PACCHETTO INTEGRATO AGEVOLAZIONI (PIA) - INNOVAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese che, alla data di presentazione del Modulo
di domanda, risultino iscritte al registro delle imprese
e che siano nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali
né ad amministrazione straordinaria.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
L'iniziativa agevolabile deve riguardare, necessariamente,
un programma di "sviluppo precompetitivo"
e la successiva "industrializzazione dei risultati"
del suddetto programma; deve essere riferita ad attività
estrattive e manifatturiere, di costruzioni, di produzione
e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda, nonché di servizi, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni specifiche vigenti sia per
la legge 46/82 che per la legge 488/92.
Sono inoltre agevolabili anche le spese sostenute
per attività formative e di qualificazione
professionale del personale dipendente dell'impresa
agevolata.
L'intera iniziativa deve riguardare unità
produttive dell'impresa beneficiaria ubicate nei territori
ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1 (sud Italia).
Per sviluppo precompetitivo si intende il programma
diretto alla progettazione, sperimentazione, sviluppo
e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi
o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti,
linee di produzione e processi produttivi, che comportino
sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Tali attività si concretizzeranno nella realizzazione
di progetti pilota e dimostrativi nonché di
prototipi non commercializzabili e non comprendono
modifiche di routine o modifiche periodiche apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti anche se tali modifiche possono
rappresentare miglioramenti.
Per industrializzazione dei risultati si intende il
programma volto alla realizzazione degli investimenti
fissi, ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92,
che sono strettamente collegati allo sfruttamento
industriale dei risultati derivanti dal precedente
programma di sviluppo precompetitivo. A tal fine si
precisa che eventuali spese, ancorché ammissibili
dalla legge 488/92, non riconducibili, anche indirettamente,
agli esiti del suddetto programma di sviluppo precompetitivo
non sono ammissibili alle agevolazioni del PIA innovazione.
SPESE AMMISSIBILI
Sviluppo precompetitivo
Per l'ammissibilità delle spese e dei relativi
costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo
si applicano i criteri vigenti per la concessione
delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 (personale,
spese generali, attrezzature, macchinari, opere murarie,
spese per consulenze, Know-how, licenze, brevetti,
materiali).
Industrializzazione
dei risultati
Per l'ammissibilità delle spese relative al
programma di industrializzazione si applicano i criteri
vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi
della legge
488/92 (cfr. la scheda) . Nel rispetto di tali
criteri, nell'ambito del "PIA innovazione",
le spese per l'acquisizione di eventuali beni che
dovessero essere utilizzati, oltre che per lo svolgimento
delle attività previste dal programma di sviluppo
precompetitivo, anche per il programma di industrializzazione
sono considerate ammissibili e imputate per intero
a quest'ultimo.
Attività
formative
Per lo svolgimento delle attività formative
sono ammissibili le spese riferite alle seguenti voci:
a) costi dei docenti;
b) spese di trasferta del personale interno, dei docenti
e dei destinatari della formazione;
c) spese correnti, come materiali, forniture, ecc.,
fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili
per le attività formative;
d) noleggio degli strumenti e delle attrezzature e
di locali, per la quota da riferire al loro uso esclusivo
per le attività formative;
e) costi dei servizi di consulenza specialistica complementari
o propedeutici al progetto di formazione, fino a un
massimo del 20% del totale delle spese ammissibili
per le attività formative;
f) costi interni, nella misura massima del 50% del
totale delle spese ammissibili per le attività
formative; tali costi devono essere riferiti esclusivamente
al personale partecipante alle attività formative,
limitatamente alle ore di effettiva partecipazione
alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
Le ore di partecipazione alla formazione, per ciascun
dipendente, dovranno essere riportate in appositi
registri. I costi saranno valutati sulla base delle
retribuzioni lorde dirette del personale impegnato
(inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a
carico del datore di lavoro), con l'esclusione di
qualunque onere variabile e indiretto.
Garanzia
L'importo per il quale viene concessa la "prenotazione"
di disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia
è quello determinato dall'esito dell'istruttoria
bancaria e riferito a finanziamenti a medio e lungo
termine, ovvero a prestiti partecipativi, necessari
alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione
dell'intera iniziativa agevolata non coperti da altre
fonti.