INCENTIVI FISCALI PER LA RICERCA E SVILUPPO NELLE IMPRESE INDUSTRIALI
Legge n. 140/97

SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultano iscritte all'INPS sotto il ramo "Industria" (sezioni D ed E della classificazione Istat 1991) e che fanno investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. L'unità locale interessata al beneficio deve essere localizzata nel territorio lombardo.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI
1. Acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti.
2. Concretizzazione delle conoscenze di cui al punto precedente, mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi, ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Non potranno essere accolte le iniziative i cui investimenti ammessi risultino inferiori ad € 100.000 e superiori a € 500.000; le agevolazioni concesse ad ogni singola impresa non possono superare l'importo di € 500.000.
Sono escluse le attività che non siano direttamente collegabili ad aspetti tecnologici e che afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.
Per le grandi imprese l’ammissibilità alle agevolazioni è subordinata al carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all’ordinaria attività di ricerca e sviluppo.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle sostenute nell’esercizio chiuso l’anno solare precedente a quello di presentazione della dichiarazione/domanda ed imputate al relativo conto economico , in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all’art. 2428 del Codice Civile. Possono riguardare:
- costi del personale impiegato;
- costi per strumentazioni e attrezzature;
- costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizioni di conoscenze;
- oneri per spese generali, nella misura forfetaria del 40% dei costi del personale impiegato.
Il totale dei costi per personale, strumentazioni e apparecchiature, servizi di consulenza tecnologica e acquisizioni di conoscenze sono ammissibili alle agevolazioni fino ad un massimo pari al minor valore tra il 40% dei costi sostenuti per il personale nell'esercizio a cui la domanda fa riferimento e il 15% del fatturato realizzato nello stesso esercizio.

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste in un "bonus fiscale" da utilizzarsi in una o più soluzioni e, comunque, entro il termine massimo di 2 anni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo dalla data di ricezione del "bonus fiscale". La misura dell’agevolazione è articolata per dimensione dell’impresa beneficiaria (piccola, media, grande) e ubicazione dell’unità produttiva, ed è determinata in percentuale (dal 10 al 30%, con la maggiorazione) sull’importo delle spese agevolabili.
Il "bonus fiscale" previsto dalla Legge n. 140/97 non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso investimento.

ADEMPIMENTI
L’impresa, successivamente all’approvazione del bilancio, presenta la dichiarazione/domanda presso gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Capitalia utilizzando l’apposito modulo di domanda. MCC verifica la regolarità formale delle dichiarazioni/domande, la disponibilità delle risorse e trasmette alla Regione competente le risultanze di tali accertamenti per l'emissione del decreto di liquidazione del credito di imposta.