Dalla CILA alle barriere architettoniche, le novità sul superbonus previste dal dl Semplificazioni

 

Photocredit: Laurie Shaw da PexelsCon il voto di fiducia della Camera al dl Semplificazioni, le novità sul superbonus dovrebbero essere ormai definite. La conversione in legge del dl 77-2021 è prevista infatti entro fine luglio e anche al Senato, quindi, si prospetta la fiducia. 

Cosa prevede il decreto Semplificazioni?

Attestazione del titolo abitativo tramite la CILA, estensione del superbonus anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche a favore degli over 65 ed ampliamento dei beneficiari della maxi agevolazione anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per intervenire su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Sono queste le novità maggiori introdotte dal decreto Semplificazioni bis sul superbonus che, nelle intenzioni di governo e parlamento, dovrebbero contribuire a rendere più fluido l’impiego della maxi agevolazione che, lo ricordiamo, è stata finanziata anche dal PNRR.

Niente da fare invece per gli hotel che, dopo le indiscrezioni di fine maggio, alla fine non sono rientrati tra gli ampliamenti del superbonus. Nulla di fatto, infine, neanche per la proroga del 110 al 2023, per la quale il governo conferma nuovamente che bisognerà attendere la prossima legge di bilancio.

CILA per tutti gli interventi superbonus, tranne quelli di demolizione e ricostruzione

In termini di semplificazioni procedurali, quella sulla CILA è sicuramente la novità più importante introdotta dal decreto Semplificazioni (noto anche come decreto Recovery).

L’articolo 33 del dl 77-2021, infatti, “semplifica la disciplina per avvalersi della detrazione stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967) non essendo più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile”, spiegano dalla Camera.

“La norma, a tal fine, sostituisce interamente il comma 13-ter dell’articolo 119”, prosegue il dossier della Camera. “Il nuovo articolo 13-ter stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA”.

Grazie al dl Semplificazioni, quindi, viene meno l'obbligo di presentare "lo stato legittimo" dell'immobile, documentazione che finora aveva scoraggiato molto l'accesso al superbonus soprattutto da parte dei condomini.

Dl semplificazioni: superbonus per caserme, ospedali, case di cura e conventi

Altra novità rilevante prevista dal decreto Recovery è sicuramente la possibilità per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di usare il superbonus anche per interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (come ad esempio: caserme, ospedali, case di cura e conventi).

Nel fare ciò, chiaramente la norma determina anche gli importi. Il nuovo comma 10-bis inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio, infatti, “stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi (di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico) e la superficie media di una unità abitativa immobiliare”.

Superbonus, cappotto termico e cordolo sismico: che succede per il calcolo di altezze e distanze?

Inserito in sede referente, inoltre, l’articolo 33-bis del decreto 77-2021 chiarisce che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.

Novità anche per quanto riguarda il regime della decadenza dall’applicazione della detrazione in presenza di violazioni della disciplina. “La norma - si legge infatti nel dossier della Camera - stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”. Se invece le violazioni sono “rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Altre novità interessano da un lato i termini per trasferire la residenza in caso di prima casa, dall'altro il c.d sisma bonus per il quale di stabilisce che esso “si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita”.

Infine per le opere già classificate come attività di edilizia libera, il decreto Semplificazioni prevede che nella CILA “è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”, mentre “non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività”.

Consulta il decreto Semplificazioni (dl 77-2021), pubblicato sulla GURI n. 129 del 31 maggio 2021

Photocredit: Laurie Shaw da Pexels

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