BANDO PER L'INNOVAZIONE IN AREE TECNOLOGICHE PRIORITARIE
(stralcio del decreto MAP del 29.09.2005)

FINALITA'
Il bando e' destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attivitą' non preponderanti di ricerca industriale e le attivitą connesse ai centri di ricerca, cosi' come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, di seguito denominata direttiva, finalizzati in particolare alla realizzazione di innovazioni di prodotto, cosi' come indicate al successivo art. 3. La dotazione finanziaria e' di 180mil di euro.


SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attivitą' industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attivitą' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole che svolgono attivitą di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
e) centri di ricerca con personalitą' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a), b) e c);
f) consorzi e societą consortili a condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sia superiore al 50 percento. Il valore della predetta partecipazione e' fissata al 30% per i consorzi e le societą consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente con Universitą' ed enti pubblici di ricerca. In questo caso le attivitą' svolte da parte dei soggetti di cui al comma 1 devono avere un costo superiore al 50% di quello complessivo del programma, ovvero al 30% ove il programma preveda il completo svolgimento delle attivitą' nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attivitą' svolte e documentate da ciascuno di essi.

SPESE AMMISSIBILI
1. Gli obiettivi dei programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del presente bando, con costi ammissibili di importo non inferiore ad euro 1.500.000 e non superiore ad euro 10.000.000, devono riguardare la realizzazione di prodotti e/o processi innovativi compresi nelle seguenti aree tecnologiche, ad esclusione di quelli realizzati tramite l'utilizzo prevalente e significativo di tecnologie digitali e/o ricadenti nelle relative aree tecnologiche:
a) Materiali avanzati;
b) Tecnologie chimiche e separative;
c) Biotecnologie;
d) Tecnologie meccaniche e della produzione industriale;
e) Tecnologie ambientali.

2. Per ognuna delle aree tecnologiche di cui al precedente comma 1 e' riservata almeno una quota del 10 per cento delle disponibilitą' di cui all'art. 1, comma 2, pari a euro 18.000.000. Nel caso di carenza di domande ammissibili per la specifica area, le disponibilitą' riservate residue potranno essere assegnate ai programmi relativi alle altre aree tecnologiche.
I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al gestore.

AGEVOLAZIONI
Sono concesse ed erogate agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato, eventualmente integrato da un contributo alla spesa, nella misura e con le modalitą' che saranno indicate dal decreto del Ministro delle attivitą' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI
Per la valutazione dei programmi vengono stabiliti dei punteggi che tengono conto:
- dell'avanzamento tecnologico del prodotto
- della novitą' in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento
- dello sviluppo di brevetti gią depositati
- dalla prevalenza di fatturato in export diretto dell'impresa proponente
- del settore industriale di riferimento.
I suddetti punteggi vengono maggiorati in base a:
- fatturato industriale per i centri di ricerca
- eventuale affidamento ad Enti di Ricerca ed Universita' di commesse
- programmi presentati da consorzi
- coinvolgimento nelle attivita' del programma di enti di ricerca e di universita'
- programmi presentati da spin-off accademici.

TEMPISTICA E ADEMPIMENTI
Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate a partire dal trentesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto attuativo nella g.u., esclusivamente compilando il modulo con l'apposito software messo a disposizione dal ministero.