BANDO TEMATICO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FIT)
(stralcio del decreto MAP del 12.11.2003)

SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c);
f) consorzi e società consortili a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e) sia superiore al 50 per cento. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato al 30 per cento per i consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 (di seguito PMI).

SPESE AMMISSIBILI
1. Sono ammissibili programmi, di importo superiore a 200.000 €, relativi ad attività di sviluppo precompetitivo che possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Nell'ambito delle attività di sviluppo precompetitivo vengono ricomprese le fasi di implementazione e sperimentazione dei nuovi processi; nell'ambito della ricerca industriale vengono ricomprese le attività miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la definizione di nuovi modelli di processi finalizzati a conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
2. Le agevolazioni sono concesse per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore e sono ammissibili le spese indicate nell'articolo 5, comma 2 della direttiva 16 gennaio 2001 di attuazione dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; in particolare, sono agevolabili:
a) servizi professionali per lo studio e realizzazione di processi aziendali innovativi finalizzati al recupero di competitività;
b) servizi professionali necessari alla realizzazione di nuove applicazioni informatiche a supporto dell'azione di reingegnerizzazione;
c) acquisti di brevetti e licenze, di hardware e software;
d) acquisizione di servizi di connettività a larga banda.
3. I programmi devono avere per oggetto la sperimentazione e la realizzazione, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche innovative, di nuovi processi aziendali relativi alle fasi di ideazione, approvvigionamento, produzione, distribuzione e commercializzazione, finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi ed alla riduzione dei costi aziendali.
4. Tali applicazioni informatiche devono consentire un' innovazione dei processi attraverso la loro reingegnerizzazione ed integrazione lungo la catena del valore anche nell'ambito delle filiere produttive, o sull'interdipendenza dei processi comuni nell'ambito dei "sistemi produttivi locali" o dei "distretti industriali", come definiti dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
5. Le applicazioni informatiche innovative possono rientrare nei settori che si elencano, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardanti sia i processi aziendali critici quali ERP (enterprise resource planning), CRM (Customer relation management), SCM (Supply Chain Management), E-marketplace/eprocurement, E-banking sia quelli infrastrutturali quali sistemi di supporto alla sicurezza dati, tool evoluti per lo sviluppo del software, knowledge management, groupware, dataware.

AGEVOLAZIONI
1. Le agevolazioni sono erogate sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e maggiorato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalità indicate all'articolo 4 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e all'articolo 4 della circolare del precisato ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240.
2. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del programma definitivo al gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non previste né prevedibili il Ministero delle Attività Produttive può autorizzare una sola proroga per non più di 12 mesi.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI
1. Per la valutazione dei programmi vengono considerate le seguenti caratteristiche:
a) coerenza del programma con le finalità del bando;
b) validità degli obiettivi del programma sotto il profilo tecnico-scientifico con
riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il richiedente;
c) adeguatezza del piano finanziario con riferimento agli impegni delle
singole imprese nel programma;
d) capacità tecnico-scientifica e organizzativa delle aziende proponenti, atte
ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma;
e) adeguatezza del piano di lavoro;
f) valore innovativo del programma;
g) interesse industriale.

TEMPISTICA E ADEMPIMENTI
Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate a partire dal trentesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto nella g.u., con la modulistica stabilita nello stesso decreto.