NEWSLETTER Gennaio 2007
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GLI INCENTIVI FISCALI DELLA FINANZIARIA 2007 PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
La Finanziaria 2007 prevede alcuni
importanti incentivi fiscali a favore delle imprese per:
- la riduzione del cuneo fiscale, cioè la differenza tra costo del
lavoro per l’azienda e quanto i lavoratori percepiscono in busta paga;
- lo sviluppo delle aree svantaggiate del paese;
- la crescita dimensionale delle imprese.
L'obiettivo principale delle disposizioni
è incrementare la competitività del sistema imprenditoriale
italiano.
Il ministero ha emanato la circolare 1/E-2007 che fornisce i primi chiarimenti
alle numerose disposizioni contenute nella legge. Per consultare il testo
completo: link.
In sintesi, i provvedimenti più
importanti riguardano:
Riduzione dell'IRAP (Cuneo fiscale)
L'articolo 1, comma 266, della Finanziaria introduce due nuove forme di deduzione
dalla base imponibile IRAP, aventi ad oggetto il costo del personale dipendente
e riferite esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, per rendere
più conveniente l'assunzione a tale titolo o la trasformazione di contratti
a tempo determinato:
1) Deduzione di un importo di 5mila euro, su base annua, per ciascun lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo
può essere aumentato fino a 10mila euro per i lavoratori a tempo indeterminato
impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia (questa più alta deduzione è alternativa
a quella prevista al seguente paragrafo).
2) Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore
di lavoro, relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (solo per
i soggetti passivi che determinano la base imponibile con il metodo analitico).
Entrambe le deduzioni si applicano a partire dal mese di febbraio 2007 (dopo
l'autorizzazione della Commissione Europea)
- in misura ridotta del 50% dal mese di febbraio fino al mese di giugno 2007
(compreso)
- per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.
A partire dalle retribuzioni di luglio, dunque, le nuove deduzioni diventeranno
fruibili per l'intero ammontare.
Sono escluse dalle suddette deduzioni le imprese bancarie, assicurative e
quelle operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,
dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti.
Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate
Le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali nelle aree
svantaggiate del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato istitutivo della Comunità
europea) potranno usufruire in automatico (l'art. 8 della L. 388/2000
richiedeva l'inoltro di un'istanza telematica per la preventiva autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate) di un credito d'imposta misurato in percentuale
variabile orientativamente tra il 15% e il 50%, secondo la localizzazione
e le dimensioni dell'impresa.
Il credito d'imposta è determinato sulla quota del costo complessivo
dei beni oggetto dell'investimento che eccede gli ammortamenti dedotti nel
periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento
della stessa struttura produttiva (sono esclusi gli ammortamenti dei beni
agevolabili nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione).
Per gli investimenti effettuati in leasing si considera il costo sostenuto
dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
allo stesso periodo d'imposta e utilizzato ai fini del versamento delle imposte
sui redditi.
Sono esclusi i settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche,
della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Gli investimenti agevolabili sono:
- macchinari, impianti, diversi da
quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2
e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali sopra
indicate;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- brevetti concernenti nuove tecnologie
di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per
l'attività svolta nell'unità produttiva (per le grandi imprese,
gli investimenti in questi ultimi beni sono agevolabili nel limite del 50%
dell'insieme degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta).
I beni oggetto dell'agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; non possono
essere dismessi o ceduti a terzi prima che siano trascorsi cinque periodi
d'imposta da quello nel quale sono entrati in funzione. Per le acquisizioni
avvenute tramite contratti di locazione finanziaria il mancato esercizio del
riscatto è causa di rideterminazione del credito d'imposta spettante.
Bonus Fiscale per le operazioni di fusione e scissione
Nel 2007 e nel 2008 la Finanziaria dispone che per le Spa, Sapa, Srl e per
le società cooperative che risultano da operazioni di aggregazione
aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o per conferimento d'azienda,
si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello
attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione
in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente
l’importo di 5 milioni di euro.
Per esemplificare e comprendere meglio la portata del provvedimento, si ipotizzi
una fusione dove emerge un disavanzo da concambio (l’aumento di capitale effettuato
dall’incorporante è maggiore del patrimonio netto dell’incorporata)
di 1 milione di euro, da attribuirsi secondo perizia di stima
- per 350mila euro al capannone industriale (indicato in contabilità a 850mila euro, ma con valore reale di 1 milione 200mila euro) della incorporata,
- e per 650mila euro all’avviamento
della stessa.
Grazie alla Finanziaria 2007 tale disavanzo potrà essere imputato sia
al capannone sia all’avviamento, determinando “nuovi” valori su cui la società
incorporante potrà legittimamente effettuare gli annuali ammortamenti,
e quindi con maggiori costi deducibili fiscalmente dalla incorporante.
Per fruire del bonus bisogna presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza
preventiva e rispettare le seguenti condizioni:
1. le partecipanti all'operazione devono essere imprese operative da almeno
due anni
2. non devono far parte dello stesso gruppo societario
3. non possono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero
non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto,
ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile
4. devono trovarsi o essersi trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.
Il legislatore ha previsto la decadenza
dall'agevolazione, qualora nei primi quattro periodi di imposta dall'effettuazione
dell'operazione di aggregazione la società ponga in essere ulteriori
operazioni straordinarie.
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