PACCHETTO INTEGRATO AGEVOLAZIONI (PIA) - INNOVAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino iscritte al registro delle imprese e che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione straordinaria.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
L'iniziativa agevolabile deve riguardare, necessariamente, un programma di "sviluppo precompetitivo" e la successiva "industrializzazione dei risultati" del suddetto programma; deve essere riferita ad attività estrattive e manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, nonché di servizi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni specifiche vigenti sia per la legge 46/82 che per la legge 488/92.
Sono inoltre agevolabili anche le spese sostenute per attività formative e di qualificazione professionale del personale dipendente dell'impresa agevolata.
L'intera iniziativa deve riguardare unità produttive dell'impresa beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (sud Italia).
Per sviluppo precompetitivo si intende il programma diretto alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attività si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonché di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
Per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92, che sono strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma di sviluppo precompetitivo. A tal fine si precisa che eventuali spese, ancorché ammissibili dalla legge 488/92, non riconducibili, anche indirettamente, agli esiti del suddetto programma di sviluppo precompetitivo non sono ammissibili alle agevolazioni del PIA innovazione.

SPESE AMMISSIBILI
Sviluppo precompetitivo
Per l'ammissibilità delle spese e dei relativi costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 (personale, spese generali, attrezzature, macchinari, opere murarie, spese per consulenze, Know-how, licenze, brevetti, materiali).

Industrializzazione dei risultati
Per l'ammissibilità delle spese relative al programma di industrializzazione si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 488/92 (cfr. la scheda) . Nel rispetto di tali criteri, nell'ambito del "PIA innovazione", le spese per l'acquisizione di eventuali beni che dovessero essere utilizzati, oltre che per lo svolgimento delle attività previste dal programma di sviluppo precompetitivo, anche per il programma di industrializzazione sono considerate ammissibili e imputate per intero a quest'ultimo.

Attività formative
Per lo svolgimento delle attività formative sono ammissibili le spese riferite alle seguenti voci:
a) costi dei docenti;
b) spese di trasferta del personale interno, dei docenti e dei destinatari della formazione;
c) spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili per le attività formative;
d) noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per le attività formative;
e) costi dei servizi di consulenza specialistica complementari o propedeutici al progetto di formazione, fino a un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili per le attività formative;
f) costi interni, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili per le attività formative; tali costi devono essere riferiti esclusivamente al personale partecipante alle attività formative, limitatamente alle ore di effettiva partecipazione alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti. Le ore di partecipazione alla formazione, per ciascun dipendente, dovranno essere riportate in appositi registri. I costi saranno valutati sulla base delle retribuzioni lorde dirette del personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro), con l'esclusione di qualunque onere variabile e indiretto.

Garanzia
L'importo per il quale viene concessa la "prenotazione" di disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia è quello determinato dall'esito dell'istruttoria bancaria e riferito a finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero a prestiti partecipativi, necessari alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'intera iniziativa agevolata non coperti da altre fonti.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (forme ed intensità)
Le agevolazioni, relative alle spese ammissibili sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione dell'iniziativa agevolata, sono concedibili con le intensità e le forme di seguito stabilite per ciascuna attività.
Per l'attività di sviluppo precompetitivo
L'agevolazione, commisurata al costo ammesso per il programma, consiste in un finanziamento agevolato ed in un contributo alla spesa concessi con i criteri, le modalità e nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa che regola la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 (credito agevolato e contributo in c/capitale).

Per l'attività di industrializzazione
L'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti concesso con i criteri, le modalità e nei limiti massimi, in ragione della dimensione dell'impresa beneficiaria e della ubicazione dell'unità produttiva nella quale si realizza l'industrializzazione, previsti dalla vigente normativa di attuazione della legge 488/92 (cfr. la scheda).
L'erogazione delle agevolazioni avviene in 2 quote se la durata prevista del programma non è superiore a 24 mesi, in 3 quote negli altri casi.
Per le PMI che richiedono la "prenotazione" della garanzia su finanziamenti bancari, l'intensità massima delle agevolazioni concedibili in ESL è ridotta di 2 punti percentuali.

Per le attività formative
L'agevolazione consiste in un contributo alla spesa pari al 45% per le PMI, o al 35%, per le grandi imprese, dei costi sostenuti dall'impresa beneficiaria e riconosciuti agevolabili con i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa; l'importo del contributo non può comunque superare 250.000 euro.

Per la Garanzia
L'agevolazione consiste nella "prenotazione", a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 15 della legge 266/97, della garanzia del finanziamento nell'importo determinato a seguito dell'istruttoria bancaria. L'ammontare dell'agevolazione relativa alla "prenotazione" della garanzia del Fondo viene convenzionalmente stimata pari al 2% in ESL delle spese ritenute ammissibili per la attività di industrializzazione. Pertanto, al fine di non superare i limiti delle intensità di aiuto fissati dalla Commissione della U.E., le agevolazioni concesse per gli investimenti relativi alla attività di industrializzazione sono ridotte del predetto 2 % in ESL.