Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi: niente IVA e aliquota Irpef al 20%

 
Con la legge finanziaria 2008 – in corso di pubblicazione - si disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma, alla nozione di "attività minima". La novità è importante perché vengono soppressi i regimi di "semplificazione" esistenti e perché si alleggeriscono le incombenze di chi ha un limitato giro d'affari.In particolare, l'entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi abroga i regimi di semplificazione di seguito elencati:
  • regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 settembre 1972, n. 633)
  • regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
  • regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR.

Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, mentre nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.

Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare ulteriori condizioni. In particolare, nell’anno solare precedente il contribuente:

  • non deve aver effettuato cessioni all'esportazione, ovvero, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino
  • non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, anche per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare;
  • non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
  • non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del dPR n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
  • Editoria (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n.633/72);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del dPR n. 633/72);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del dPR n. 633/72);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
  • Vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del dPR n. 600/73);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95);

Esclusi dal regime anche coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili (di cui all'articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972), ovvero di mezzi di trasporto nuovi.

Non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur sercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del TUIR.

I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del dPR 22 luglio 1998, n. 322);
  • compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998).

I contribuenti minimi non possono però esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi. Non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Vanno comunque conservate le fatture emesse e ricevute.

I soggetti che esercitano arti o professioni devono, altresì, tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse ell’esercizio dall’attività e dai quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese. Non è necessario che detti conti siano dedicati esclusivamente all’attività professionale, potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e familiari. I compensi possono essere riscossi in denaro solo per importi unitari inferiori a 500euro.

I contribuenti minimi sono esenti dall'IRAP ed è prevista una determinazione agevolata del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, applicando - secondo quanto previsto dalla Finanziaria, da un decreto in corso di emanazione e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrale n. 73e/2007 - una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento; nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Per chi opera con l'estero sono previsti degli obblighi aggiuntivi. Ci sarà un periodo transitorio per l'applicazione della norma ed i contribuenti che faranno dichiarazioni infedeli per accedere al regime avranno sanzioni maggiorate del 10%.

Per maggiori dettagli raccomandiamo la consultazione della circolare dell'Agenzia delle Entrale n. 73e/2007.

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