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BANDO PER L'INNOVAZIONE IN AREE TECNOLOGICHE
PRIORITARIE
(stralcio del decreto MAP del 29.09.2005)
FINALITA'
Il bando e' destinato ad agevolare programmi di
sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente
anche attivitą' non preponderanti di ricerca industriale
e le attivitą connesse ai centri di ricerca, cosi'
come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
16 gennaio 2001, di seguito denominata direttiva,
finalizzati in particolare alla realizzazione
di innovazioni di prodotto, cosi' come indicate
al successivo art. 3. La dotazione finanziaria
e' di 180mil di euro.
SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti
soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione
in Italia:
a) imprese che esercitano attivitą' industriale
diretta alla produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attivitą' di trasporto
per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agro-industriali, intendendosi per
tali quelle imprese agricole che svolgono attivitą
di trasformazione dei prodotti derivanti dalla
coltivazione della terra, dalla silvicoltura o
dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano
un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto
dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di
cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
e) centri di ricerca con personalitą' giuridica
autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla
lettera a), b) e c);
f) consorzi e societą consortili a condizione
che la partecipazione al fondo o al capitale sociale
dei soggetti di cui alle precedenti lettere a),
b), c), d), e) sia superiore al 50 percento. Il
valore della predetta partecipazione e' fissata
al 30% per i consorzi e le societą consortili
aventi sede nelle aree considerate economicamente
depresse del territorio nazionale ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare
domanda anche congiuntamente con Universitą' ed
enti pubblici di ricerca. In questo caso le attivitą'
svolte da parte dei soggetti di cui al comma 1
devono avere un costo superiore al 50% di quello
complessivo del programma, ovvero al 30% ove il
programma preveda il completo svolgimento delle
attivitą' nelle aree considerate economicamente
depresse del territorio nazionale ai sensi delle
vigenti disposizioni. Nel caso di unico progetto
presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa
ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in
misura corrispondente alle attivitą' svolte e
documentate da ciascuno di essi.
SPESE AMMISSIBILI
1. Gli obiettivi dei programmi di sviluppo precompetitivo
ammissibili alle agevolazioni del presente bando,
con costi ammissibili di importo non inferiore
ad euro 1.500.000 e non superiore ad euro 10.000.000,
devono riguardare la realizzazione di prodotti
e/o processi innovativi compresi nelle seguenti
aree tecnologiche, ad esclusione di quelli
realizzati tramite l'utilizzo prevalente e significativo
di tecnologie digitali e/o ricadenti nelle relative
aree tecnologiche:
a) Materiali avanzati;
b) Tecnologie chimiche e separative;
c) Biotecnologie;
d) Tecnologie meccaniche e della produzione industriale;
e) Tecnologie ambientali.
2. Per ognuna delle aree tecnologiche di cui al
precedente comma 1 e' riservata almeno una quota
del 10 per cento delle disponibilitą' di cui all'art.
1, comma 2, pari a euro 18.000.000. Nel caso di
carenza di domande ammissibili per la specifica
area, le disponibilitą' riservate residue potranno
essere assegnate ai programmi relativi alle altre
aree tecnologiche.
I programmi hanno una durata non inferiore a 18
mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione
del progetto definitivo al gestore.
AGEVOLAZIONI
Sono concesse ed erogate agevolazioni sotto forma
di finanziamento agevolato, eventualmente integrato
da un contributo alla spesa, nella misura
e con le modalitą' che saranno indicate dal decreto
del Ministro delle attivitą' produttive di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previsto all'articolo 1, comma 357, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
CRITERI DI
SELEZIONE DEI PROGRAMMI
Per la valutazione dei programmi vengono stabiliti
dei punteggi che tengono conto:
- dell'avanzamento tecnologico del prodotto
- della novitą' in relazione allo sviluppo del
mercato di riferimento
- dello sviluppo di brevetti gią depositati
- dalla prevalenza di fatturato in export diretto
dell'impresa proponente
- del settore industriale di riferimento.
I suddetti punteggi vengono maggiorati in base
a:
- fatturato industriale per i centri di ricerca
- eventuale affidamento ad Enti di Ricerca ed
Universita' di commesse
- programmi presentati da consorzi
- coinvolgimento nelle attivita' del programma
di enti di ricerca e di universita'
- programmi presentati da spin-off accademici.
TEMPISTICA E ADEMPIMENTI
Le domande di partecipazione al bando potranno
essere presentate a partire dal trentesimo giorno
e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione
del decreto attuativo nella g.u., esclusivamente
compilando il modulo con l'apposito software messo
a disposizione dal ministero.