NEWSLETTER Maggio 2006
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA CON LA FINANZIARIA 2006
Abbiamo già segnalato che la
finanziaria 2006 consente una nuova rivalutazione per i beni d'impresa e le
partecipazioni, nonché la possibilità di "affrancare"
immediatamente la riserva creata a seguito della rivalutazione pagando un'imposta
sostitutiva del 7% per poter distribuire liberamente, dal punto di vista fiscale,
il relativo importo.
E' ora opportuno questo approfondimento perché il tema assume molta
importanza nell'efficiente gestione di un'azienda attenta ai vantaggi delle
novità normative; inoltre c'è ancora tempo di fare le dovute
valutazioni al riguardo perché si può usufruirne entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2005 (20 giugno
2006, ovvero il 20 luglio con lo 0,40 per cento in più).
I beni da rivalutare devono risultare
iscritti in bilancio al 31.12.2004 e devono essere presenti alla chiusura
dell'esercizio 2005. Il maggior valore attribuito si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini dell'imposta sui redditi e dell'Irap a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata
eseguita la rivalutazione. Ne consegue che, fino a quella data, i maggiori
ammortamenti civilistici stanziati in bilancio non saranno deducibili e le
imprese dovranno iscrivere in bilancio le relative imposte differite attive
connesse alle quote indeducibili ai fini IRES ed IRAP.
I maggiori ammortamenti civilistici
stanziati nei primi anni e non riconosciuti a livello fiscale sono recuperati
fiscalmente in coda al processo di ammortamento. Se i beni vengono quindi
ceduti prima del terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, dal
punto di vista fiscale plusvalenze e minusvalenze andranno determinate con
riferimento al valore originario e non a quello rivalutato.
Così non è invece per le aree edificabili, per cui l'efficacia
fiscale si produce già dal 2006.
La rivalutazione è facoltativa,
ha comunque un effetto benefico sul patrimonio dell'impresa ed è utile
per disposizioni quali il pro rata patrimoniale, la thin cap rule e
anche in vista dei nuovi criteri di valutazione delle imprese da parte degli
istituti di credito (BASILEA 2).
Soggetti Ammessi
Possono rivalutare i beni: S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Società cooperative
residenti, enti pubblici e privati residenti, imprese individuali, S.n.c.,
S.a.s., società ed enti non residenti e persone fisiche non residenti
che esercitano in Italia un'attività commerciale mediante stabile organizzazione.
Caratteristica comune è quella di essere titolari di reddito d'impresa
nel nostro paese.
Per i soggetti in contabilità semplificata, i beni devono risultare
dal registro dei cespiti ammortizzabili e la rivalutazione deve risultare
da un prospetto bollato e vidimato da cui risultino i prezzi di costo e la
rivalutazione eseguita.
Beni oggetto di rivalutazione
I beni d'impresa che possono formare oggetto di rivalutazione sono i seguenti:
- le immobilizzazioni materiali ed immateriali (purché dotati di autonomia
giuridica e suscettibili di tutela);
- le partecipazioni in società controllate e in società collegate
costituenti immobilizzazioni;
- le aree edificabili (per le quali sono previste delle disposizioni particolari).
Seguendo le disposizioni già dettate dal legislatore in passato in
materia di rivalutazione dei beni d'impresa, l'adeguamento al valore normale
deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea (art. 11, comma 1, legge 342/200).
Le immobilizzazioni immateriali rivalutabili sono i diritti di brevetto industriale,
di utilizzazione delle opere di ingegno e di concessione, le licenze, i marchi
e il know-how.
Sono compresi i beni di costo unitario inferiore a 516,46 e i beni completamente
ammortizzati, purchè risultanti in bilancio o comunque giuridicamente
tutelati.
Non possono essere rivalutati l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari.
Metodi Di Rivalutazione
Si può scegliere uno dei tre
metodi alternativi indicati di seguito:
- rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento.
Tale metodo consente di mantenere il periodo d'ammortamento previsto originariamente
per il cespite rivalutato ed è indicato quando la perdita di valore
del bene ha un motivo di tipo inflazionistico;
- rivalutazione del solo costo storico del cespite, indicato in ipotesi di
incrementi reali di valore nei beni;
- riduzione del fondo di ammortamento, modalità meno vantaggiosa dal
punto di vista fiscale.
Adempimenti
Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e devono attestare che la
rivalutazione non eccede il limite di valore effettivamente attribuibile ai
beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa.
Imposta sostitutiva
Gli importi dovuti sono cosi' articolati:
a) aree fabbricabili: 19% (in tre rate annuali senza interessi - codice tributo
1812);
b) beni ammortizzabili: 12% (in una unica rata - codice tributo 1811);
c) beni non ammortizzabili e partecipazioni: 6% (in una unica rata - codice
tributo 1811).
Riserva di Rivalutazione
Il saldo attivo deve essere accantonato in una speciale riserva designata.
Come già anticipato, il comma 472 dell'art. 1 della Finanziaria 2006
consente di "liberare" la riserva di rivalutazione versando l'imposta
sostitutiva (codice tributo 1813) del 7% in tre rate annuali senza interessi:
10% nel 2006
45% nel 2007
45% nel 2008
La circolare n. 6/E del 13 febbraio, comunque, ha chiarito che è possibile
versare in un'unica soluzione alla prima scadenza.
Il vantaggio per il contribuente risiede nella possibilità di distribuzione
ai soci di riserve senza emersione di base imponibile per la società,
ai fini Irap e Ires, mentre per i soci le somme distribuite saranno tassate
secondo le regole ordinarie dei dividendi.
In base al comma 477 della legge n. 311/2004, richiamato dalla circolare n.
6/2006, l'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di
rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto
o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se, invece, l'imposta
sostitutiva è imputata al capitale sociale, la riduzione del capitale
sociale deve avvenire con le modalità dettate dal secondo comma dell'articolo
2445 c.c.
Aree edificabili
Su tale categoria si è ancora in attesa di una circolare che fornisca
alcuni chiarimenti, perchè la rivalutazione presenta un requisito ulteriore,
oltre l'iscrizione in bilancio al 31/12/2004: l'utilizzazione edificatoria
entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.
Per verificare se è stato assolto tale requisito, ci si può
rifare a quanto precisato dalla circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002, in
materia di imposta di registro sui terreni compresi in piani particolareggiati:
la costruzione si considera effettuata se è stato iniziato un edificio
significativo, composto almeno dai muri perimetrali e dalla copertura completa.
Il requisito dell'edificabilità deve risultare da uno strumento urbanistico
regolarmente approvato; inoltre, le aree non devono essere state edificate
al 31/12/2004 o, in alternativa, gli eventuali fabbricati esistenti devono
essere stati demoliti.
Tali aree possono essere classificate in bilancio sia tra i beni materiali
sia fra le merci; sono escluse, invece, le aree classificate tra i beni strumentali
per natura o per destinazione.
Altro aspetto fondamentale per avvalersi della rivalutazione delle aree fabbricabili
è l'omogeneità: in presenza di più aree appartenenti
alla stessa categoria e rientranti nel medesimo piano regolatore, occorre
procedere alla rivalutazione per tutte le aree (fonte: Crisconio,
Fisco Oggi, Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate).
La circolare dovrebbe comunque chiarire:
- la definizione di area edificabile
perché se il terreno è sprovvisto dello strumento attuativo
la superficie non può essere utilizzata ai fini edificatori entro i
cinque anni;
- se il soggetto tenuto alla realizzazione dell'immobile deve essere chi ha
proceduto alla rivalutazione o può anche essere un acquirente.
Secondo IlSole24Ore, queste incertezze hanno portato ad avvalersi della rivalutazione
solo alcune piccole imprese edili per piccoli lotti già perfettamente
edificabili sotto il profilo urbanistico e di superficie modesta, per i quali
è prevedibile l'utilizzo edificatorio entro i cinque anni.
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