INCENTIVI PER
LA RICERCA E SVILUPPO
Fondo Agevolazioni Ricerca (FAR)
SOGGETTI BENEFICIARI
1. Imprese industriali produttrici di beni e/o servizi.
2. Imprese di trasporto.
3. Imprese artigiane (di cui all'art. 8 della Legge n.
443/85).
4. Centri di ricerca con personalità giuridica
autonoma, promossi da uno o più dei soggetti indicati
ai n. 1, 2 e 3 .
5. Consorzi e società consortili, con partecipazione
finanziaria superiore al 50% (30% nelle aree depresse)
di soggetti indicati ai n. 1, 2, 3 e 4.
6. Parchi scientifici e tecnologici, indicati nella deliberazione
del Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica
e Tecnologica (MURST) del 25.3.1994 (G.U. n. 187/94).
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO
Le agevolazioni sono concesse a fronte di progetti relativi
ad:
- attività con prevalente ricerca industriale,
definita come "la ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili
per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi
o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti";
- attività di sviluppo precompetitivo, se
non preponderante rispetto all'attività di ricerca
industriale, laddove lo sviluppo precompetitivo è
definito come"la concretizzazione dei risultati delle
attività di ricerca industriale in un piano, un
progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi
o servizi nuovi modificati, migliorati, siano essi destinati
alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione
di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".
AGEVOLAZIONI
È previsto un "contributo nella spesa"
in misura variabile dal 25% al 100% del costo del progetto,
secondo le dimensioni e l'ubicazione dell'impresa, la
tipologia del programma o se lo stesso è stato
presentato su specifici bandi emanati dal MURST.
È previsto anche un credito agevolato o, in alternativa,
un contributo in conto interessi.
SPESE AMMISSIBILI
Progetti di ricerca:
- personale adibito all'attività di ricerca;
- spese generali nella misura forfettizzata del 60%;
- attrezzature e strumentazioni per la sola quota imputabile
al progetto;
- servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività
di ricerca compresa l'acquisizione di risultati di ricerche,
di brevetti e di know how, di diritti di licenza, etc.;
- prestazioni di terzi;
- altri costi di esercizio (costo dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili
all'attività di ricerca;
- solo nel caso di "progetti di ricerca nazionali
da realizzarsi in Centri di ricerca nuovi o da ristrutturare"
sono ammissibili: acquisizione di aree e fabbricati, opere
edili ed infrastrutturali, spese di progettazione e studi
di fattibilità nel limite del 5% delle spese sostenute
e, comunque, fino ad un massimo pari al 25% del totale
degli altri costi di cui ai precedenti punti.
Progetti di formazione di personale di ricerca:
- costo del personale docente;
- spese di trasferta del personale docente e dei destinatari
della formazione;
- altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);
- strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- servizi di consulenza;
- costo dei partecipanti alla formazione fino ad un massimo
pari al totale degli altri costi sovvenzionati, di cui
ai punti precedenti.
ATTIVAZIONE
Il Soggetto proponente presenta la richiesta di intervento
agevolativo al MURST, indicando la banca incaricata di
svolgere l'attività di istruttoria e di monitoraggio
dell'intervento.
Il Ministero nomina un esperto per la valutazione del
progetto di ricerca
CUMULABILITÀ
Il contributo previsto dagli interventi del D.Lgs. n.
297/99 non è cumulabile con altre agevolazioni
nazionali, regionali o provinciali dirette sullo stesso
investimento.