Fotovoltaico – indicazioni GSE per impianti incentivati

Il GSE anticipa alcuni princìpi generali per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

Fotovoltaico - Photo credit: Universitat de Lleida (UdL) via Foter.com / CC BY-NC-SA

Incentivi rinnovabili – GSE pubblica procedure applicative 

Conto termico – procedure per accedere agli incentivi

In attesa della definizione delle procedure (previste dall’art. 30 del decreto per l’incentivazione delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, DM 23 giugno 2016) per effettuare interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, inclusi i fotovoltaici, il Gestore dei servizi energetici anticipa alcuni princìpi generali di riferimento per la gestione di tali interventi. Il focus è, nello specifico, sugli impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia, il meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti solari fotovoltaici e solari termodinamici.

Incentivi rinnovabili: cosa prevede il decreto

In via preliminare, il Gestore specifica che tali interventi non devono comportare indebiti incrementi di spesa, e devono essere debitamente autorizzati da tutti gli Enti/Autorità competenti.

Principi di riferimento

Fino alla pubblicazione delle relative procedure, nella valutazione di comunicazioni pervenute a seguito di un intervento di manutenzione il GSE farà riferimento alle prescrizioni dei decreti ministeriali che hanno determinato l’ammissione agli incentivi in Conto Energia (dal I° al V°) nonché ai princìpi elencati all'articolo 30 del decreto del 23 giugno 2016, ovvero:

  • per salvaguardare l’efficienza del parco di generazione, è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione;
  • gli interventi di manutenzione e ammodernamento possono prevedere la sostituzione anche dei componenti principali dell’impianto (moduli e inverter);
  • in caso di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l’eventuale riconfigurazione delle stringhe di generazione, sono ammissibili limiti percentuali di incremento sul valore della potenza elettrica nominale:
    - fino al 5% di incremento nei casi di impianti con potenza totale non superiore a 20 kW;
    - fino all’1% di incremento nei casi di impianti con potenza totale superiore a 20 kW (i limiti indicati si riferiscono all’incremento massimo complessivamente ottenuto anche a seguito di più interventi di manutenzione, per tutto il periodo di incentivazione);
  • per la realizzazione di interventi che prevedano la sostituzione definitiva dei componenti principali, questi devono essere nuovi o rigenerati;
  • per far fronte a interventi di ripristino di un impianto che ha subito ad esempio guasti estesi o incendi, è consentito l’utilizzo, anche temporaneo, di componenti di riserva nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell’impianto o nella titolarità di soggetti diversi; in tali casi, le sostituzioni non devono comportare incrementi della potenza nominale dell’impianto.

Tali princìpi saranno applicati anche alle comunicazioni pervenute al GSE prima del 30 giugno 2016 (data di entrata in vigore del decreto per l’incentivazione delle fonti rinnovabili).

Obblighi di comunicazione

Per gli interventi che modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti, il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione degli interventi, in modo tale da inficiare i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento.

Tale comunicazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dev'essere inviata al GSE entro 60 giorni dall’esecuzione dell’intervento di manutenzione.

Per gli interventi che non modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti, e che quindi non producono effetti sui requisiti, il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al GSE esclusivamente l’avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L'obbligo di comunicazione viene meno per tutti quegli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul posto, ad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.

Photo credit: Universitat de Lleida (UdL) via Foter.com / CC BY-NC-SA

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