Nuove domande Cassa integrazione, i chiarimenti INPS

Cassa integrazione - Photo credit: Foto di Kateryna Babaieva da PexelsCome richiedere i trattamenti di cassa integrazione (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) e come cambia la disciplina degli ammortizzatori sociali con la legge di Bilancio 2022.

Manovra 2021 proroga cassa integrazione

Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l'INPS ha fatto il punto sulle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dalla manovra 2022 e anticipato le modifiche alla nuova disciplina stabilite dal decreto Sostegni ter (dl n. 4-2022), tra cui l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale riservato ai settori più colpiti dagli effetti economici della pandemia.

Precedentemente l'Istituto aveva illustrato quanto previsto in materia di ammortizzatori sociali dal decreto Fiscale e dai decreti Sostegni e Sostegni bis, così come i trattamenti di integrazione salariale dei dl Cura Italia e Rilancio, Agosto e Ristori  e della legge di Bilancio 2021.

Nuove domande Cassa integrazione

Cassa integrazione Covid-19, le novità del decreto Agosto

Il decreto Agosto ha rinnovato l'impianto degli ammortizzatori sociali connessi alla pandemia di Coronavirus previsti dal Cura Italia e dal dl Rilancio sia relativamente ai criteri di ammissione alla cassa integrazione, che introducendo l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono. Inoltre, il dl n. 104-2020 ha previsto l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGD, ASO e CISOA con causale "COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare" per i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, che nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 abbiano sospeso l'attività lavorativa, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro.

Dopo aver ripercorso le principali novità sui trattamenti di integrazione salariale con il messaggio n. 3131 del 21 agosto scorso, l'INPS ha pubblicato nuovi chiarimenti attraverso la circolare n. 115 del 30 settembre e il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020, mentre con il messaggio n. 3729 del 15 ottobre ha fornito indicazioni in merito alla proroga al 31 ottobre 2020 della scadenza dei termini per l'invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario e per la trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.

Il decreto-legge n. 104-2020 ha anzitutto rideterminato il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, Cassa integrazione ordinaria (CIGO)e in deroga (CIGD), e dell’assegno ordinario (ASO) richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.

In sintesi, spiega l'INPS, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 possono richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, per un massimo di diciotto settimane nello stesso arco temporale, solo laddove il periodo precedente di nove settimane sia stato già interamente autorizzato e integralmente decorso.

L’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane) è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020, quindi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale Covid-19, si legge nella circolare n. 115-2020.

Il decreto Agosto conferma il meccanismo dell’invio di due domande distinte per i due periodi, ma con una novità: mentre alle prime nove settimane si accede senza alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti, da cui può discendere l'obbligo di versamento di un contributo addizionale da parte dell'impresa.

In particolare, è previsto un contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa:

  • con aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • con aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Nessun onere, invece, per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

La sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato viene autocertificata dai datori di lavoro presentando, insieme alla domanda di concessione dei trattamenti una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445-2000. In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Per le richieste relative alle prime nove settimane, o per il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale”.

Per l'invio delle domande relative alle ulteriori nove settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, invece, i datori di lavoro provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID-19 con fatturato”. 

A regime, le domande dovranno essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. E in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In  sede di prima applicazione, invece, l'INPS ha ricordato, con il messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, che le scadenze, precedentemente fissate al 31 agosto e al 30 settembre dal decreto Agosto, sono state prorogate al 31 ottobre 2020 dal decreto-legge n. 125-2020.

Come richiedere le ulteriori nove settimane di CIG

Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, quelle cioè con causale “COVID 19 con fatturato”, sono state rese note dall'INPS con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020.

Queste istanze dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di responsabilità, in cui, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, i datori di lavoro autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • non avere subito un calo di fatturato;
  • aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;
  • aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
  • avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

La domanda può riguardare un massimo di 9 settimane e periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020.

L'invio deve avvenire esclusivamente in via telematica sul portale INPS, avvalendosi dei servizi Online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”, tramite:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In presenza dei presupposti, l'INPS autorizza i trattamenti e, in base alla dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, laddove dovuto.

Con il messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, l'Istituto ha ricordato che la trasmissione delle istanze è già possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali INPS. Il rispetto delle condizioni stabilite dal decreto Agosto, ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà il presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

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CISOA, la Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo

L'INPS ha chiarito inoltre che il decreto Agosto ha previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di Cassa integrazione anche per i datori di lavoro del settore agricolo che nell’anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica.

La CISOA è prevista per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione già richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai 50 giorni. A differenza degli altri trattamenti, l’ulteriore periodo di CISOA non è in alcun modo collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale, né è subordinato al versamento di un contributo addizionale.

Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi decorrenti dal 13 luglio e sino al 31 dicembre 2020 devono essere presentate utilizzando sempre la causale “CISOA DL RILANCIO”

Lavoro nel decreto Agosto: CIG selettiva, incentivi per assunzioni e Sud

Ammortizzatori sociali per lavoratori delle ex zone rosse

Il decreto Agosto ha stanziato anche 59,3 milioni di euro per finanziare una specifica tutela per i lavoratori domiciliati o residenti nei Comuni appartenenti alle ex zone rosse che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza delle ordinanze emesse dalle Autorità pubbliche territorialmente competenti prima dell’entrata in vigore del dl.

I datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono quindi presentare domanda di accesso ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA con la specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare».

I trattamenti sono concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive.

Con il messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande e le istruzioni operative e contabili.

Richiesta anticipo CIG del 40%

La circolare n. 78 del 27 giugno 2020 ha fornito istruzioni per il pagamento dell’anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate direttamente all’INPS e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.

Con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020,  l'INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo, nella misura del 40%, da parte dell’INPS del trattamento per le ore autorizzate nell’intero periodo. Il messaggio fornisce chiarimenti di natura operativa e illustra le novità procedurali per la gestione delle domande.

I chiarimenti sulle sei settimane di CIG del decreto Ristori

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, il decreto Ristori ha aggiunto alle 18 settimane del dl Agosto ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire dal 16 novembre 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di CIG e di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Anche in questo caso è prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata, pari al 9% o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, rispettivamente, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% e per quelli che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. La cassa è invece gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, in anticipo sulla pubblicazione della circolare illustrativa, l'INPS ha spiegato che il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

In sede di prima applicazione della norma, il dl Ristori fissa il termine decadenziale di trasmissione delle istanze entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso, quindi alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che la norma non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, l'INPS ha precisato che le domande di trattamenti per periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020 potranno essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, quindi entro il 31 dicembre 2020.

Successivamente, con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’Istituto ha illustrato le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza Covid-19, introdotte dal decreto Ristori e successivamente modificate dai dl Ristori Bis e Ristori Quater.  La circolare fornisce nel dettaglio anche tutte le istruzioni operative e contabili per l’accesso alle prestazioni.

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Come richiedere le 12 settimane di CIG previste dalla manovra 2021

Con il Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, l'INPS spiega anzitutto che la legge di Bilancio 2021 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del dl Ristori - collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

In base alla manovra, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Quanto alla cassa integrazione speciale operai agricoli, la legge di Bilancio dispone la concessione del trattamento per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 

Per i datori di lavoro che accedono a CIGO, CIGD e ASO per le 12 settimane, ricorda inoltre l'INPS, è escluso il versamento del contributo addizionale calcolato in base all'eventuale perdita fatturato.

Il termine per la presentazione delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, tuttavia, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 e, dunque, entro il 28 febbraio 2021.

Messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, il differimento dei termini nel Milleproroghe

La legge di conversione del decreto-legge 183-2020 differisce al 31 marzo 2021 i termini, scaduti entro il 31 dicembre 2020, relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19.

Nel differimento, in particolare, rientrano tutte le domande, riferite a periodi fino a novembre 2020 compreso, per l'accesso a:

  • i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
  • gli assegni ordinari di integrazione salariale (sia dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS);
  • i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA);
  • gli appositi trattamenti di integrazione salariale in deroga (con causale Covid).

Del regime di differimento beneficiano anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da Covid-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro che non hanno già inviato istanze di accesso ai trattamenti per i periodi oggetto del differimento potranno trasmettere la domanda entro il termine del 31 marzo 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per le domande che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, invece, non è richiesta la presentazione di una nuova istanza.

Infine, per quanto riguarda le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per i periodi rientranti nel differimento dei termini.

Consulta il Messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021

Messaggio INPS n. 1297-2021, primi chiarimenti sul decreto Sostegni

Con il Messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021 l'INPS ricorda anzitutto che il dl Sostegni ha previsto ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo stesso decreto ha invece stabilito che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

La proroga della cassa integrazione nel decreto Sostegni

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, e delle relative istruzioni operative, con il Messaggio l'INPS ricorda che per tali misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro e fornisce le prime informazioni sulle modalità di trasmissione delle domande.

Tra queste, vi è il passaggio, per le domande riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, alla trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, tramite il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”

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Circolare INPS n. 62 del 14 aprile 2021, il pagamento diretto del dl Sostegni

Le indicazioni operative per la gestione informatica del nuovo flusso sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021. In base al decreto n. 41-2021, ricorda infatti la circolare, per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Il tracciato “UniEmens-Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione, con conseguente uniformità dei controlli e maggiore facilità nell’incrocio dei dati tra “UniEmens-Cig” a pagamento diretto e UniEmens ordinari, laddove sussista la necessità per il datore di lavoro, con riferimento alla stessa prestazione, di inviare entrambi i flussi, come accade in caso di riduzioni dell’attività lavorativa non a zero ore.

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket. Risulta, dunque, più flessibile la rappresentazione dell’articolazione dell’attività lavorativa, considerato che, in virtù del calendario giornaliero, non occorrono forzature nel caso di attività lavorativa svolta nelle giornate festive. In tal modo è più semplice e automatizzabile la gestione delle richieste di prestazioni a pagamento diretto.

Inoltre, per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell’INPS. In più, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello “SR41” è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale, con l’invio del flusso “UniEmens-Cig” è possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, con evidente semplificazione degli oneri di compilazione e trasmissione a cura delle aziende medesime e degli intermediari e la possibilità di ridurre i tempi per il pagamento della prestazione.

Nel documento tecnico allegato alla circolare dell'INPS vengono illustrati gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati.

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Come verificare lo stato della domanda

Per le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) inviate dal datore di lavoro dall’inizio della pandemia con richiesta di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell'INPS, è disponibile un servizio online di consultazione che permette ai lavoratori di seguire lo stato di avanzamento della propria pratica.

Accedendo al servizio CIP - Consultazione info previdenziali con le proprie credenziali, tramite portale o app INPS Mobile, i lavoratori dipendenti del settore privato di tutti i settori merceologici (escluso quello agricolo) e i patronati possono verificare, all'interno della nuova sezione Integrazioni salariali (a pagamento diretto), lo stato della domanda.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta, spiega il tutorial messo a disposizione dall'Istituto, è possibile visualizzare i dettagli sul pagamento, salvare le informazioni di proprio interesse e stampare il file con lo stato di lavorazione della domanda.

Consulta il tutorial INPS

CIGD per le aziende agricole

Il Messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021 fa seguito a quanto previsto dal decreto Sostegni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga. In particolare, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge n. 41-2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, indipendentemente dalla causale richiesta.

Relativamente ai lavoratori del settore agricolo, l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’emergenza da COVID-19 è circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA). Tuttavia, a parziale integrazione di quanto previsto nella circolare n. 72/2021, con il nuovo Messaggio l'INPS precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.

Di conseguenza, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

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Legge 69-2021: termini decadenziali differiti al 30 giugno

​Con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni operative sul differimento al 30 giugno dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid, e dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, previsto dalla legge di conversione del decreto Sostegni.

Nel differimento rientrano tutte le domande di Cassa integrazione ordinaria e in deroga, di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza epidemiologica, i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Con il messaggio l'INPS ha inoltre precisato che potranno beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, oltre che le domande plurimensili con inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei medesimi mesi e che si estende a quelli successivi.

La circolare n. 125-2021 sul decreto Sostegni bis

Con la Circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l'INPS ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal Sostegni bis (decreto-legge n. 73-2021) e dai decreti n. 99/2021 e n. 103/2021, compresa la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Nello specifico il provvedimento chiarisce i presupposti e i termini per accedere a:

  • Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 10 del D.lgs n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni dell'organico aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021
  • Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del D.lgs n. 148/2015)
  • Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), diretto ai medesimi datori di lavoro destinatari della misura prevista dall'art. 40, comma 1, del Decreto Sostegni bis, che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015) - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D.Lgs. n. 148/2015. Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L'INPS ricorda che alle aziende che accedono a tale trattamento resta preclusa, tra le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
  • Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica (ai sensi dell'art. 44, comma 1 bis, del D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, come modificato dall'art. 45 del Decreto Sostegni bis), dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di 6 mesi, rivolta alle aziende che cessano l'attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata
  • Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività delle aziende operanti nel settore aereo (ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e, successivamente, dall'art. 50 bis, comma 1, del Decreto Sostegni bis), che può essere richiesta dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e delle Regioni interessate
  • Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzione o riduzione dell'attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale. Nel provvedimento si ricorda che, anche per tali datori di lavoro è sospesa, tra le altre, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L'Istituto chiarisce, inoltre, che anche le imprese appartenenti a tali settori - che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto - possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. Infine, si precisa che le disposizioni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021.
  • Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (ai sensi del D.L. 103/2021), con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale e con la preclusione, tra le altre, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L'INPS evidenzia che anche le imprese che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere a tale trattamento di integrazione salariale ordinario. Le disposizioni trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021.

Per approfondire: CIG, sgravi, contratto di espansione e di rioccupazione: il lavoro nel Sostegni bis

Il messaggio n. 4034-2021 sulla cassa integrazione nel decreto Fiscale

Il decreto Fiscale (decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021) ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19.

All’estensione del periodo - spiega il messaggio INPS n. 4034 del 18 novembre 2021 - possono accedere i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla CIGD e che siano stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal decreto Sostegni.

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Fiscale possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, e si rivolgono ai lavoratori già assunti al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 146/2021.

Il messaggio si occupa anche dei trattamenti di integrazione salariale ordinari riconosciuti dal decreto Fiscale per 9 settimane, per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili e alle imprese che si trovano in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 18/2020.

Infine, il messaggio INPS ricorda che il decreto Fiscale prevede l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per una durata complessiva di 12 mesi da parte dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria.

Per approfondire: Decreto Fiscale: altre 13 settimane di CIG Covid

Circolare n. 183-2021, ulteriori chiarimenti sulla CIG nel decreto Fisco Lavoro

A circa un mese di distanza dal messaggio n. 4034-2021 l'INPS ha affidato alla circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 l'illustrazione in dettaglio delle misure del decreto Fiscale in materia di tutele in costanza di rapporto di lavoro.

La circolare indica nel dettaglio i datori di lavoro destinatari, i lavoratori cui si rivolgono le tutele, le condizioni di accesso, la durata e caratteristiche dei trattamenti di assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), che potranno essere richiesti, nel limite massimo di 13 settimane, presentando domanda con la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21”.

Inoltre, il testo fornisce indicazioni in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, che potranno richiedere fino a un massimo di 9 settimane di integrazione salariale, sempre utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21”.

Per l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria destinato ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, invece, nella procedura “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il nuovo codice evento 161 – proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021.

Il decreto Fiscale ha stanziato anche 1,39 milioni di euro per prorogare il trattamento di mobilità in deroga concesso ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana che hanno cessato di percepire l'indennità di disoccupazione NASpI nel 2020. Per l'accesso all’indennità vale quanto previsto dalla circolare n. 51/2021, alla quale si rinvia integralmente.

Infine, la circolare precisa le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

La circolare n. 179-2021 sulla CIG in deroga nell'ambito di crisi aziendali

Con la circolare n. 179 del 26 novembre 2021, l'INPS ha invece fornito chiarimenti in merito alla concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, in attuazione di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021. La manovra dello scorso anno ha infatti previsto ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di 12 mesi, al fine di dare attuazione ai piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a tali crisi aziendali.

L'INPS ricorda che la concessione dei trattamenti è prevista nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per cui le Regioni e le Province autonome possono riconoscerli esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Istituto. Inoltre, i periodi aggiuntivi di CIG in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale, escludendo chi vi accederebbe per la prima volta, così come sono escluse dagli ulteriori 12 mesi le aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19”.

Per approfondire: Regole più semplici per le aziende in crisi che richiedono la CIGS

Circolare Inps n. 18-2022, le novità della legge di bilancio 2022

La legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), spiega l'INPS nella premessa alla Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, contiene una serie di disposizioni che, “nel solco delle politiche finalizzate all’allargamento della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, al miglioramento delle prestazioni, nonché al completamento del processo di universalizzazione delle tutele avviato con la legge 28 giugno 2012, n. 92, e successivamente sviluppato dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, si prefigge di realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo, realizzato tramite il principio dell’universalismo differenziato”.

Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori si applica alle richieste di trattamenti relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 in avanti, mentre non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, che continueranno ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima della manovra 2022.

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro

Ampliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.

Importo dei trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l'anno 2021, pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Computo dei dipendenti

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

A seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che - durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro - svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l'Istituto precisa che la disciplina non subisce sostanziali modifiche, chiarendo che continuano ad essere applicate le previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Sostegni ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all'INPS.

La riforma riduce l'ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

L'INPS evidenzia che la CIGS è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione al campo di applicazione, la riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

  • a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015;
  • b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del dl n. 149-2013, convertito con modificazioni nella legge n. 13-2024.

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di "riorganizzazione aziendale", ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano "per realizzare processi di transizione" che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all'istituto contrattuale.

Infine, anche per la CIGS, il Decreto Sostegni ter (art. 23) interviene su aspetti di tipo regolamentare.

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216):

  • l'accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
  • l'intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Fondi di solidarietà bilaterali

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

È estesa la platea dei soggetti tutelati poichè, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).

L'Istituto illustra, altresì, le specifiche disposizioni introdotte con riguardo alle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.

Peraltro, la riforma interviene anche sulla tipologia e sulla durata della prestazione assicurata dal FIS, per i cui dettagli si rimanda al provvedimento.

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 217) interviene anche su alcuni aspetti della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA è esteso anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, e agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni ter

La circolare INPS ricorda infine che il Decreto Sostegni ter (dl n. 4-2022) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

Per approfondire: A chi spettano Cassa integrazione e FIS gratuiti fino a marzo

Photo credit: Foto di Kateryna Babaieva da Pexels

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