DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO - TECNOTREMONTI

SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese in attività al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del d.l. 269/03), anche se già beneficiarie di altri incentivi, con esclusione dei casi espressamente incompatibili. Le Pmi che realizzano sinergie nelle innovazioni informatiche sono sottoposte alla disciplina degli aiuti di Stato (la concessione dell'agevolazione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea).

SPESE AMMISSIBILI
1. Costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali;
2. Costi per la realizzazione di sinergie in campo informatico sostenuti da imprese che, operando in distretti industriali e filiere produttive, si aggregano (in misura non inferiore a 10) utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali;
3. Costi per partecipare ad esposizioni presso fiere all'estero, con esclusione delle spese di sponsorizzazione;
4. Spese per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, o a diplomati e laureati entro un anno dal conseguimento del titolo;
5. Spese per la quotazione in un mercato regolamentato membro della UE.
Le spese si intendono sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna, mentre per la prestazione di servizi, alla data di ultimazione della prestazione.

Per le prime due tipologie, i costi devono rispettare le seguenti condizioni:
- essere finalizzati alla realizzazione di uno specifico progetto;
- essere relativi ad un prodotto o un processo chiaramente definito;
- essere recuperabili con i ricavi conseguiti grazie alla realizzazione del progetto.

Voci di spesa ammesse:
- i costi relativi al personale impiegato nell'attività;
- i costi dei materiali e dei servizi impiegati;
- gli ammortamenti dei beni strumentali nella misura in cui vengono destinati all'attività di ricerca e sviluppo;
- i costi indiretti, diversi dalle spese generali e dai costi amministrativi, compresi gli interessi passivi a fronte di finanziamenti specifici;
- l'ammortamento di brevetti e licenze.

AGEVOLAZIONI
L'agevolazione consiste in una variazione in diminuzione del reddito imponibile ai fini Ires o Irpef, spetta per un solo periodo d'imposta, ed è differenziata a seconda della tipologia di spesa a cui è riferita.
Per le spese relative a fiere all'estero, stage aziendali e quotazione in un mercato regolamentato, l'agevolazione consiste in una variazione in diminuzione pari al 100% delle spese sostenute (raddoppio della deducibilità ordinaria).
Per le spese di ricerca e sviluppo e per i costi di realizzazione di sinergie nell'informatica la variazione in diminuzione è pari al 10% del totale dei costi sostenuti. A tale importo si aggiunge
il 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. La percentuale di deducibilità non può in ogni caso essere superiore al 20% della media dei redditi imponibili dei tre esercizi precedenti, senza conteggiare gli esercizi in perdita.

APPLICAZIONE TEMPORALE
Sono ammissibili le spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003). Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'agevolazione spetta per l'esercizio 2004.

NOTE
L'acconto d'imposta per il secondo periodo successivo a quello in corso all'entrata in vigore del D.L. 269/2003 dovrà essere ricalcolato senza tenere conto dell'agevolazione.