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BANDO
TEMATICO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FIT)
(stralcio del decreto MAP del 12.11.2003)
SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti
soggetti, purché possiedano una stabile
organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attività industriale
diretta alla produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attività di
trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agroindustriali, intendendosi per esse
quelle imprese agricole che svolgono attività
di trasformazione dei prodotti derivanti dalla
coltivazione della terra, dalla silvicoltura o
dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano
un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto
dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalità giuridica
autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b), e c);
f) consorzi e società consortili a condizione
che la partecipazione finanziaria al fondo o al
capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti
lettere a), b), c), d), ed e) sia superiore al
50 per cento. Il valore di tale partecipazione
finanziaria è fissato al 30 per cento per
i consorzi e società consortili aventi
sede nelle aree considerate depresse del territorio
nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni
comunitarie.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e
d) possono partecipare al bando solo se hanno
dimensioni di piccola e media impresa secondo
i criteri stabiliti dal decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
del 18 settembre 1997 (di seguito PMI).
SPESE AMMISSIBILI
1. Sono ammissibili programmi, di importo superiore
a 200.000 €, relativi ad attività
di sviluppo precompetitivo che possono comprendere
anche attività connesse e comunque non
preponderanti di ricerca industriale. Nell'ambito
delle attività di sviluppo precompetitivo
vengono ricomprese le fasi di implementazione
e sperimentazione dei nuovi processi; nell'ambito
della ricerca industriale vengono ricomprese le
attività miranti ad acquisire nuove conoscenze,
utili per la definizione di nuovi modelli di processi
finalizzati a conseguire un notevole miglioramento
dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
2. Le agevolazioni sono concesse per i costi sostenuti
successivamente alla data di presentazione del
programma definitivo al gestore e sono ammissibili
le spese indicate nell'articolo 5, comma 2 della
direttiva 16 gennaio 2001 di attuazione dell'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; in particolare,
sono agevolabili:
a) servizi professionali per lo studio e realizzazione
di processi aziendali innovativi finalizzati al
recupero di competitività;
b) servizi professionali necessari alla realizzazione
di nuove applicazioni informatiche a supporto
dell'azione di reingegnerizzazione;
c) acquisti di brevetti e licenze, di hardware
e software;
d) acquisizione di servizi di connettività
a larga banda.
3. I programmi devono avere per oggetto la sperimentazione
e la realizzazione, mediante l'utilizzo di applicazioni
informatiche innovative, di nuovi processi aziendali
relativi alle fasi di ideazione, approvvigionamento,
produzione, distribuzione e commercializzazione,
finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi
ed alla riduzione dei costi aziendali.
4. Tali applicazioni informatiche devono consentire
un' innovazione dei processi attraverso la loro
reingegnerizzazione ed integrazione lungo la catena
del valore anche nell'ambito delle filiere produttive,
o sull'interdipendenza dei processi comuni nell'ambito
dei "sistemi produttivi locali" o dei
"distretti industriali", come definiti
dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
5. Le applicazioni informatiche innovative possono
rientrare nei settori che si elencano, solo a
titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardanti
sia i processi aziendali critici quali ERP (enterprise
resource planning), CRM (Customer relation management),
SCM (Supply Chain Management), E-marketplace/eprocurement,
E-banking sia quelli infrastrutturali quali sistemi
di supporto alla sicurezza dati, tool evoluti
per lo sviluppo del software, knowledge management,
groupware, dataware.
AGEVOLAZIONI
1. Le agevolazioni sono erogate sotto forma di
finanziamento agevolato eventualmente integrato
e maggiorato da un contributo alla spesa nelle
misure e con le modalità indicate all'articolo
4 della direttiva del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001
e all'articolo 4 della circolare del precisato
ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240.
2. I programmi hanno una durata non inferiore
a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data
di presentazione del programma definitivo al gestore.
Per eccezionali cause di forza maggiore o per
dimostrate difficoltà di ordine tecnico
o tecnologico non previste né prevedibili
il Ministero delle Attività Produttive
può autorizzare una sola proroga per non
più di 12 mesi.
CRITERI DI
SELEZIONE DEI PROGRAMMI
1. Per la valutazione dei programmi vengono considerate
le seguenti caratteristiche:
a) coerenza del programma con le finalità
del bando;
b) validità degli obiettivi del programma
sotto il profilo tecnico-scientifico con
riferimento allo sviluppo del settore in cui opera
il richiedente;
c) adeguatezza del piano finanziario con riferimento
agli impegni delle
singole imprese nel programma;
d) capacità tecnico-scientifica e organizzativa
delle aziende proponenti, atte
ad assicurare la corretta esecuzione delle attività
del programma;
e) adeguatezza del piano di lavoro;
f) valore innovativo del programma;
g) interesse industriale.
TEMPISTICA
E ADEMPIMENTI
Le domande di partecipazione al bando potranno
essere presentate a partire dal trentesimo giorno
e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione
del decreto nella g.u., con la modulistica stabilita
nello stesso decreto.