BANDO INAIL - INIZIATIVE MIRATE ALLO SVILUPPO DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(regolamento di attuazione del d. lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, art. 23)
FINALITA'
L'intervento e' destinato ad agevolare i programmi
di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione
alle normative di sicurezza e igiene del lavoro
delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo
e artigianale.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al finanziamento dei programmi
le piccole e medie imprese e dei settori agricolo
e artigianale (meno di 250dip.; fatturato inf. 50
milioni di Euro; requisito dell'indipendenza) purche'
in possesso della regolarità' contributiva.
SPESE AMMISSIBILI
1. eliminazione di macchine prive di marcatura CE
e loro sostituzione con macchine marcate CE;
2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o
modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per:
l'incremento del livello di sicurezza contro gli
infortuni; la riduzione della esposizione dei lavoratori
ad agenti chimici, fisici e biologici; l'eliminazione
o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose
dal ciclo produttivo;
3. installazione di dispositivi di monitoraggio
dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare
l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici,
fisici e biologici;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli
ambienti di lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale
della sicurezza secondo parametri conformi alla
normativa internazionale.
Sono ammissibili i costi di progettazione per gli
interventi per i quali si richiede il finanziamento,
ad esclusione del punto n. 1, che non eccedano il
10% dell'importo complessivo richiesto.
Per quanto riguarda i punti n. 2 e n. 3 sono considerati
ammissibili i costi per le opere edili strettamente
necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione
degli interventi previsti in tali assi purché adeguati
all'intervento da realizzare e, che comunque, non
risultino prevalenti.
Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate
o assemblate con altre macchine per costituire un
insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere
un risultato determinato, sono disposti e comandati
in modo da avere un funzionamento solidale;
- l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per
il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune
per il trasporto di persone, mezzi di trasporto
per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
- il costo del personale interno all'impresa impegnato
nella realizzazione del programma, ad eccezione,
entro un limite massimo di cento milioni, degli
interventi previsti dal punto n. 5.
AGEVOLAZIONI
Gli interventi di sostegno ai programmi di adeguamento
si articolano in un finanziamento in conto interessi
- da realizzarsi attraverso l'apertura di una linea
di credito da parte degli Istituti bancari, entro
un limite minimo di 10.329 euro per intervento -
ad eccezione del punto 5 - ed un limite massimo
di euro 154.937, con copertura dei relativi interessi,
oneri e spese accessorie a carico dell'INAIL.
Ad integrazione di tale finanziamento puo' essere
concesso dall'Istituto un ulteriore finanziamento
in conto capitale riservato ai programmi che presentino
caratteristiche di particolare valenza e qualità'
ai fini prevenzionali e di estensibilità' ad altre
realtà' produttive ricompresi in uno o piu' dei
seguenti interventi:
1. modifica e reingegnerizzazione di impianti, macchine
e dispositivi riguardanti singoli reparti di produzione
o interessanti l'intero processo produttivo con
impatto diretto e verificabile sullo standard di
sicurezza. Non sono finanziabili in conto capitale
i soli acquisti e installazioni;
2. modifica e reingegnerizzazione di impianti e
processi finalizzati alla riduzione della esposizione
dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici.
Tali progetti devono consentire una valutazione
quantitativa o semiquantitativa della riduzione
del livello di esposizione. Non sono finanziabili
in conto capitale i soli acquisti e installazioni;
3. modifica o reingegnerizzazione di macchine ed
apparecchi finalizzate alla eliminazione o riduzione
dell'impiego di sostanze pericolose. L'eventuale
modifica o ristrutturazione finalizzate alla sostituzione
di una sostanza pericolosa nel ciclo produttivo
non deve introdurre rischi di altro tipo di entità
uguale o superiore a quello ridotto o eliminato;
4. ristrutturazioni o modifiche rilevanti degli
ambienti di lavoro conseguenti alla riorganizzazione
dei lay-out che abbiano uno specifico impatto diretto
e sostanziale sulla sicurezza;
5. implementazione, documentabile e verificabile,
di sistemi di gestione aziendale della sicurezza
secondo parametri conformi alla normativa internazionale.
Tale finanziamento consiste in un contributo erogato
dall'Istituto, entro un limite massimo di 46.481
euro, in misura pari al 30% dell'importo del programma
che ha già ottenuto il finanziamento in conto interessi.
Per il precedente punto n. 5, il contributo dell'Istituto
sarà' erogato, entro un limite massimo di 7.747
euro, in misura pari al 60% dell'importo del programma.
CRITERI DI SELEZIONE
DEI PROGRAMMI
Per la valutazione dei programmi vengono stabiliti
dei punteggi che tengono conto:
- rilevanza del fenomeno infortunistico ed estensione
del tessuto tecnico-produttivo della lavorazione
a cui si riferisce il programma ed impatto prevenzionale
dell'intervento proposto attraverso l'attribuzione
di un punteggio secondo le modalità previste nell'allegato
n.1;
- realizzazione di interventi previsti dalla legislazione
nazionale di recepimento di Direttive Comunitarie,
i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'atto
della presentazione della domanda, in caso di parità
del precedente criterio;
- momento di presentazione della domanda, in caso
di parità dei precedenti criteri di priorità.
TEMPISTICA E
ADEMPIMENTI
Le domande predisposte su apposito software dovranno
essere inoltrate dal 3 aprile al 2 maggio 2006.