FONDI DI
GARANZIA A FAVORE DELLE PMI (L.662/96 E L.266/97)
- MEDIOCREDITO CENTRALE
OGGETTO E FINALITÀ
Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole
e medie imprese mediante la concessione di garanzie.
· garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo
direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche,
intermediari finanziari e S.F.I.S.);
· controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo
a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;
· cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente
a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente
ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al
FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).
SOGGETTI BENEFICIARI
· piccole e medie imprese in possesso dei parametri
dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie;
· consorzi e società consortili, costituiti
tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17,
18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società
consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima
legge.
I soggetti beneficiari devono risultare economicamente
e finanziariamente sani e non essere iscritti all'Albo
delle imprese artigiane. Sono previste esclusioni
per i settori della siderurgia, dell'industria carboniera,
della costruzione navale, delle fibre sintetiche,
dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'agricoltura
e della pesca.
La richiesta della garanzia diretta a favore dei suddetti
soggetti viene effettuata da:
· banche iscritte all'albo di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
· intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1.9.93, n. 385;
· S.F.I.S. (società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91,
n. 317;
Possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:
· consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi)
di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo
1.9.93, n. 385;
· altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385.
OPERAZIONI AMMISSIBILI
·finanziamenti a medio-lungo termine: finanziamenti,
ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore
a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte
di investimenti;
·prestiti partecipativi:
finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non
superiore a 10 anni la cui remunerazione è
composta da una parte fissa integrata da una parte
variabile commisurata al risultato economico di esercizio
dell'impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti
· partecipazioni: partecipazioni
di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel
capitale di piccole e medie imprese, costituite in
forma di società di capitali, acquisite a fronte
di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
·"altre operazioni": nei limiti previsti
dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia
di aiuti "de minimis" sono ammissibili
all'intervento del Fondo tutte le altre operazioni
finanziarie (compresi i crediti a breve e le operazioni
di consolidamento).
Gli investimenti sono quelli in beni materiali ed
immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare
nel territorio nazionale successivamente alla data
di presentazione della richiesta di finanziamento
al soggetto finanziatore (principio della necessità
dell'aiuto).
MISURA DELLA GARANZIA
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Zone
92.3.a); Contratti d'area o Patti territoriali
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Zone
92.3.c
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Restante
territorio nazionale
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Garanzia
diretta
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fino all'80%
dell'operazione
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Fino al
60% dell'operazione
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fino al
60% dell'operazione
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Controgaranzia
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fino al
90% della garanzia dei confidi che a sua volta
non può superare l'80% dell'operazione
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Fino al
90% della garanzia dei confidi che a sua volta
non può superare il 60% dell'operazione
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fino al
90% della garanzia dei confidi che a sua volta
non può superare il 60% dell'operazione
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Il costo della
garanzia varia dallo 0,125% all'1% dell'importo garantito
dal fondo, a seconda della dimensione dell'impresa
e della sua ubicazione.