Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare - Foto di Markus Distelrath da PexelsStrumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare.

 

Lo strumento è volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

L’obiettivo dello strumento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività nell’ambito del pertinente quadro regolamentare dell’Euratom, nonché in linea con il presente regolamento e in modo quanto più aperto possibile. Nel quadro di tale obiettivo, lo strumento mira inoltre a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi.

Obiettivi

Lo strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi relativi alla sicurezza degli impianti nucleari;
  • b) la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi;
  • c) l’istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi.

Programmi indicativi pluriennali e Piani d’azione annuali

La cooperazione nell’ambito del presente regolamento è attuata sulla base di programmi indicativi pluriennali.

I programmi indicativi pluriennali mirano a garantire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l’ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico. I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di performance e orientati ai risultati e l’assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per obiettivo..

Sulla base dei programmi indicativi pluriennali la Commissione adotta piani d’azione annuali. La Commissione può anche adottare misure speciali e misure di sostegno.

I piani d’azione e le misure speciali precisano per ciascun paese terzo o regione gli obiettivi perseguiti, le procedure di gestione, i progetti da finanziare, un calendario indicativo, i risultati attesi e le principali attività, le modalità e, ove opportuno, lo stato di avanzamento dei piani d’azione e delle misure speciali per ogni paese terzo o regione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. Tali piani d’azione e tali misure contengono una descrizione d’insieme e sommaria di ciascuna azione da finanziare, un’indicazione relativa agli importi stanziati per le singole azioni, un calendario di attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini della sorveglianza, della valutazione e del riesame del rendimento e dei risultati nonché di eventuali spese di sostegno connesse, secondo il caso. Se del caso, comprendono i risultati di eventuali esperienze acquisite da una precedente cooperazione.

Sostegno

Il finanziamento dell’Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini dell’attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale per il sostegno amministrativo richiesto dallo strumento e per gestire le operazioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d’azione o nelle misure speciali, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno può coprire:

  • a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti e le missioni conoscitive;
  • b) spese connesse alla fornitura di informazioni e alle attività di comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione.

Finanziamenti europei

I finanziamenti dell’Unione nell’ambito dello strumento possono essere erogati nelle forme stabilite dal regolamento finanziario, in particolare:

  • a) sovvenzioni;
  • b) appalti pubblici di servizi o forniture;
  • c) retribuzione di esperti esterni; 
  • d) finanziamenti misti.

Il sostegno ai sensi dello strumento può essere fornito anche secondo le norme applicabili alla garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 (garanzia per le azioni esterne) e contribuire alla dotazione a favore della garanzia per le azioni esterne. La garanzia per le azioni esterne sostiene anche le operazioni ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio.

Il tasso di copertura per le operazioni della garanzia per le azioni esterne cui il sostegno accordato ai sensi dello strumento contribuisce è pari al 9 %.

Soggetti ammissibili

È data priorità alle persone e alle entità dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti i soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:

  • a) gli Stati membri, i beneficiari dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18);
  • b) i paesi partner nell’area del vicinato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947;
  • c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo), che non sono membri del G-20, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio;
  • d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall’Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;
  • e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno;
  • f) i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo;
  • g) i paesi terzi in cui si svolgono le attività previste dagli specifici programmi indicativi pluriennali, piani d’azione o misure.

La cooperazione riguarda:

  • a) le autorità di regolamentazione competenti in materia di sicurezza nucleare e le organizzazioni di sostegno tecnico loro designate, al fine di assicurarne le competenze tecniche e l’indipendenza e garantire il rafforzamento del quadro normativo in merito ai temi pertinenti riguardo alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione;
  • b) le agenzie nazionali incaricate della gestione sicura dei rifiuti radioattivi, affinché possano essere classificati, registrati, contabilizzati e stoccati in modo sicuro;
  • c) la missione delle parti interessate di un sistema statale di contabilità e di controllo dei materiali nucleari incaricata di istituire controlli efficienti ed efficaci;
  • d) gli operatori di centrali nucleari, in casi eccezionali, limitatamente all’attuazione della raccomandazione risultante dall’esame inter pares della valutazione dei rischi e della sicurezza (stress test) effettuato dall’ENSREG.

Budget: 300 milioni di EUR a prezzi correnti.

Soggetto gestore
Commissione Europea
Pubblicato
14 Jun 2021
Ambito
Europeo
Settori
Energia
Stanziamento
€ 300 000 000
Finalita'
Sicurezza, Inclusione social, Cooperazione
Ubicazione Investimento
Europe
Tags
Cooperazione sicurezza nucleare, Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, Fondi europei nucleare, Fondi europei sicurezza nucleare
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