NEWSLETTER aprile 2007
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GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICA
Grazie al decreto dei ministri dell'economia
e dell'ambiente del 19.02.2007, dopo il provvedimento dell'Autorità
per l'energia elettrica previsto per la fine di aprile 2007, sarà possibile
usufruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici.
Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, che
richiedevano - per ottenere le agevolazioni - di entrare nelle apposite graduatorie
elaborate dal Gse (ex Grtn) sulla base della data di presentazione della domanda.
La novità principale riguarda la fissazione di un tetto massimo annuo
di domande accoglibili molto alto e la certezza di poter comunque usufruire
dell'agevolazione purché l'impianto entri in esercizio entro quattordici
mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore Gse sul proprio sito internet,
nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200 MW. Il decreto
prevede in sintesi quanto segue.
Agevolazioni
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità
al suddetto decreto, ha diritto ad una tariffa incentivante in relazione alla
potenza nominale e alla tipologia dell’impianto che va da 0,36 euro/kWh per
i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 euro/kWh per i piccoli
impianti domestici integrati negli edifici. Tale tariffa è riconosciuta
per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto.
Sono previsti dei premi aggiuntivi per particolari soggetti e se viene fatto
un uso efficiente dell'energia.
Beneficiari
Possono beneficiare delle tariffe:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.
Requisiti degli impianti
La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.
Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva
a quella di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia,
a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento.
Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere
alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta
a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al premio
di cui all’articolo 7 del decreto.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle
norme tecniche richiamate nell’allegato 1 del decreto e devono essere realizzati
con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in
altri impianti.
Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all’articolo
2, comma 1, lettere b1), b2) e b3) del decreto.
Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a
piccole reti isolate.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti anche gli impianti entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata
in vigore del provvedimento dell'Autorità per l'energia, sempreché
realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino
e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali.
Procedura
1. Inoltrare al gestore di rete Gse il progetto preliminare dell'impianto
e la richiesta di connessione alla rete elettrica. Nel caso di impianti di
potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto
precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per
l'energia elettrica prodotta.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità
e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di
consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo
penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità con le
quali tali condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito
il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono,
per quanto applicabili, le norme vigenti.
3. Il soggetto che ha realizzato l’impianto trasmette al gestore di rete comunicazione
di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore
richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente
alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto dei
termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle
tariffe incentivanti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui
al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto
attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto
e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6, comunica al soggetto responsabile
la tariffa riconosciuta.
Cumulabilita'
Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo
7 del decreto non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale
e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del
costo dell'investimento.
Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo
7 non sono cumulabili con i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore
aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione
di calore o energia, di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre
1999.
Per il dettaglio delle norme, raccomandiamo
di consultare il testo del decreto ed i relativi allegati: link
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