2° BANDO TEMATICO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FIT)
(stralcio del decreto MAP del 28.04.2004)

SOGGETTI BENEFICIARI (ART. 2)
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia e siano ubicate nelle aree depresse del centro-nord (esclusa la Lombardia):
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
b) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
c) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
d) consorzi e società consortili a condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), sia superiore al 30 per cento.
2. I soggetti di cui alle lettere a), e b) possono partecipare al bando solo se hanno dimensioni di piccola e media impresa (di seguito denominate PMI), secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con Università ed enti pubblici di ricerca. In questo caso la partecipazione al programma congiunto da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve essere superiore al 30% del costo complessivo. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente, l’agevolazione è concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attività svolte e documentate da ciascuno di essi..

SETTORI AMMISSIBILI (ART. 5)
I programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del presente bando devono rientrare nei settori di alta e medio/alta tecnologia, individuati sulla base della classificazione per livello tecnologico secondo i criteri stabiliti dall’OCSE, e devono essere compresi nei seguenti codici ISTAT ’91:
a) Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali ( DG );
b) Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici ( DK );
c) Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche (DL);
d) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ( DM 34 );
e) Costruzione di locomotive, anche da manovre, e di materiale rotabile ferro-tranviario (DM 35.2);
f) Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali (DM 35.3);
g) Fabbricazione di motocicli e biciclette ( DM 35.4);
h) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto ( DM 35.5).

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili programmi, di importo compreso tra € 350.000 e 2.500.000, relativi ad attività di sviluppo precompetitivo che possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Nell'ambito delle attività di sviluppo precompetitivo vengono ricomprese le fasi di implementazione e sperimentazione dei nuovi processi; nell'ambito della ricerca industriale vengono ricomprese le attività miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la definizione di nuovi modelli di processi finalizzati a conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

AGEVOLAZIONI
1. Le agevolazioni sono erogate sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato e maggiorato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalità indicate all'articolo 4 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e all'articolo 4 della circolare del precisato ministero dell'11 maggio 2001, n. 1034240.
2. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del programma definitivo al gestore. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non previste né prevedibili il Ministero delle Attività Produttive può autorizzare una sola proroga per non più di 12 mesi.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 6)
5. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria è ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 20 punti:
a) progetto finalizzato a realizzare una “ innovazione di prodotto” che rappresenti una novità con riferimento allo stato dell’arte e allo sviluppo del settore di appartenenza: punti 8; ovvero novità in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento: punti 6;
b) progetto che comporti una riduzione della dipendenza tecnologica dell’Italia valutabile in funzione della potenzialità di sviluppo e preindustrializzazione di uno o più brevetti già depositati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente: punti 4; in alternativa, sviluppo e preindustrializzazione di brevetti, già depositati alla data di pubblicazione del presente decreto, acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda: punti 2;
c) progetto per la cui realizzazione è previsto un prevalente utilizzo di personale interno, in termini di costi agevolabili, rispetto ai costi previsti per la voce “prestazioni di terzi”, al netto delle collaborazioni con Università e/o Enti pubblici di ricerca: punti 3;
d) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export, nell’ultimo biennio, risulti prevalente o, in alternativa, progetto proposto da impresa in fase di avvio (start up) nata da (spin-off) Università o Enti pubblici di ricerca o centri di ricerca di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 2: punti 5;
6. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 5:
a) dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l’affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Università per un importo non inferiore al 15% e fino ad un massimo del 30% dei costi ammissibili del programma di sviluppo precompetitivo;
b) 5% per i programmi presentati congiuntamente con i centri di ricerca privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 o con i Consorzi e società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2;
c) 10% per i programmi presentati congiuntamente con Università o Enti pubblici di ricerca.
Le maggiorazioni di cui al presente comma non sono cumulabili..

TEMPISTICA E ADEMPIMENTI
La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle attività produttive – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese – Ufficio C1, via Giorgione, 2/b – 00147 Roma, anche a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione. Nella domanda deve essere altresì individuato il gestore, scelto tra quelli indicati dal Ministero delle attività produttive ed elencati nella circolare del 26 ottobre 2001, n. 1035030, riportata nell’allegato 4 al presente decreto. Copia del suddetto modulo di richiesta deve essere inviata anche su supporto informatico.