto  in  proporzione  ai  posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente
articolo; 
      b)  alla  rideterminazione  delle   dotazioni   organiche   del
personale non dirigenziale, apportando una  ulteriore  riduzione  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al  numero
dei  posti  di  organico  di  tale  personale  risultante  a  seguito
dell'applicazione, per il Ministero,  del  predetto  articolo  1  del
decreto-legge n. 138  del  2011  e,  per  le  agenzie,  dell'articolo
23-quater del presente decreto. 
    1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia
contabile ed organizzativa, adegua le  politiche  assunzionali  e  di
funzionamento perseguendo un rapporto tra  personale  dirigenziale  e
personale non dirigente non superiore a 1 su 15. 
    1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma  1,
lettere a), numero 1), e  b),  si  applicano  anche  agli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Resta comunque  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche
con  riferimento  ad  entrambe  le  sezioni   dell'ufficio   di   cui
all'articolo 3, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
    2. Alle amministrazioni  di  cui  al  comma  1  che  non  abbiano
adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro  il  31  ottobre
2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta  data,  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui  al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate  in
misura pari ai posti coperti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; sono fatte salve  le  procedure  concorsuali  e  di
mobilita' nonche' di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo  19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data. 
    3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni
organiche   relative   al   personale   amministrativo   di   livello
dirigenziale e non dirigenziale operante presso le  segreterie  delle
commissioni tributarie ed ai giudici tributari.  Gli  otto  posti  di
livello dirigenziale generale corrispondenti  a  posizioni  di  fuori
ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze  sono
trasformati  in  posti  di  livello  dirigenziale  non  generale.  La
riduzione dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
presente comma concorre, per la quota di competenza del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, alla  riduzione  prevista  dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi  alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  conservano  l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le  procedure  finalizzate  alla  copertura  dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di  garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  la
riduzione della dotazione  organica  degli  uffici  dirigenziali  non
generali non ha effetto sul numero  degli  incarichi  conferibili  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001. 
    4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello  non
dirigenziale munito di diploma di laurea. 
    5.  La  riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  delle  Agenzie  fiscali  e'  effettuata,  in  base   alle
disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10,
con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: 
      a)  nei  casi  in  cui  si  ritenga  indispensabile,  ai   fini
dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni  dell'amministrazione
centrale, l'articolazione delle  strutture  organizzative  in  uffici
territoriali, si procede comunque alla  riduzione  del  numero  degli
stessi. Gli uffici  da  chiudere  sono  individuati  avendo  riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000
abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore
a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; 
      b) al  fine  di  razionalizzare  le  competenze,  le  direzioni
generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate; 
      c)  con  riferimento  alle  strutture  che  operano  a  livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le  competenze  sono
riviste in modo tale che, di norma: 
    1) gli incaricati di funzioni di  livello  dirigenziale  generale
non hanno mai competenza infraregionale; 
    2)  gli  incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non
generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso  in
cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane; 
    3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 
    6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto la  direzione  della  giustizia  tributaria  e  la  direzione
comunicazione istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con  il
relativo  assetto  organizzativo   e   gli   attuali   titolari,   al
Dipartimento  dell'amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi. La direzione comunicazione  istituzionale  della  fiscalita'
assume la denominazione di direzione  comunicazione  istituzionale  e
svolge  i  propri  compiti  con  riferimento  a   tutti   i   compiti
istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione
legislazione  tributaria,  esercita  le  competenze  in  materia   di
normativa, monitoraggio e  analisi  del  contenzioso  tributario;  il
predetto Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in
materia di coordinamento della comunicazione  relativa  alle  entrate
tributarie e alla  normativa  fiscale.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano con le modalita' e con la  decorrenza
stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto. 
    7. I componenti  dei  consigli  di  amministrazione  della  Sogei
s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente  in  carica  decadono  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  senza  applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma,  del  codice  civile  e  restano  in
carica fino alla  data  dell'assemblea  da  convocare,  entro  trenta
giorni,  per  il  rinnovo   degli   organi   decaduti. Il   Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri  diritti  di
azionista, provvede  a  nominare  i  nuovi  consigli,  prevedendo  la
composizione degli stessi con  tre  membri,  di  cui  due  dipendenti
dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di
amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
    8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei
propri diritti di azionista,  assicura  la  tempestiva  realizzazione
delle necessarie operazioni societarie  e  le  conseguenti  modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle  societa'
di cui al comma 7. 
    Art. 23-sexies. (Emissione di strumenti finanziari). - 1. Al fine
di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in
attuazione della raccomandazione  della  European  Banking  Authority
dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle  finanze  (di
seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di  Banca  Monte  dei
Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e  subordinatamente
al verificarsi delle condizioni  di  cui  agli  articoli  23-septies,
comma 1, 23-octies e 23-novies: 
      a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari  (di
seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili  nel  patrimonio
di vigilanza (Core Tier 1) come definito  dalla  raccomandazione  EBA
dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; 
      b)  provvede  altresi'  a  sottoscrivere,  entro  il   medesimo
termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore  di  euro
unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione  degli
strumenti  finanziari  emessi  dall'Emittente  e   sottoscritti   dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione  previste
dall'articolo 23-septies, comma 2. 
    Art.  23-septies. (Condizioni   di   sottoscrizione). -   1.   Il
Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se
l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  25  febbraio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo  2009,  e
del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   ed   alla
accettazione preventiva di quanto previsto  dal  comma  2.  L'importo
dovuto  dall'Emittente  e'  compensato  con  l'importo   dovuto   dal
Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 

        
      
    2. In  caso  di  emissione  di  Nuovi  Strumenti  Finanziari,  la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti  dal   Ministero   ai   sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  per  il  periodo
decorrente dal 1º  gennaio  2012  fino  alla  data  di  riscatto,  e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies.  La  remunerazione  e'
corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per
i Nuovi Strumenti Finanziari. 
    Art. 23-octies. (Conformita' con la  disciplina  degli  aiuti  di
Stato). - 1. La sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  e'
consentita solo a seguito  dell'acquisizione  della  decisione  della
Commissione europea sulla compatibilita' delle  misure  previste  nel
presente decreto con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alle
banche nel contesto della crisi finanziaria. 
    2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in  modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
    3.   L'Emittente   e'   tenuto   a   presentare   un   piano   di
ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni  europee  in
materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,  anche  per  quanto  attiene  alle
strategie  commerciali   e   di   espansione,   alle   politiche   di
distribuzione  degli  utili  e  ai  meccanismi  di  remunerazione   e
incentivazione. Il Piano e le  sue  eventuali  successive  variazioni
sono presentati alla Commissione europea ai sensi  del  paragrafo  14
della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 
    4.  Per  il  tempo  necessario  all'attuazione   del   Piano   di
ristrutturazione, l'Emittente  non  puo'  acquisire,  direttamente  o
indirettamente,  nuove  partecipazioni  in  banche,  in  intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione,  salvo
che l'acquisizione sia funzionale  all'attuazione  del  Piano  e  sia
compatibile con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.
Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione,
l'Emittente e' vincolato al contenimento della  componente  variabile
delle remunerazioni, ivi inclusi  bonus  monetari  e  stock  options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al
direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi
rilevanti  per  la  banca,  in  modo   da   assicurarne   l'effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca  e'
esposta  e  con  l'esigenza  di   mantenere   adeguati   livelli   di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi  1  e  2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
385, secondo la procedura prevista  dall'articolo  145  dello  stesso
decreto legislativo. 
    5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita  di
esercizio  non  sono  corrisposti  interessi  sugli  altri  strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la  facolta'  per  la
banca emittente di non corrispondere  la  remunerazione  in  caso  di
andamenti negativi della gestione. 
    Art.  23-novies. (Procedura). -  1.   L'Emittente,   se   intende
emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al  Ministero  e  alla
Banca  d'Italia,  almeno  trenta   giorni   prima   della   data   di
sottoscrizione prevista, una richiesta che include: 
      a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
      b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
      c)  il  valore  nominale   iniziale   di   ciascuno   strumento
finanziario emesso; 
      d) la data di sottoscrizione prevista; 
      e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
    2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma, la Banca d'Italia valuta: 
      a)  l'adeguatezza  del  Piano,  avendo  riguardo   anche   alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di  aiuti  di
Stato,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23-octies  e  dalle
disposizioni di vigilanza; 
      b)   l'adeguatezza   patrimoniale   attuale    e    prospettica
dell'Emittente; 
    c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
    d) le caratteristiche dei Nuovi  Strumenti  Finanziari,  la  loro
conformita' al presente decreto e al decreto  previsto  dall'articolo
23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza; 
    e)  l'ammontare  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  al  fine  del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 
    3. La Banca d'Italia  puo'  chiedere  all'Emittente  chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di  cui  al  comma  2  sono
comunicate all'Emittente e al Ministero. 
    4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte  del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma  2,  lettera
e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,  sulla  base  della  positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 
    5. Il Ministero sottoscrive i  Nuovi  Strumenti  Finanziari  dopo
l'entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 
    6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'  approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Art.    23-decies. (Caratteristiche    dei    Nuovi     Strumenti
Finanziari). - 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti
indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili  in
azioni  ordinarie  a  richiesta  dell'Emittente.  L'esercizio   della
facolta'  di  conversione  e'   sospensivamente   condizionato   alla
deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A  tal  fine
le  deliberazioni  previste  dall'articolo  2441,  quinto  comma,   e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le stesse maggioranze previste per le  deliberazioni  di  aumento  di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 
    2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso  o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di  rimborso  o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo  riguardo  alle
condizioni  finanziarie  e  di  solvibilita'  dell'Emittente  e   del
relativo gruppo bancario. 
    3. Il pagamento degli interessi sui  Nuovi  Strumenti  Finanziari
dipende  dalla  disponibilita'  di  utili  distribuibili   ai   sensi
dell'articolo 2433 del  codice  civile.  La  delibera  con  la  quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli  utili  e'  vincolata  al
rispetto  delle  condizioni  di  remunerazione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
    4.  Se  gli  interessi  non  sono  corrisposti,  per  assenza   o
incapienza  degli  utili  distribuibili,   l'Emittente   assegna   al
Ministero azioni ordinarie di  nuova  emissione  per  una  quota  del
patrimonio  netto  corrispondente  all'importo   della   cedola   non
corrisposta.  Il  relativo  aumento   di   capitale,   o,   comunque,
l'emissione delle azioni e  la  conseguente  modifica  nello  statuto
dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono  deliberati  dal
consiglio di amministrazione. 
    5. All'assunzione di partecipazioni azionarie  nell'Emittente  da
parte  del  Ministero  conseguente  alla  sottoscrizione  dei   Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano: 
    a) le disposizioni di cui ai capi III e  IV  del  titolo  II  del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; 
    b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109,  comma  1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    c)  eventuali  limiti   di   possesso   azionario   previsti   da
disposizioni legislative o statutarie. 
    6. Il consiglio di  amministrazione  dell'Emittente  delibera  in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
    7.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo   23-duodecies   sono
specificate  le  caratteristiche  dei  Nuovi   Strumenti   Finanziari
individuate  dal   presente   decreto   e   definite   le   ulteriori
caratteristiche degli stessi. 
    Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie). -  1.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie
per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti  Finanziari.  Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   sono
individuate mediante: 
      a)   riduzione   lineare   delle   dotazioni   finanziarie,   a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse
a stipendi, assegni, pensioni e altre spese  fisse;  alle  spese  per
interessi;  alle  poste  correttive  e  compensative  delle  entrate,
comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti  a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del  fondo
ordinario delle universita'; delle risorse  destinate  alla  ricerca;
delle risorse destinate  al  finanziamento  del  5  per  mille  delle
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche;  nonche'  di   quelle
dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da  accordi
internazionali; 
      b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; 
      c)  utilizzo  temporaneo  mediante  versamento  in  entrata  di
disponibilita' esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui
conti di tesoreria intestati ad  amministrazioni  pubbliche  ed  enti
pubblici  nazionali  con  esclusione   di   quelli   intestati   alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i  flussi
finanziari  intercorrenti  con  l'Unione  europea   ed   i   connessi
cofinanziamenti  nazionali,  con   corrispondente   riduzione   delle
relative autorizzazioni di  spesa  e  contestuale  riassegnazione  al
predetto capitolo; 
      d) emissione di titoli del debito pubblico. 
    2. Lo schema  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  corredato  di
relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di  bilancio,
e'  trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  del   parere   delle
Commissioni competenti per i  profili  di  carattere  finanziario.  I
pareri  sono  espressi  entro   quindici   giorni   dalla   data   di
trasmissione.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei  necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri  definitivi  delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da  esprimere  entro
dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente  i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di  bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti. 
    Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con  decreto
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite
le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei
Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione,
i casi  di  riscatto,  rimborso  e  conversione  nonche'  ogni  altro
elemento  necessario  alla  gestione  delle  fasi   successive   alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
    2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure
previste  dal  presente  titolo   secondo   quanto   previsto   dalle
comunicazioni della Commissione europea. 
    2-bis. Per garantire la maggiore efficienza  operativa,  ai  fini
della  contribuzione  alla  sottoscrizione  del   capitale   per   la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante  i
versamenti  stabiliti  dagli  articoli  9  e  41  del  Trattato   che
istituisce il medesimo  Meccanismo,  sono  autorizzate  emissioni  di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
netto ricavo a tale finalita'». 
    All'articolo 24, comma 1, dopo le parole:  «3,  comma  16,»  sono
inserite le seguenti: «3-bis, comma 6,». 
    Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Fermo  restando  il
contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  all'azione  di  risanamento  cosi'   come
determinata dagli articoli 15 e 16,  comma  3,  le  disposizioni  del
presente decreto  si  applicano  alle  predette  regioni  e  province
autonome  secondo  le  procedure  previste  dai  rispettivi   statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con  riferimento
agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le  funzioni
in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali  dei
predetti  enti  territoriali  e  agli  altri  enti  o  organismi   ad
ordinamento regionale o provinciale». 
    All'Allegato   1,   alla   voce:   «Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», nella colonna relativa al 2012, la
cifra: «4,0» e' sostituita dalla  seguente:  «24,0»;  nella  medesima
colonna, il totale relativo  al  2012  e'  sostituito  dal  seguente:
«141,1». 
    L'Allegato 2 e' sostituito dal seguente: 
 
    
   
                                                «Allegato 2
                                               (articolo 7, comma 12)

           RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE
                     CON LA LEGGE DI STABILITA'
                          (MILIONI DI EURO)


---------------------------------------------------------------------
                     |    Saldo netto da     |  Indebitamento netto
                     |      finanziare       |
---------------------------------------------------------------------
      MINISTERI      |  2013 | 2014  | 2015  | 2013  | 2014  | 2015
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'economia        | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5
e delle finanze      |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero dello      |       |       |       |       |       |
sviluppo economico   |  52,8 |  37,2 |    -  |  45,4 |  37,2 |    -
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero del lavoro |       |       |       |       |       |
e delle politiche    |  48,4 |  46,1 |  51,5 |  41,6 |  46,1 |  51,5
sociali              |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
giustizia            | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero degli      |       |       |       |       |       |
affari esteri        |  26,8 |  21,5 |  25,9 |  23,0 |  21,5 |  25,9
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'istruzione,     | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7
dell'universita'     |       |       |       |       |       |
e della ricerca      |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'interno         |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'ambiente e      |  23,0 |  21,0 |  31,0 |  19,8 |  21,0 |  31,0
della tutela del     |       |       |       |       |       |
territorio e del mare|       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero delle      |       |       |       |       |       |
infrastrutture       | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2
e dei trasporti      |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
difesa               | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero delle      |       |       |       |       |       |
politiche agricole   |  15,8 |   8,5 |  10,4 |  13,6 |   8,5 |  10,4
alimentari e         |       |       |       |       |       |
forestali            |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero per i beni |       |       |       |       |       |
e le attivita'       |  55,6 |  51,4 |  66,7 |  47,8 |  51,4 |  66,7
culturali            |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
salute               |  64,3 |  61,3 |  79,5 |  55,3 |  61,3 |  79,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
       TOTALE        |1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5
---------------------------------------------------------------------
».

    
 
    All'Allegato 3, sono soppresse tutte le voci e le  corrispondenti
cifre relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  ad  eccezione  della  voce:  «Istituto  nazionale  per   la
valutazione del sistema dell'istruzione - Invalsi»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente tabella: 
 
    
   
                                   «Tabella
                                 (articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)


---------------------------------------------------------------------
                   (dati in migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
ABRUZZO                         |             17.668
--------------------------------|------------------------------------
BASILICATA                      |             16.158
--------------------------------|------------------------------------
CALABRIA                        |             32.409
--------------------------------|------------------------------------
CAMPANIA                        |             58.822
--------------------------------|------------------------------------
EMILIA-ROMAGNA                  |             41.943
--------------------------------|------------------------------------
LAZIO                           |             79.327
--------------------------------|------------------------------------
LIGURIA                         |             16.240
--------------------------------|------------------------------------
LOMBARDIA                       |             83.353
--------------------------------|------------------------------------
MARCHE                          |             17.206
--------------------------------|------------------------------------
MOLISE                          |              8.278
--------------------------------|------------------------------------
PIEMONTE                        |             46.889
--------------------------------|------------------------------------
PUGLIA                          |             43.655
--------------------------------|------------------------------------
SARDEGNA                        |             82.319
--------------------------------|------------------------------------
SICILIA                         |            171.508
--------------------------------|------------------------------------
TOSCANA                         |             40.985
--------------------------------|------------------------------------
UMBRIA                          |             14.225
--------------------------------|------------------------------------
VENETO                          |             29.015
--------------------------------|------------------------------------
TOTALE                          |            800.000
---------------------------------------------------------------------
».

AGGIORNAMENTO 3.10.2012

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario - Gazzetta ufficiale del 2.10.2012

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