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DETASSAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO - TECNOTREMONTI
SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese in attività al 2 ottobre 2003 (data
di entrata in vigore del d.l. 269/03), anche se già
beneficiarie di altri incentivi, con esclusione dei
casi espressamente incompatibili. Le Pmi che realizzano
sinergie nelle innovazioni informatiche sono sottoposte
alla disciplina degli aiuti di Stato (la concessione
dell'agevolazione è subordinata alla preventiva
autorizzazione della Commissione Europea).
SPESE AMMISSIBILI
1. Costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le
immobilizzazioni immateriali;
2. Costi per la realizzazione di sinergie in campo
informatico sostenuti da imprese che, operando in
distretti industriali e filiere produttive, si aggregano
(in misura non inferiore a 10) utilizzando nuove strutture
consortili o altri strumenti contrattuali;
3. Costi per partecipare ad esposizioni presso fiere
all'estero, con esclusione delle spese di sponsorizzazione;
4. Spese per stage aziendali destinati a studenti
di corsi d'istruzione secondaria o universitaria,
o a diplomati e laureati entro un anno dal conseguimento
del titolo;
5. Spese per la quotazione in un mercato regolamentato
membro della UE.
Le spese si intendono sostenute, per i beni mobili,
alla data di consegna, mentre per la prestazione di
servizi, alla data di ultimazione della prestazione.
Per le prime due tipologie, i costi devono rispettare
le seguenti condizioni:
- essere finalizzati alla realizzazione di uno specifico
progetto;
- essere relativi ad un prodotto o un processo chiaramente
definito;
- essere recuperabili con i ricavi conseguiti grazie
alla realizzazione del progetto.
Voci di spesa ammesse:
- i costi relativi al personale impiegato nell'attività;
- i costi dei materiali e dei servizi impiegati;
- gli ammortamenti dei beni strumentali nella misura
in cui vengono destinati all'attività di ricerca
e sviluppo;
- i costi indiretti, diversi dalle spese generali
e dai costi amministrativi, compresi gli interessi
passivi a fronte di finanziamenti specifici;
- l'ammortamento di brevetti e licenze.
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AGEVOLAZIONI
L'agevolazione consiste in una variazione in diminuzione
del reddito imponibile ai fini Ires o Irpef, spetta
per un solo periodo d'imposta, ed è differenziata
a seconda della tipologia di spesa a cui è
riferita.
Per le spese relative a fiere all'estero, stage aziendali
e quotazione in un mercato regolamentato, l'agevolazione
consiste in una variazione in diminuzione pari al
100% delle spese sostenute (raddoppio della deducibilità
ordinaria).
Per le spese di ricerca e sviluppo e per i costi di
realizzazione di sinergie nell'informatica la variazione
in diminuzione è pari al 10% del totale dei
costi sostenuti. A tale importo si aggiunge
il 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi
costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti.
La percentuale di deducibilità non può
in ogni caso essere superiore al 20% della media dei
redditi imponibili dei tre esercizi precedenti, senza
conteggiare gli esercizi in perdita.
APPLICAZIONE TEMPORALE
Sono ammissibili le spese sostenute nel primo periodo
d'imposta successivo all'entrata in vigore del decreto
(2 ottobre 2003). Per i contribuenti con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare l'agevolazione spetta
per l'esercizio 2004.
NOTE
L'acconto d'imposta per il secondo
periodo successivo a quello in corso all'entrata in
vigore del D.L. 269/2003 dovrà essere ricalcolato
senza tenere conto dell'agevolazione.
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