NEWSLETTER Novembre 2006
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LA DETRAIBILITA' IVA PER LE AUTO E LE ISTANZE DI RIMBORSO
Il decreto legge 258/06, approvato
in via definitiva dal Parlamento, contiene le norme varate dal Governo dopo
la sentenza della Corte di giustizia Ue sulle regole italiane che negavano
la detrazione dell'IVA sull'acquisto delle auto.
Tale sentenza comporta la possibilità di:
- chiedere il rimborso dell'Iva non detratta in passato
- detrarre, dal 14 settembre 2006, l'IVA sugli automezzi e sulle relative
spese:
a) componenti, accessori e ricambi per auto;
b) carburanti e lubrificanti;
c) spese di impiego, manutenzione, custodia;
d) altri costi inerenti l'automezzo.
La detrazione dell'imposta deve essere comunque limitata alla sola parte di
utilizzo per l'attività di impresa o di lavoro autonomo.
Il d.l. stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti, saranno fissate
le percentuali forfettarie di detrazione, applicabili sia per le istanze di
rimborso, sia a regime.
Il regime temporaneo di detrazione
dell'Iva pagata, dal 14 settembre 2006, secondo il nuovo articolo 19bis1,
lettera c), del Dpr 633/72, stabilisce inoltre che sugli acquisti di autovetture
e sulle spese relative la detrazione è attualmente ammessa senza limiti,
in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è effettivamente utilizzato
in modo esclusivo per l'attività dell'impresa o del professionista.
Per le auto a uso parzialmente extraziendale (ad esempio, quelle concesse
a dipendenti o amministratori), la detrazione spetta secondo percentuali rappresentative
dell'effettivo impiego per l'attività, da quantificare con criteri
oggettivi (per esempio, in base ai chilometri percorsi per l'azienda).
L'istanza di rimborso potrà essere presentata solo in via telematica
entro domenica 15 aprile 2007 (in pratica entro il 16 aprile 2007) da tutti
i contribuenti con partita Iva (imprese individuali, società, artisti
e professionisti) e dovrebbe riguardare gli acquisti effettuati fino al 13
settembre 2006, a partire dal 2003, per i quali, alla data di entrata in vigore
del decreto legge 258/06, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti.
Nella procedura di rimborso potranno non applicarsi le percentuali fissate
dalle Entrate, secondo le indicazioni del decreto legislativo 546/92, dimostrando
la maggiore misura dell'utilizzo aziendale dei mezzi, in base ai criteri che
saranno fissati sempre dall'Agenzia delle Entrate.
Nella domanda sarà richiesto di evidenziare anche dati su altri tributi,
in modo da assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto,
che viene meno con il rimborso. Per le imprese, il rinvio al 2007 del termine
per la richiesta consentirà di chiudere il bilancio dell'esercizio
2006 senza dover rilevare alcuna sopravvenienza attiva, tenuto conto che la
certezza del credito si ha solo al momento di presentare la domanda (Il Sole24Ore).
Infatti, il beneficio derivante dal rimborso è compensato dalla
sopravvenienza attiva tassabile sull'Iva restituita. L'Iva non detratta
a suo tempo era stata imputata come costo in contabilità e il suo rimborso
comporta quindi la necessita' di riprenderla a tassazione ai fini Ires e Irap.
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