TREMONTI BIS - DETASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

SOGGETTI BENEFICIARI
I contribuenti titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo (art. 49 TUIR comma 1), anche se determinano il reddito con criteri forfetari o si avvalgono di regimi d'imposta sostitutivi, purché siano in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolati. I soggetti devono essere già in attività alla data di entrata in vigore della legge: 25.10.2001.

SPESE AMMISSIBILI
Investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2002: nuovi impianti, completamento delle opere sospese, ampliamento, riattivazione, ammodernamento di impianti esistenti, acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing). L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura. Sono pure agevolabili le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale. Ammessi alle agevolazioni sono anche i mezzi di trasporto, compresi quelli a deducibilità limitata (autoveicoli, ciclomotori, motocicli); tra i beni a deducibilità limitata sono compresi i telefoni cellulari.

AGEVOLAZIONI
Per gli investimenti in beni strumentali: consistono nell'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti netti dei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Per la formazione e l'aggiornamento professionale: consistono nell'esclusione dall'imponibile del 50% dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza necessità di confronto con la media degli anni precedenti.
L'importo agevolabile si configura quale componente negativo di reddito e concorre quindi a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui il contribuente dichiari una perdita; per le imprese in contabilità ordinaria tale perdita potrà essere portata in diminuzione dal reddito conseguito nei successivi periodi d'imposta (massimo 5).

INVESTIMENTI NETTI = INVESTIMENTI LORDI - CESSIONI

AGEVOLAZIONE = 50% (INVESTIMENTI NETTI - MEDIA RIFERIMENTO 5 ANNI PRECEDENTI*)

*escludere periodo d'imposta con il valore di investimenti netti maggiormente elevato

TEMPISTICA
Si può usufruire delle agevolazioni fino al 31.12.2002.

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La norma è compatibile con i seguenti strumenti agevolativi:
- finanziamenti Artigiancassa;
- agevolazioni Sabatini;
- legge 488/92;
- legge 266/97 (Bersani) e l. 341/95 (incentivi automatici).
Non è invece conciliabile con la DIT, la Visco Sud (l. 388/2000) e il credito d'imposta per le aree svantaggiate.

NOTE
L'incentivo fiscale viene revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono i beni a terzi o li destinano a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero, in caso di beni immobili, entro il quinto periodo d'imposta successivo all'acquisto. L'agevolazione è ininfluente ai fini IRAP.