TREMONTI
BIS - DETASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
SOGGETTI BENEFICIARI
I contribuenti titolari di reddito d'impresa e di reddito
di lavoro autonomo (art. 49 TUIR comma 1), anche se determinano
il reddito con criteri forfetari o si avvalgono di regimi
d'imposta sostitutivi, purché siano in grado di
documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolati.
I soggetti devono essere già in attività
alla data di entrata in vigore della legge: 25.10.2001.
SPESE AMMISSIBILI
Investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dal
1 luglio 2001 al 31 dicembre 2002: nuovi impianti, completamento
delle opere sospese, ampliamento, riattivazione, ammodernamento
di impianti esistenti, acquisto di beni strumentali nuovi
anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing).
L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali
per natura. Sono pure agevolabili le spese per la formazione
e l'aggiornamento del personale. Ammessi alle agevolazioni
sono anche i mezzi di trasporto, compresi quelli a deducibilità
limitata (autoveicoli, ciclomotori, motocicli); tra i
beni a deducibilità limitata sono compresi i telefoni
cellulari.
AGEVOLAZIONI
Per gli investimenti in beni strumentali: consistono nell'esclusione
dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
del 50% del volume degli investimenti realizzati in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti netti dei cinque
periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere
dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento
è stato maggiore.
Per la formazione e l'aggiornamento professionale: consistono
nell'esclusione dall'imponibile del 50% dell'intero ammontare
delle spese sostenute, senza necessità di confronto
con la media degli anni precedenti.
L'importo agevolabile si configura quale componente negativo
di reddito e concorre quindi a determinare il risultato
reddituale anche nel caso in cui il contribuente dichiari
una perdita; per le imprese in contabilità ordinaria
tale perdita potrà essere portata in diminuzione
dal reddito conseguito nei successivi periodi d'imposta
(massimo 5).
INVESTIMENTI
NETTI = INVESTIMENTI LORDI - CESSIONI
AGEVOLAZIONE
= 50% (INVESTIMENTI NETTI - MEDIA RIFERIMENTO 5 ANNI PRECEDENTI*)
*escludere periodo
d'imposta con il valore di investimenti netti maggiormente
elevato
TEMPISTICA
Si può usufruire delle agevolazioni fino al 31.12.2002.
CUMULABILITA' CON
ALTRE AGEVOLAZIONI
La norma è compatibile con i seguenti strumenti
agevolativi:
- finanziamenti Artigiancassa;
- agevolazioni Sabatini;
- legge 488/92;
- legge 266/97 (Bersani) e l. 341/95 (incentivi automatici).
Non è invece conciliabile con la DIT, la Visco
Sud (l. 388/2000) e il credito d'imposta per le aree svantaggiate.
NOTE
L'incentivo fiscale viene revocato se l'imprenditore o
il lavoratore autonomo cedono i beni a terzi o li destinano
a finalità estranee all'esercizio di impresa entro
il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero,
in caso di beni immobili, entro il quinto periodo d'imposta
successivo all'acquisto. L'agevolazione è ininfluente
ai fini IRAP.