NEWSLETTER Novembre 2006
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LA DETRAIBILITA' IVA PER LE AUTO E LE ISTANZE DI RIMBORSO

 

Il decreto legge 258/06, approvato in via definitiva dal Parlamento, contiene le norme varate dal Governo dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue sulle regole italiane che negavano la detrazione dell'IVA sull'acquisto delle auto.

Tale sentenza comporta la possibilità di:
- chiedere il rimborso dell'Iva non detratta in passato
- detrarre, dal 14 settembre 2006, l'IVA sugli automezzi e sulle relative spese:
a) componenti, accessori e ricambi per auto;
b) carburanti e lubrificanti;
c) spese di impiego, manutenzione, custodia;
d) altri costi inerenti l'automezzo.

La detrazione dell'imposta deve essere comunque limitata alla sola parte di utilizzo per l'attività di impresa o di lavoro autonomo.
Il d.l. stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti, saranno fissate le percentuali forfettarie di detrazione, applicabili sia per le istanze di rimborso, sia a regime.

Il regime temporaneo di detrazione dell'Iva pagata, dal 14 settembre 2006, secondo il nuovo articolo 19bis1, lettera c), del Dpr 633/72, stabilisce inoltre che sugli acquisti di autovetture e sulle spese relative la detrazione è attualmente ammessa senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell'impresa o del professionista.
Per le auto a uso parzialmente extraziendale (ad esempio, quelle concesse a dipendenti o amministratori), la detrazione spetta secondo percentuali rappresentative dell'effettivo impiego per l'attività, da quantificare con criteri oggettivi (per esempio, in base ai chilometri percorsi per l'azienda).

L'istanza di rimborso potrà essere presentata solo in via telematica entro domenica 15 aprile 2007 (in pratica entro il 16 aprile 2007) da tutti i contribuenti con partita Iva (imprese individuali, società, artisti e professionisti) e dovrebbe riguardare gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, a partire dal 2003, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 258/06, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti.

Nella procedura di rimborso potranno non applicarsi le percentuali fissate dalle Entrate, secondo le indicazioni del decreto legislativo 546/92, dimostrando la maggiore misura dell'utilizzo aziendale dei mezzi, in base ai criteri che saranno fissati sempre dall'Agenzia delle Entrate.

Nella domanda sarà richiesto di evidenziare anche dati su altri tributi, in modo da assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso. Per le imprese, il rinvio al 2007 del termine per la richiesta consentirà di chiudere il bilancio dell'esercizio 2006 senza dover rilevare alcuna sopravvenienza attiva, tenuto conto che la certezza del credito si ha solo al momento di presentare la domanda (Il Sole24Ore).

Infatti, il beneficio derivante dal rimborso è compensato dalla sopravvenienza attiva tassabile sull'Iva restituita. L'Iva non detratta a suo tempo era stata imputata come costo in contabilità e il suo rimborso comporta quindi la necessita' di riprenderla a tassazione ai fini Ires e Irap.


La futura percentuale di detrazione parziale dovrebbe essere intorno al 50%, da applicarsi forfettariamente da parte di tutti i contribuenti diversi dagli agenti di commercio.


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