-
INCENTIVI
FISCALI PER LA RICERCA E SVILUPPO NELLE IMPRESE INDUSTRIALI
Legge n. 140/97
SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese che, alla data di presentazione della domanda,
risultano iscritte all'INPS sotto il ramo "Industria"
(sezioni D ed E della classificazione Istat 1991)
e che fanno investimenti in attività di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo. L'unità
locale interessata al beneficio deve essere localizzata
nel territorio lombardo.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
1. Acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla
messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi
o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti
e processi produttivi esistenti.
2. Concretizzazione delle conoscenze di cui al punto
precedente, mediante le fasi di progettazione e realizzazione
di progetti pilota e dimostrativi, nonché di
prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi
prodotti, processi o servizi, ovvero ad apportare
modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione
e processi produttivi, purché tali interventi
comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie
esistenti.
Non potranno essere accolte le iniziative i cui investimenti
ammessi risultino inferiori ad € 100.000 e superiori
a € 500.000; le agevolazioni concesse ad ogni
singola impresa non possono superare l'importo di
€ 500.000.
Sono escluse le attività che non siano direttamente
collegabili ad aspetti tecnologici e che afferiscono
a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.
Per le grandi imprese lammissibilità
alle agevolazioni è subordinata al carattere
di addizionalità delle iniziative rispetto
allordinaria attività di ricerca e sviluppo.
-
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle sostenute nellesercizio
chiuso lanno solare precedente a quello di presentazione
della dichiarazione/domanda ed imputate al relativo
conto economico , in conformità a quanto indicato
nella relazione di cui allart. 2428 del Codice
Civile. Possono riguardare:
- costi del personale impiegato;
- costi per strumentazioni e attrezzature;
- costi per servizi di consulenza tecnologica e per
acquisizioni di conoscenze;
- oneri per spese generali, nella misura forfetaria
del 40% dei costi del personale impiegato.
Il totale dei costi per personale, strumentazioni
e apparecchiature, servizi di consulenza tecnologica
e acquisizioni di conoscenze sono ammissibili alle
agevolazioni fino ad un massimo pari al minor valore
tra il 40% dei costi sostenuti per il personale nell'esercizio
a cui la domanda fa riferimento e il 15% del fatturato
realizzato nello stesso esercizio.
AGEVOLAZIONI
Lagevolazione consiste in un "bonus fiscale"
da utilizzarsi in una o più soluzioni e, comunque,
entro il termine massimo di 2 anni, a decorrere dal
trentesimo giorno successivo dalla data di ricezione
del "bonus fiscale". La misura dellagevolazione
è articolata per dimensione dellimpresa
beneficiaria (piccola, media, grande) e ubicazione
dellunità produttiva, ed è determinata
in percentuale (dal 10 al 30%, con la maggiorazione)
sullimporto delle spese agevolabili.
Il "bonus fiscale" previsto dalla Legge
n. 140/97 non è cumulabile con altre agevolazioni
nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso
investimento.
-
ADEMPIMENTI
Limpresa, successivamente allapprovazione
del bilancio, presenta la dichiarazione/domanda presso
gli sportelli abilitati delle banche del Gruppo Capitalia
utilizzando lapposito modulo di domanda. MCC
verifica la regolarità formale delle dichiarazioni/domande,
la disponibilità delle risorse e trasmette
alla Regione competente le risultanze di tali accertamenti
per l'emissione del decreto di liquidazione del credito
di imposta.
|
|
|